Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6459 del 04/04/2016


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Civile Ord. Sez. U Num. 6459 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

ORDINANZA

sul ricorso 2147-2014 proposto da:
GAMBETTA VIANNA ANTONIO, in proprio e nella qualità di
Presidente del “Gruppo Consiliare Lega Nord Toscana Più
Toscana”

(ora

denominato

“Più

Toscana-Nuovo

2016

Centrodestra”) del Consiglio Regionale della Regione

120

Toscana per il triennio 2010/2012 ed all’attualità,
elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO
EMANUELE II 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ,
rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO CARROZZA,

Data pubblicazione: 04/04/2016

NICOLA PIGNATELLT e FAUSTO FALORNI, per delega a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE

IL

PUBBLICO

DEI CONTI PER LA TOSCANA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
– controricorrente nonché contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LE SEZIONI RIUNITE E LE
SEZIONI GIURISDIZIONALI CENTRALI DELLA CORTE DEI CONTI,
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI;
– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. 59492/RC della CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA;
udito l’avvocato Fausto FALORNI;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. BIAGIO
VIRGILIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Carmelo CELENTANO, il quale chiede che la
Corte di cassazione a Sezioni Unite, in camera di
consiglio, dichiari la giurisdizione della Corte dei
conti – sezione giurisdizionale per la Regione Toscana;

MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Sergio DEL CORE che ha concluso, in
discordanza con le conclusioni scritte, per
l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza

di interesse per cessata materia del contendere.

R.g.n. 2147/14
Ud. 8 marzo 2016

Ritenuto in fatto
– che Antonio Gambetta Vianna ha proposto istanza di regolamento della
giurisdizione in pendenza del giudizio instaurato a seguito della notifica,
ricevuta nell’agosto 2013, del decreto n. 14/2013 con il quale la Corte dei

Procuratore regionale ai sensi dell’art. 39 del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038,
aveva assegnato al ricorrente, in qualità di Presidente del “Gruppo consiliare
Lega Nord Toscana/Più Toscana” (ora denominato “Più Toscana-Nuovo
Centrodestra”) del Consiglio regionale della Regione Toscana per il triennio
2010/2012 ed all’attualità – come tale ritenuto legittimato passivo del
giudizio per resa di conto e del giudizio di conto di cui agli artt. 44 e ss. del
r.d. 12 luglio 1934,n. 1214 -, il termine di novanta giorni per il deposito “dei
conti giudiziali relativi alla gestione dei fondi pubblici regionali integranti il
contributo previsto dalla legge regionale n. 60/2000 accreditati nel corso
della IX legislatura regionale per gli anni 2010-2011-2012”;
– che il ricorrente ha chiesto che sia dichiarato “il difetto assoluto di
giurisdizione o comunque il difetto di giurisdizione” della Corte dei conti;
– che il Procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della
Corte dei conti per la Regione Toscana ha resistito con controricorso;
– che il ricorrente ha depositato memoria;
– che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 27152 del 2014, resa
all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 2 dicembre 2014, rilevato
che la Regione Toscana, con ricorso dell’ 1 l ottobre 2013, aveva sollevato
dinanzi alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato in relazione al medesimo decreto sopra indicato (e ad altri analoghi),
ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte
costituzionale, in ragione della sostanziale identità di oggetto del presente
giudizio e di quello per conflitto di attribuzione, basati entrambi
essenzialmente sulla violazione dei medesimi parametri costituzionali;

1 che, intervenuta la sentenza della Corte costituzionale, il ricorso è stato
fissato per l’odierna adunanza camerale;
– che il ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

conti, sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, su istanza del

Considerato in diritto
– che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 107 del 2015, depositata
il 9 giugno 2015, ha dichiarato, per quanto qui interessa, che

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