Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 646 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 646 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Credito d’Imposta
– investimenti in
aree svantaggiate

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
EABERICATORE GERARDINA,

nella qualità di socio amministratore

della ano L’Oasi del pulito di Fabbricatore Gerardina e Marianna,
rappresentata e difesa dall’avv. Aniello Cosimato presso il quale
è elettivamente domiciliato in Pagani alla via De Rosa n. 93;
– ricorrente –

ZA>Ce.

contro

AGENZIA CELLE ENTRATE,

Data pubblicazione: 15/01/2014

in persona del Direttore pro terpore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato,
presso la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;

– controricorrente avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania n. 261/9/07, depositata il 30 gennaio 2008;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Bruno Dettori per la
controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Pasquale Fimiani, che ha concluso per

411

l’inammissiblità del ricorso.
S40113]14E2IO DEL PROCESSO

Gerardina

nella

Fabbricatore,

qualità

di

socio

amministratore della snc L’Oasi del pulito di Fabbricatore
Gerardina e Marianna, ricorre con un motivo nei confronti della
sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania
che, accogliendo l’appello dell’ufficio, ha ritenuto legittimo
l’avviso di recupero, per l’anno 2002, del credito d’imposta,
nuovi investimenti costituiti dall’acquisto di beni strumentali
nuovi, in quanto indebitamente utilizzato.
I beni oggetto di investimento agevolato, infatti, non
possedevano secondo il giudice d’appello il requisito della
novità, perché sebbene acquistati con fattura dell’aprile 2002 e
registrati sul libro dei cespiti ammortizzabili nello stesso
anno, fin dall’ottobre dell’anno precedente erano stati già
concessi all’impresa in prestito d’uso a titolo gratuito.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
1.1312VI DELLA,DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso la società ricorrente,
denunciando violazione di legge, assume che i crediti d’imposta
di cui all’art. 8 della legge n. 388 del 2000, costituenti
benefici poi revocati per effetto della mancanza del requisito
della novità dei beni acquistati, non erano mai entrati nel
patrimonio né della società né dei soci – cui erano stati
trasferiti, “per poi essere portati in capo alla società con una
nuova dichiarazione integrativa che annullava la predetta
attribuzione” – né erano stati utilizzati, perché non portati in
compensazione ai sensi del coma 5, sicché potevano formare
oggetto di richiesta di restituzione solo per effetto della
revoca.
Il motivo è infondato.
Quanto al requisito della “novità” dei beni acquistati, la
cui sussistenza viene sostenuta con il ricorso – ove si rileva
che “la presenza in azienda di beni prima del loro acquisto e
quindi prima che l’investimento possa ritenersi rilevante ai fini
dell’agevolazione non fa perdere ai beni acquistati la
caratteristica di beni nuovi entrati in funzione nell’anno 2002”

2

previsto dall’art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per i

-, il Collegio osserva, pur non essendo il rilievo compreso nel
quesito di diritto formulato, che il giudice d’appello ha
accertato cortei, benché la registrazione dei beni nel registro
dei cespiti ammortizzabili fosse avvenuta nell’anno 2002, per
l’avvenuta ricezione in tale anno della relativa fattura, ciò non
costituiva dimostrazione ed ancor meno smentita del contestato
utilizzo dei macchinari nell’anno 2001, “circostanza di fatto che
giustifica il provvedimento di revoca”; ed ha rilevato come
alcuna da parte della società” sul punto, “sicché deve
necessariamente considerarsi confermato quanto sostenuto
dall’ufficio” – che la società contribuente aveva “prodotto
ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività già per l’anno
2001, e che per tale anno non disponeva che dei soli macchinari
concessi in prestito d’uso e non di altri sicché non può
revocarsi in dubbio che solo dal loro utilizzo derivavano i
ricavi dichiarati”.
Questa Corte ha in proposito chiarito come “in tema di
agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, la legge 23
dicembre 2000, n. 388, è intesa a promuovere nuovi investimenti
produttivi e la stessa lettera del suo art. 8, nel riconoscere un
credito di imposta per l’acquisizione di beni strumentali
“nuovi”, palesa tale fondamento: di conseguenza, la predetta
agevolazione non può essere riconosciuta in presenza della
semplice variazione documentale dello “status” di un bene, già in
proprietà del contribuente, trasferito soltanto contabilmente dal
patrimonio merci ai beni strumentali, senza alcuna forma di
investimento e senza che la trasformazione sia prospettata come
un rinnovamento economico del bene, funzionale all’incremento
della produttività (Cass. n. 11224 del 2011)
Il riconoscimento in parola di un credito di imposta per
l’acquisizione di beni strumentali “nuovi”, infatti, “intende il
requisito della novità in chiave economica, piuttosto che in
termini materiali, in quanto l’obiettivo perseguito dalla norma è
QD.1e110 di incentivare, in determinate zone territoriali, le
iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo

economico” (Cass. n. 1165 del 2010).

3

l’Agenzia delle entrate avesse rimarcato – “senza contestazione

TtSENTTE Tr\
Al

Quanto al secondo profilo del motivo, con il quale si
eccepiscé in sostanza la Mancata utilizzazione del credito
dfinponta in cluLTItu non pertat,

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in minima Parte, in

compensazione, la censura per un verso è priva del requisito
dell’autosufficienza, e per altro verso, ed è quel che più conta,
integra la deduzione, nella presente sede di legittimità, di un
fatto nuovo, che dalla sentenza impugnata non risulta essere
stato allegato nei gradi di merito.
La circostanza che la giurisprudenza in materia ha preso
corpo successivamente alla proposizione del giudizio consente di
dichiarare compensate fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2013 e, in seconda convocazione,
1’11 diceffibre 20013.

Il ricorso va pertanto rigettato.

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