Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6456 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6123-2021 proposto da:

S.O.F., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LARA PETRACCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto N. 4898/2019 R.G. del TRIBUNALE di ANCONA,

depositato il 29/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Ancona, attinto dalla ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione posto che il decidente ha denegato l’accesso alle misure reclamate senza indicare le ragioni del pronunciato rigetto; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, commi 3 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per aver il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate in base ad un giudizio di non credibilità della richiedente osteso in spregio ai criteri di legge e al dovere di cooperazione istruttoria; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,13 e 27 e dell’art. 16 DIRUE 2013/32 per avere il decidente denegato il riconoscimento delle misure reclamate senza, tuttavia, svolgere una compiuta indagine in ordine alla situazione interna del paese di provenienza evidenziante una condizione di diffusa violenza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo alo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente, sono fondati dal momento che il decidente ha inteso negare la credibilità della richiedente a mezzo di una motivazione perplessa, posto che le riserve esternate inizialmente al riguardo non hanno trovato correttivo nell’evidenziare le contraddittorietà del narrato in relazione a taluni aspetti non provvisti di oggettiva decisorietà, tanto più considerando che le medesime circostanze riferite dall’interessata, segnatamente con riguardo alla costrizione alla prostituzione, non hanno impedito al Tribunale di accordarle il riconoscimento della protezione speciale.

3. Il terzo motivo di ricorso resta assorbito.

4. Vanno dunque accolti il primo ed il secondo motivo di ricorso e va dichiarato assorbito il terzo motivo di ricorso.

Debitamente cassato il provvedimento impugnato, la causa va rinviata al giudice a quo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa l’impugnato decreto nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Ancona che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

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