Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6455 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6033-2021 proposto da:

M.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DORETTA BRACCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE DI PERUGIA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

25/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Perugia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, nonché dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 24 Cost. per aver il decidente denegato il riconoscimento delle protezioni richieste senza procedere all’audizione del richiedente pur affermando che l’audizione era l’unica fonte disponibile al fine di valutare la fondatezza del ricorso; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 5,7 e 8 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 3 ed 8 per aver il decidente denegato il riconoscimento delle protezioni reclamate sul presupposto della ritenuta non credibilità del richiedente, motivata tuttavia in spregio ai parametri legali di riferimento e frutto perciò di una mera opinione del Tribunale; 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 35-bis, comma 9, per aver il decidente denegato il riconoscimento delle protezioni reclamate astenendosi dal valutare la vicenda del richiedente alla stregua della situazione interna del paese di provenienza e, dunque senza indicare le fonti consultate e senza esercitare alcuna prerogativa istruttoria; 4) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 19 e/o 20-bis nonché dell’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza valutare i fatti narrati e gli elementi di cognizione a tal fine allegati dal richiedente.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato risultando la contraddizione denunciata solo apparente poiché, fermo in principio che il procedimento non contempla un obbligo di audizione del richiedente, il Tribunale, utilizzando la perifrasi in questione, ha voluto significare che era onere del richiedente insistere per essere udito, essendo noto che l’audizione, pur dovendo la necessità di essa essere oggetto di valutazione (Cass., Sez. I, 25/06/2021, n. 18311), può essere omessa allorché il giudice già disponga degli elementi sufficienti per decidere (Cass., Sez. I, 7/10/2020, n. 21584).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile poiché il giudizio di non credibilità espresso dal decidente all’esito di una valutazione operata in conformità allo schema tipico della procedimentalizzazione legale della decisione sul punto secondo i criteri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, – che ha consentito di porre in luce come la vicenda riferita dal richiedente si rivela “estremamente generica” tale da rendere “del tutto ipotetico, astratto e presunto” il timore che lo ha indotto alla fuga – integra un accertamento di fatto insindacabile in questa sede se non per vizio di motivazione ovvero per violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass., Sez. 5/02/2019, n. 3340), circostanze nella specie non ravvisabili risultando il provvedimento qui impugnato, come visto, congruamente ed adeguatamente motivato.

4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Eppur vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni del richiedente sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso non trova applicazione con riferimento alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ma ciò a condizione che egli abbia assolto l’onere di allegazione dei fatti costitutivi, posto che il procedimento, a fronte del dovere di cooperazione istruttoria imposta al giudice, comporta un’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente, ma non lo affranca pure dall’onere di indicare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, onere che nella specie il ricorrente non dimostra di aver compiutamente adempiuto non indicando, in violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso, quando e come sia stato rapportato al decidente il rischio di violenza indiscriminata in una situazione di conflitto armato.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, stante la genericità del motivo ed, ancora, il difetto di autosufficienza che infirma la sua prospettazione non riproducendo il motivo in extenso quali elementi siano stati sottoposti al giudizio del decidente di merito a suffragio della specifica istanza introdotta sul punto.

6. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

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