Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6456 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19880/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato MAURO

RICCI, unitamente agli avvocati EMANUELA CAPANNOLO e CLEMENTINA

PULLI;

– ricorrente –

e contro

L.N.;

– intimato –

avverso il decreto 46/2014 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositato

il 10/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., da L.N. per la verifica della propria condizione invalidante ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento ex lege n. 18 del 1980, il c.t.u. officiato accertava la insussistenza del requisito sanitario per poter accedere alla invocata prestazione, conclusioni queste avverso le quali non venivano mosse contestazioni sicchè. il Tribunale, con decreto ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5, omologava l’accertamento relativo al requisito sanitario ponendo a carico dell’I.N.P.S. le spese processuali nonchè quelle della c.t.u., liquidate come da separato decreto;

che con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., l’I.N.P.S. ha impugnato la pronuncia suddetta;

che il L. è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, preliminarmente, va rilevata la non idoneità della notifica del decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c. – effettuata dal L. all’INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, presso la sede provinciale dell’istituto, e non al dipendente dell’istituto incaricato della difesa – a far decorrere il termine breve per impugnare in quanto il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, nel riconoscere all’I.N.P.S. la facoltà di avvalersi dei propri dipendenti nel giudizio di primo grado, non può che essere interpretato, al pari delle disposizioni di analogo contenuto concernenti le amministrazioni dello Stato nel senso che esso attribuisce tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine di impugnazione, ancorchè tale notificazione si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso (Cass. n. 21698 del 14/10/2014; Cass. n. 12730 del 23/05/2013);

che con l’unico motivo di ricorso l’I.N.P.S. censura la sentenza per violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., in relazione all’art. 445 bis c.p.c., comma 5, lamentando che, nonostante fosse stata parte totalmente vittoriosa, era stato condannato al pagamento delle spese processuali (le doglianze, invero, riguardano solo la parte della pronuncia nella quale è liquidata al ricorrente la somma di Euro 900,00, oltre Cap ed IVA come per legge per spese processuali poste a carico dell’I.N.P.S., non anche la regolamentazione delle spese di c.t.u.);

che il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoga (cfr. Cass. n. 6084/14, cui si rinvia in parte qua), perchè il decreto, là dove condanna l’I.N.P.S. alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide indubbiamente sui diritti patrimoniali e che è non soggetto ad impugnazione in altre sedi;

che il motivo è, altresì, manifestamente fondato in quanto la pronuncia sulle spese dell’ATP ex art. 445 bis c.p.c., pur essendo esplicitamente prevista dal comma 5 dello stesso articolo deve pur sempre coordinarsi con il principio generale della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., comma 1 e con quello giurisprudenziale secondo cui in nessun caso la parte totalmente vittoriosa può essere condannata alle spese ragion per cui erroneamente nel caso di specie il giudice adito ha provveduto, nel decreto di omologa, alla statuizione sulle spese in favore della parte privata pur essendo indubbio che l’Istituto fosse totalmente vittorioso stante la riconosciuta insussistenza nel L. del requisito sanitario – ciò in palese violazione del principio soccombenza (si vedano anche Cass. 8 giugno 2015, n. 11781, Cass. 2 luglio 2015, n. 13550);

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto con la cassazione del decreto di omologa nella parte relativa alla condanna dell’I.N.P.S. alle spese processuali in favore dell’odierno intimato con decisione della causa nel merito ex art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di non ripetibilità delle spese avendo il L. reso, nel ricorso introduttivo, la dichiarazione sostitutiva di certificazione della sua situazione reddituale al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento delle spese, come richiesto dall’art. 152 disp. att. c.p.c.;

che pure le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili per la ragione sopra indicata.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento in relazione alla statuizione sulle spese di lite e, decidendo nel merito, dichiara non ripetibili le spese relative all’ATP; dichiara, altresì, non ripetibili le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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