Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6458 del 15/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 15/03/2018, (ud. 20/12/2017, dep.15/03/2018),  n. 6458

Fatto

che, con ordinanza depositata il 21.4.2017, il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato la propria incompetenza per territorio nella controversia promossa da S.I. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e volta ad ottenere – previa declaratoria d’illegittimità della propria assegnazione all’ambito territoriale scolastico denominato “Emilia Romagna 0010” l’assegnazione all’ambito territoriale scolastico denominato “Campania Ambito 021”, da lei indicato quale primo ambito territoriale nella procedura di mobilità interprovinciale di cui all’ordinanza ministeriale n. 241/2016, ed in subordine ad ottenere l’assegnazione all’ambito territoriale scolastico che fosse risultato spettarle nella Regione Campania o nella Regione Lazio;

che avverso tale pronuncia S.I. ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato ad un unico motivo; che il Ministero in epigrafe ha resistito con controricorso, concludendo per la competenza territoriale del Tribunale di Modena, così come affermato nell’ordinanza impugnata;

che il Pubblico ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la competenza del Tribunale adito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRLITO

che, con l’unico motivo di censura, parte ricorrente lamenta violazione dell’art. 413 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che la sua assegnazione presso un istituto scolastico ubicato nel comune di Medolla valesse a radicare la competenza per territorio del Tribunale di Modena, nel cui circondario ricade il comune cit., ancorchè ella risulti in atto temporaneamente assegnata presso altro istituto scolastico, ricadente nella circoscrizione del Tribunale di Torre Annunziata;

che questa Corte ha ormai consolidato il principio secondo cui, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall’art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talchè il giudice competente dev’essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purchè dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cass. nn. 21562 del 2007, 3111 del 2012);

che, conseguentemente, la disposizione di cui all’art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale “competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz’altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l’unica compatibile con l’anzidetta ratio legis, che l’art. 413 c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi 2 e 4 (così, espressamente, Cass. n. 10691 del 2004);

che contrari argomenti non possono desumersi dalla circostanza che l’utilizzazione del dipendente presso l’ufficio di destinazione avvenga in via temporanea, dovendo logicamente circoscriversi la rilevanza della temporaneità dell’assegnazione (e la conseguente persistenza della competenza territoriale del foro nella cui circoscrizione ricade l’ufficio a quo) ai soli casi di comando o distacco che importino l’impiego del dipendente medesimo presso altra amministrazione o altro ente pubblico;

che in tale preciso senso va senz’altro ribadito che il comando o distacco, così come ogni tipo di utilizzazione c/o assegnazione provvisoria del pubblico dipendente, non implicando alcuna cesura nel rapporto di servizio del dipendente, non hanno rilievo ai fini dell’individuazione del foro competente per territorio (così Cass. nn. 24828 del 2015, 25238 del 2014, 28519 del 2011), non potendo dirsi altrettanto allorchè l’utilizzazione temporanea venga disposta da un ufficio all’altro della stessa amministrazione (o dello stesso ente) di appartenenza, diventando in questo caso l’ufficio ad quem nient’altro che “l’ufficio al quale il dipendente è addetto” (art. 413 c.p.c., comma 5); che, diversamente argomentando (come ad es. nelle ipotesi decise da Cass. nn. 20724 del 2012, 22386 del 2013, 4946 del 2014, citate dall’ordinanza impugnata), si finirebbe con il contraddire il principio già ricordato secondo cui il giudice competente nelle controversie dei pubblici dipendenti dev’essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni, così vulnerandosi la ratio legis di radicare la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio;

che, pertanto, il ricorso va accolto, dichiarando la competenza per territorio del Tribunale di Torre Annunziata, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge. Spese al merito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2018

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