Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 646 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.12/01/2017),  n. 646

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4170-2015 proposto da:

C.M.A., T.M., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BEVAGNA 4, presso lo studio dell’avvocato

SANDRO CAPI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARCELLO GALIFFA,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.N., (OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

PIANA, rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO TROIANI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS) S.R.L. CURATELA FALLIMENTARE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 960/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 27/03/2013 e depositata il 09/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;

udito l’Avvocato Daniela Bizzarri (delega Avvocato Marcello Galiffa)

per i ricorrenti, che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Gaetano Troiani, per i controricorrenti, che si

riporta agli atti.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Che è stata depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella quale si legge quanto segue:

“1. – La Corte d’appello di Ancona ha rigettato il reclamo proposto dalla sig.ra C.M.A. avverso la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato estinto il processo dalla medesima introdotto per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione di un contratto preliminare di compravendita concluso con la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.

La Corte, su eccezione della parte convenuta, ha ritenuto tardiva la riassunzione del processo a seguito di interruzione, avendo l’attrice depositato il relativo ricorso nel termine semestrale di cui all’art. 305 c.p.c., ma aveva poi provveduto alla notificazione del medesimo, con il decreto di fissazione dell’udienza, oltre detto termine (sebbene entro il nuovo termine concesso dal giudice per la rinnovazione della notifica).

2. – La sig.ra C. ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura, cui la società intimata ha resistito con controricorso.

3. – Con il primo motivo di ricorso si sostiene la tempestività della riassunzione, che deve essere valutata con riguardo non già alla notifica del relativo atto, bensì al deposito dello stesso.

3.1 – Il motivo è fondato.

Come da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. Un. 14854/2006 e successive conformi), verificatasi una causa d’interruzione del processo, in presenza di un meccanismo di riattivazione del processo interrotto, destinato a realizzarsi distinguendo il momento della rinnovata edictio actionis da quello della vocatio in ius, il termine perentorio di sei mesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., è riferibile solo al deposito del ricorso nella cancelleria del giudice, sicchè, una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della in ius vocatio. Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., entro un termine necessariamente perentorio, solo il mancato rispetto del quale determinerà l’eventuale estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, U.C., e del successivo art. 307, comma 3.

4. – Il secondo motivo di ricorso, con il quale viene censurata sotto altro profilo la medesima statuizione del giudice a guo, resta assorbito.”;

che tale relazione è stata è stata comunicata agli avvocati delle parti costituite;

che entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che condivide le considerazioni svolte nella relazione che precede, mentre dissente, in particolare, sia dall’eccezione d’inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti controricorrenti sul rilievo della omessa indicazione del contenuto della sentenza impugnata, sia dal rilievo, contenuto nella memoria delle medesime parti, secondo cui il ricorso non conterrebbe una censura riguardante la tempestività della riassunzione del processo;

che, infatti, il contenuto della sentenza impugnata è ricavabile, per quanto necessario, dallo svolgimento del primo motivo di ricorso, il cui penultimo capoverso reca, inoltre, la censura relativa alla ritualità della riassunzione del processo;

che pertanto la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al p. 3.1 della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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