Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6459 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19532-2019 proposto da:

J.E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

STOPPANI n. 34, presso lo studio dell’avvocato LUCA SILVAGNI,

rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO COLAVINCENZO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ANCONA, PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE

DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE APPELLO ANCONA e PROCURATORE

GENERALE PRESSO LA CORTE CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2978/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 14/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ordinanza del 2.1.2018, comunicata il 4.1.2018, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso avverso il provvedimento con il quale la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale aveva respinto la domanda di J.E.S. volta al riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria.

Interponeva appello lo J. e la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza oggi impugnata, n. 2978 del 2018, rigettava il gravame.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione J.E.S. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 5,6,7 e 14, il D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe erroneamente ricostruito la storia personale del richiedente come un fatto meramente privato.

La censura è fondata.

Il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il Gambia, suo Paese di origine, perchè era legato ad uno zio che serviva nelle locali forze armate ed aveva temuto di essere, per questo motivo, coinvolto nei gravi disordini che avevano seguito le elezioni di fine 2016, causati dall’iniziale rifiuto del dittatore Y.J. di accettare gli esiti delle urne, favorevoli al suo antagonista B.A.. La Corte di Appello aveva ritenuto che la decisione di lasciare il Gambia fosse il frutto di una scelta pianificata del richiedente, ispirata da motivi di carattere personale, ed aveva pertanto negato il riconoscimento tanto dello status che della protezione sussidiaria. Aveva in particolare ritenuto, quanto a quest’ultima, inesistente in Gambia una situazione di violenza generalizzata, senza tuttavia citare alcuna fonte internazionale.

Il ricorrente, dopo aver richiamato alcune COI, non del tutto pertinenti in quanto riferite alla situazione venutasi a creare dopo i disordini di fine 2016 – inizio 2017 (ormai superati a seguito dell’intervento in Gambia delle forze dell’Ecowas, della conseguente accettazione del risultato elettorale da parte di Y.J., della transizione del potere nelle mani del presidente democraticamente eletto A.B., dell’amnistia da questi promossa e del clima di generale miglioramento della situazione interna del Paese) lamenta che la Corte anconetana abbia deciso sulla base di informazioni non aggiornate e non pertinenti relative alla condizione del Gambia.

Sul punto, occorre ribadire il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv.655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv.657062).

Non così, invece, nel caso in cui le fonti informative non siano state in alcun modo citate dal giudice di merito, ovvero siano state citate con espressioni talmente generiche da non consentire, in concreto, l’individuazione della loro fonte o la loro collocazione temporale, poichè in tal caso si configura una violazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di esaminare la domanda di protezione internazionale “… alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall’UNHCR, dall’EASO, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che dette informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell’art. 38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.

Le Country of Origin Information (cosiddette “C.O.I.”) assumono dunque un ruolo centrale nell’istruzione e nella decisione delle domande di protezione internazionale, poichè la relativa decisione deve essere assunta, per precisa disposizione normativa, sulla base delle notizie sul Paese di origine, o di transito, del richiedente che siano tratte da fonti informative specifiche ed aggiornate. Il giudice di merito, pertanto, non può esimersi dal dar conto, in motivazione, della C.O.I. in concreto consultata e dell’informazione specifica da essa tratta, poichè l’omissione non consente di verificare l’attendibilità e la pertinenza dell’informazione utilizzata per la decisione e si riflette, pertanto, in una valutazione di scienza privata, in aperta violazione dell’obbligo di collaborazione istruttoria previsto e declinato dal già richiamato il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Merita, al riguardo, di essere affermato il seguente principio, che costituisce la specificazione ulteriore di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: “Il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv. 653887; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13897 del 22/05/2019, Rv. 654174; Cass. Sez.2, Ordinanza n. 9230 del 20/05/2020, Rv. 657701; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13255 del 30/06/2020, Rv. 658130). A tal fine, il giudice di merito è tenuto ad indicare l’autorità o ente dalla quale la fonte consultata proviene e la data o l’anno di pubblicazione, in modo da assicurare la verifica del rispetto dei requisiti di precisione e aggiornamento previsti dal richiamato del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3”.

Nell’affermazione di tale principio il Collegio si pone in consapevole contrasto con il minoritario orientamento (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 22774 del 20/10/2020, non massimata) secondo cui la violazione del dovere di cooperazione istruttoria in sede di legittimità non potrebbe limitarsi alla mera contestazione del mancato rispetto dell’art. 8, comma 3, ma postulerebbe sempre l’indicazione delle C.O.I. che, nella prospettazione del ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare ai fini della decisione. Tale più restrittivo orientamento, invero, non considera il decisivo aspetto che, ove le C.O.I. non siano indicate nella sentenza impugnata, quest’ultima finisce per risolversi in una decisione fondata su scienza privata, con conseguente sovrapposizione di un profilo di apparenza della motivazione ad una conclamata violazione di norma di legge, costituita dalla non equivoca disposizione di cui al già richiamato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3.

L’accoglimento della prima censura, nei termini appena indicati, implica l’assorbimento delle altre due, con le quali il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, con riferimento in particolare all’omesso esame della documentazione fotografica che era stata prodotta a conferma delle lesioni subite nel corso della fuga ed all’omessa considerazione della circostanza che quest’ultima era iniziata quando il richiedente era ancora minorenne.

La sentenza impugnata va quindi cassata, in riferimento alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Ancona, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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