Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6457 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6860-2021 proposto da:

Q.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DANIELA DE LORENZIS;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO; PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE CORTE

APPELLO LECCE;

– intimati –

avverso il decreto n. cronol. 7530/2018 del TRIBUNALE di LECCE,

depositato il 05/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Lecce, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione posto che il decidente ha denegato l’accesso alle misure reclamate sulla base di una motivazione apparente, che ignora le ragioni allegate dal ricorrente circa il negativo condizionamento dell’ambiente familiare e religioso riguardo alla sua attività di musicista; 2) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 8 per avere il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate quantunque il richiedente fosse stato oggetto di discriminazione per essere stato estromesso dal proprio nucleo familiare per motivi religiosi e non avesse potuto tutelare giudizialmente i propri diritti; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 per avere il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria malgrado la situazione di insicurezza interna presente nella regione di provenienza; 4) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, malgrado la condizione di vulnerabilità allegata in considerazione della giovane età e della patologia sofferta.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo alo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente stante l’unitarietà della censura che vi è svolta, sono entrambi inammissibili poiché, pur se in ipotesi non può escludersi che la confessione religiosa professata dalla famiglia del richiedente e le convinzioni che, in quella chiave, ne influenzano i comportamenti sociali possano essere stata fonte di effettivo ostracismo nei suoi confronti a cagione della sua attività di musicista, nondimeno la rappresentazione di tale fatto, onde giustificare il sindacato di questa Corte, postula la soddisfazione di un onere di autosufficienza che è rimasto qui inadempiuto, risultando la doglianza sul punto formulata in maniera del tutto generica, dato che nell’illustrazione di essa non si indicano né modi e ragioni del contrasto né si allega in che termini questi siano stati portati all’attenzione del giudice di primo grado.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile poiché, rispetto al giudizio a tal riguardo formulato dal decidente, che ha escluso sulla base delle COI consultate, che non appaiono resistite da quelle citate ex adverso – evidenzianti queste ultime una condizione di violenza che non integra in ogni caso il parametro normativo richiamato secondo la giurisprudenza Eurounitaria – una situazione riconducibile alla fattispecie normativa richiamata, il motivo rinnova unicamente una critica argomentativa e racchiude un’indiretta sollecitazione a rinnovare il sottostante giudizio meritale.

4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile anch’esso sostanziando rispetto al motivato apprezzamento operato dal decidente, che ha escluso, nel quadro della comparazione prefigurata dalla misura reclamata, la sussistenza in capo al ricorrente delle ragioni giustificatrice del suo riconoscimento una mera petizione in direzione della rinnovazione del giudizio meritale.

5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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