Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6455 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19651/2015 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO GREGORIO LAMORGESE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato MAURO

RICCI, unitamente agli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA

PULLI;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2068/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 29 dicembre 2014, la Corte di Appello di Reggio Calabria – in riforma della decisione del Tribunale di Palmi -dichiarava il diritto di C.C. alla indennità di accompagnamento a decorrere dal maggio 2011 e condannava l’INPS al pagamento dei ratei maturati di detta prestazione nonchè alla metà delle spese di lite, con compensazione della restante parte avendo ritenuto pienamente condivisibili le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in appello per le quali il complesso morboso riscontrato nella predetta era divenuto di gravità tale da renderla incapace di compiere autonomamente gli atti del vivere quotidiano a decorrere dal (OMISSIS);

che, con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, ne disponeva la compensazione per la metà – essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione richiesta in epoca ampiamente successiva al ricorso di primo grado – condannando l’istituto alla rifusione della parte residua;

che per la cassazione della decisione propone ricorso la C. affidato a due motivi cui l’IN PS resiste con controricorso mentre il Ministero dell’Economia e delle Finanze è rimasto intimato;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonchè carenza assoluta di motivazione per non avere la Corte territoriale considerato che la consulenza tecnica d’ufficio aveva pretermesso la valutazione della relazione del centro Salute Mentale di (OMISSIS) dell'(OMISSIS) dalla quale emergeva in modo evidente il grave deterioramento mentale ed il deficit cognitivo che già a quella data rendevano la C. del tutto incapace di compiere in modo autonomo gli atti del vivere quotidiano; con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in quanto il giudice del gravame aveva disposto la compensazione parziale delle spese con una motivazione del tutto errata che finiva con il far carico alla parte della durata del processo;

che il primo motivo è inammissibile sotto vari profili e, precisamente: perchè non presenta alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo con il lamentare

l’omessa valutazione non di un fatto storico, bensì di un documento (peraltro, la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali riteneva che in epoca anteriore al (OMISSIS) non fosse sussistente il requisito sanitario per poter accedere alla prestazione dell’indennità di accompagnamento); per carenza del requisito della specificità in quanto la parte che addebita alla consulenza tecnica d’ufficio lacune di accertamento o errori di valutazione oppure si duole di erronei apprezzamenti contenuti in essa ha l’onere di trascrivere integralmente nel ricorso per cassazione almeno i passaggi salienti e non condivisi e di riportare, poi, il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di evidenziare gli errori commessi dal giudice del merito nel limitarsi a recepirla e nel trascurare completamente le critiche formulate in ordine agli accertamenti ed alle conclusioni del consulente d’ufficio – cosa che non è avvenuto nel caso in esame – e, dunque, le critiche mosse alla consulenza ed alla sentenza devono possedere un grado di specificità tale da consentire alla Corte di legittimità di apprezzarne la decisività direttamente in base al ricorso (v., ex multis, Cass. 4201/2010); perchè, nel motivo si fa riferimento alla relazione del Centro Salute Mentale di (OMISSIS) omettendo di indicare specificamente dove e quando era stata prodotta in giudizio (ex multis: Cass. n. 48 del 03/01/2014; Cass. n. 17915 del 30/07/2010);

che, del pari, infondato è il secondo motivo alla luce del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza ragion per cui, qualora la parte, in applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa, con la conseguenza che il giudice – il quale ai sensi dell’art. 91 c.p.c., incontra come unico limite l’impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa – può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi” (Cass. n. 17938 del 13/08/2014; Cass. n. 15789 del 19 luglio 2011; Cass. n. 16821 del 10 agosto 2005); ed infatti, nel caso in esame la disposta compensazione parziale delle spese, tenuto conto dello spostamento in avanti della decorrenza della prestazione, appare congruamente motivata dovendosi in tal senso intendere la motivazione della impugnata sentenza laddove ha fatto riferimento al riconoscimento della prestazione in data ampiamente posteriore alla proposizione del ricorso;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore dell’INPS, mentre non si provvede sulle spese riguardo al Ministero dell’Economia e delle Finanze rimasto intimato;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% in favore dell’INPS; nulla spese nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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