Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6459 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7968-2021 proposto da:

N.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONIO MOLINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 266/2021 del TRIBUNALE di POTENZA,

depositato il 14/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Potenza, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 per avere il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate sul presupposto di un giudizio negativo in ordine alla credibilità del richiedente maturato senza attivare i poteri istruttori officiosi al fine di accertare i fatti rilevanti in relazione alla domanda; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7 e 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), per avere il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate ritenendo irrilevanti a tal fine le dichiarazioni rese dal richiedente; 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per avere il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate in relazione alla richiamata fattispecie quantunque la situazione politica sociale del paese di provenienza fosse caratterizzata da un feroce conflitto interno; 4) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6,come modificato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, art. 1, comma 1, per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza operare il giudizio di bilanciamento tra il grado di inserimento sociale nel nostro paese e la condizione del richiedente nel paese di provenienza; 5) della violazione e falsa applicazione del D.L. n. 130 del 2020, art. 15, comma 1, lett. e), per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria nella forma della protezione s iale ancorché si fosse argomentato, in caso di rimpatrio il rischio per il richiedente di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti e di vedere violato il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo alo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, fermo che il Tribunale è pervenuto a formulare il giudizio negativo in ordine alla credibilità del ricorrente all’esito di un percorso argomentativo che, nel rispetto dello schema della procedimentalizzazione della decisione sul punto prefissato dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, ha messo in luce la genericità e le incongruenze presenti nel racconto da esso reso, il giudizio in questione e’, come più volte ribadito da quesà’Torte, frutto di un apprezzamento di fatto non sindacabile in questa ise non per vizio di motivazione ovvero per violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), circostanze nella specie non ravvisabili risultando il provvedimento qui impugnato congruamente ed adeguatamente motivato.

3. Se ciò, come ancora chiarito da questa Corte, dispensa il giudice del merito dal procedere ad ogni ulteriore approfondimento istruttorio riguardo alle fattispecie contemplate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), – onde il secondo motivo si rivela perciò inammissibile postulando un sindacato precluso alla Corte per effetto del giudizio negativo in ordine alla credibilità del richiedente – con riguardo alla residua fattispecie sub lett. c) – rispetto alla quale, una volta assolto il dovere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria è invece sempre sussistente (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826) – l’impugnato responso non è parimenti soggetto a critica avendo il decidente motivatamente escluso con riferimento alla zona di provenienza del richiedente la sussistenza di una situazione di pericolo meritevole di protezione, non essendo essa interessata da una condizione di violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, di modo che la lagnanza di cui è espressione il terzo motivo di ricorso si risolve unicamente nel desiderio del richiedente a veder rinnovato il giudizio sul punto.

4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono esaminabili congiuntamente in quanto si espongono al medesimo rilievo preclusivo, poiché, posto che il decidente ha dato atto che la richiesta sul punto è declinata in modo generico senza alcuna allegazione e che il ricorso non colma minimamente la lacuna riscontrata, va dato atto che, pur tenendo conto dell’attenuazione dell’onere della prova da esso previsto, il procedimento azionato con la domanda di asilo non si sottrae pur sempre all’applicazione del principio dispositivo, essendo onere del richiedente di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808).

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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