Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6457 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20424/2015 proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 53,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ALLEGRA, rappresentata e

difesa dall’avvocato MASSIMO NAVACH;

– ricorrente –

e contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato MAURO

RICCI, unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, EMANUELA

CAPANNOLO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 458/2015 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza depositata il 18 marzo 2015, il Tribunale di Trani, a seguito di consulenza tecnica espletata nell’ambito del giudizio di merito instaurato ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, dichiarava che D.P.M. aveva diritto alla indennità di accompagnamento a decorrere dal 1 marzo 2012 e condannava l’IN S alla rifusione delle spese processuali liquidandole in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA, CAP e rimborso spese generali con distrazione in favore del procuratore antistatario;

che per la cassazione di tale decisione nella parte relativa alla statuizione sulle spese la D.P. propone ricorso affidato ad un unico motivo;

che l’INPS ha depositato procura;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 4, comma 1 e della L. 7 novembre 1957, n. 1051, nonchè vizio di motivazione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) assumendosi che il Tribunale aveva liquidato le spese processuali senza indicare il sistema di liquidazione adottato ed in violazione dei parametri fissati dal D.M. n. 55 del 2014;

che il motivo è fondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui (Cass. Sei. Unite n. 17405 del 12/10/2012 per tutte) il giudice nel liquidare le spese processuali relative ad un’attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta (Cass. n. 23318 del 18/12/2012; e negli stessi termini Cass. n. 2748 del 11/02/2016, n. 6306 del 31/03/2016) sicchè alla presente fattispecie va applicato il D.M. n. 55 del 2014, in vigore dal 3 aprile 2014, essendo stata operata la liquidazione qui censurata con sentenza del 27 gennaio 2015;

che, quanto alla determinazione degli scaglioni applicabili, occorre invece tener conto della pronuncia delle Sez. Unite (sentenza n. 10455 del 21 maggio 2015) che – risolvendo il contrasto determinatosi in relazione al criterio per determinare il valore della causa ai sensi dell’art. 13 c.p.c., del comma 1 o comma 2 – ha affermato il seguente principio di diritto: “ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall’art. 13 c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni”;

che, con riferimento all’asserito vincolo – del giudice alla determinazione media del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, se ne deve rilevare la insussistenza nella normativa, secondo la quale (artt. 1 e 4) il giudice deve soltanto liquidare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (è stato anche chiarito, con riferimento al D.M. n. 140 del 2012, che il giudice era tenuto ad indicare le concrete circostanze che la giustificavano solo in caso di deroga ai minimi e massimi stabiliti dal citato D.M. n. 140 del 2012, cfr. Cass. n. 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225);

che, pertanto, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200 ed Euro 26.000,00 (due annualità della prestazione dell’indennità di accompagnamento) ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione – tenuto conto di tutte le fasi previste dal citato D.M. n. 55 del 2014, ovvero tre per il procedimento di istruzione preventiva e quattro per la causa di merito – sono, per il procedimento di istruzione preventiva, Euro 1.314,00 e per il giudizio di merito Euro 2.884,50 (trattandosi di causa inquadrabile nella tab. 4 – cause di previdenza);

che, quindi, la liquidazione delle spese contenuta nell’impugnata sentenza è inferiore ai detti minimi e non risulta espressa alcuna motivazione in ordine alla non riconoscibilità, nel caso concreto, di alcuni compensi stabiliti dal citato D.M. n. 55 del 2014, in relazione alle singole fasi processuali;

che, dunque, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto, l’impugnata sentenza va cassata nella parte relativa alla statuizione sulle spese con decisione nel merito – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – liquidando le spese relative alla fase di merito in favore della D.P. in complessivi Euro 4.198,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione all’avv. Massimo Navach per dichiarato anticipo fattone;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico dell’INPS e vengono liquidate come da dispositivo con attribuzione all’avv. Massimo Navach per dichiarato anticipo fattone.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza in relazione al capo afferente la liquidazione delle spese di lite e, decidendo nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in favore di D.P.M. in complessivi Euro 4.198,50 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; condanna l’INPS alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%; con attribuzione all’avv. Massimo Navach.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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