Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6458 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7802-2021 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, V. MENGHINI MARIO

21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROIEZIONE

INTERNAZIONALE DI AGRIGENTO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato l’08/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Palermo, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omesso esame di un fatto decisivo per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria senza aver considerato le violenze subite nel paese di transito (Libia); 2) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria limitando il proprio giudizio al solo paese di provenienza e, dunque, ignorando il vissuto del richiedente nel paese di transito; 3) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 14 per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria escludendo la sussistenza di un pericolo generalizzato in relazione alla diffusione del contagio da Covid e alle condizioni socio-sanitarie del paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo alo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto riflettenti la medesima censura, fermo in principio che secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dovere del giudice di procedere a mente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alla valutazione della domanda alla luce di informazioni “ove occorra” anche in relazione nel Paese di transito è configurabile allorché l’esperienza vissuta in quest’ultimo presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine (Cass., Sez. I, 3/07/2020, n. 13758), sono entrambi inammissibili poiché, posto che il fatto non è stato ignorato dal decidente (cfr. motivazione pag. 8), l’inconferenza di esso, dal medesimo dichiarata, è oggetto solo di una contestazione generica e puramente reiterativa della doglianza già declinata, onde essa è rappresentativa unicamente di un dissenso dialettico ed indirettamente di una sollecitazione a rinnovare il giudizio sul punto.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché, posto che il decidente ha dato atto che la richiesta sul punto è manchevole di qualsiasi requisito non essendo ravvisabili con riferimento alla persona del richiedente fattori soggettivi di vulnerabilità, né è comprovato un compiuto percorso di integrazione sociale, il motivo da un lato non colma la riscontrata lacuna difensiva in punto di allegazione dei fatti costitutivi, a cui il richiedente, pur a fronte di un procedimento caratterizzato dall’attenuazione degli oneri probatori, è pur sempre tenuto non potendo il giudice introdurli d’ufficio(Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808), dall’altro allega una circostanza (pandemia) non oggetto di deduzione nel pregresso grado di merito e, dunque, non giustiziabile in questa sede, potendo il giudizio di legittimità avere ad oggetto le sole questioni precedentemente trattate (Cass., Sez. I, 26/03/2012, n. 4787).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA