Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6459 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22673/2015 proposto da:

C.M.D., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avvocato DANIELE PORENA e ANTONIO DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA CENTRO SPA, GRUPPO EQUITALIA SPA, in persona del

Responsabile del Contenzioso Regionale Umbria e Procuratore

Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA

294, presso lo studio dell’avvocato ENRICO FRONTICELLI BALELLI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato

ANTONINO SGROI, unitamente agli avvocati EMANUELA DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 113/2015 della CORTE D’APPELLO di PIRUGIA,

depositata il 08/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza dell’8 giugno 2015, la Corte di:Appello di Perugia, in riforma della decisione del Tribunale di Terni, rigettava l’opposizione proposta da C.M.D. avverso due intimazioni di pagamento relative ad altrettante cartelle esattoriali (un. (OMISSIS)) e con le quali le era stato chiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 6.010,29 per omesso pagamento di contributi;

che la Corte di merito osservava: che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto) nulla la notifica delle due predette cartelle di pagamento effettuata ai sensi dell’art. 138 c.p.c., comma 2, per essere rimasto incerto il soggetto destinatario del plico in quanto la busta portata dal messo recava un nominativo diverso da quello della C. nonchè correzioni ed abrasioni ragion per cui il rifiuto opposto da quest’ultima a ricevere la notifica sarebbe stato giustificato; che l’assunto del Tribunale non era condivisibile in quanto non poteva sussistere dubbio alcuno che la C. fosse destinataria delle cartelle di pagamento non assumendo rilevanza che la busta presentasse abrasioni e correzioni circostanze queste non idonee a giustificare il rifiuto “…essendo pacifico che gli atti contenuti nella busta erano effettivamente indirizzati alla C. e riguardavano debiti di quest’ultima per l’omesso pagamento di contributi previdenziali”;

che per la cassazione di questa decisione propone ricorso la C. affidato ad un unico motivo cui resiste con controricorso Equitalia Centro s.p.a. mentre l’INPS ha depositato procura;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 138 c.p.c., art. 160 c.p.c., comma 1 e della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 1 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) nonchè omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per non avere la Corte territoriale correttamente applicato il principio, pure richiamato in sentenza, secondo cui il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata a mani proprie soltanto ove sia certa l’identificazione dell’autore del rifiuto con il destinatario dell’atto (circostanza questa giustamente esclusa dal primo giudice); si evidenzia, altresì, che la prova di tale identificazione – unico elemento che avrebbe potuto smentire l’assunto della C. – era del tutto mancata non avendo Equitalia prodotto in giudizio nè gli originali nè, tantomento, le copie delle buste contenenti le cartelle di pagamento (le quali ovviamente, non erano nella disponibilità della ricorrente avendo quest’ultima rifiutato la ricezione);

che il motivo è fondato alla luce del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui il rifiuto di ricevere la copia dell’atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto se proveniente, con certezza, dal destinatario della notificazione medesima, ex art. 138 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 12489 del 04/06/2014; Cass. n. 12545 del 22/05/2013; Cass. n. 10476 del 08/05/2006); orbene, la prova che la C. fosse con certezza la destinataria delle cartelle di pagamento non può ritenersi raggiunta sulla base del fatto che gli atti contenuti nella busta riguardavano suoi debiti per omesso pagamento di contributi previdenziali in quanto tale circostanza non dimostra che sulla busta contenente dette cartelle fosse effettivamente indicata come destinataria la C.;

che, pertanto, in dissenso dalla proposta del relatore, il ricorso va accolto con ordinanza ex art. 375 c.p.c., n. 5, l’impugnata sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Roma che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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