Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6455 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 09/03/2021), n.6455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22426/2019 R.G. proposto da:

L.O.B., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea

Antonio Salcina, con domicilio in Corigliano Rossano, Via S.

Stefano;

– ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma,

Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2517/2019,

depositata in data 10.6.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22.9.2020 dal

Consigliere Fortunato Giuseppe.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 2517/2019 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, con cui era stata respinta la domanda di protezione internazionale proposta da L.O.B..

Quest’ultimo aveva riferito di aver abbandonato la Nigeria, assumendo di aver subito un’aggressione da parte di un gruppo di cultisti, ingaggiati da un cugino il cui genitore aveva rifiutato di restituire al ricorrente taluni terreni illegittimamente occupati; di essersi recato in Libia per poi giungere in Italia.

La Corte distrettuale, condividendo il giudizio espresso dal tribunale, ha ritenuto poco credibile il racconto dell’interessato, poichè non sostenuto dall’allegazione di alcuna specifica circostanza o indizio a sostegno della narrazione della vicenda personale dedotta in giudizio.

Secondo il giudice distrettuale, era stata inoltre rappresentata una vicenda puramente privata, in cui la matrice religiosa era del tutto occasionale, poichè l’aggressione subita dal ricorrente appariva ricollegabile a questioni di carattere economico, tali da non giustificare la concessione dello status di rifugiato.

Riguardo poi alla protezione sussidiaria, ha evidenziato che l’abbandonamento del paese di provenienza non era ricollegabile ad una situazione di violenza indiscriminata e che, dalle COI del 11.5.2018, emergeva che l’azione dei gruppi terroristici operanti in Nigeria interessava aree diverse da quelle di provenienza del ricorrente.

La pronuncia ha poi escluso che potesse accordarsi la protezione umanitaria, poichè l’interessato, pur avendo soggiornato in Italia per circa un triennio, aveva lavorato per due mesi, restando escluse particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva ricollegabile a motivi di salute ed essendo irrilevante la frequentazione di corsi di addestramento.

La cassazione della sentenza è chiesta da L.O.B. con ricorso in due motivi.

Il Ministero dell’interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo 4enuncia la violazione del D.Lgs. n. 2151 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), f), g), art. 7, comma 2, lett. a) e art. 14, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per aver la pronuncia negato lo status di rifugiato pur in presenza del rischio che l’interessato subisse atti di violenza fisica e psichica o fosse oggetto di persecuzione in caso di rientro, e per aver omesso di approfondirne la vicenda personale e di attivare i poteri istruttori di indagine, tanto più dato che il richiedente, nel corso dell’audizione, non aveva avuto possibilità di esporre compiutamente la propria vicenda personale e che, a causa della sua condizione, non aveva disponibilità di alcun elemento probatorio per dimostrare la fondatezza della domanda.

La Corte avrebbe erroneamente trascurato anche le condizioni di insicurezza della Nigeria e la frequenza degli scontri per ragioni politiche e religiose, interpretando restrittivamente il concetto di persecuzione contemplato della normativa sulla concessione dello status di rifugiato.

Il secondo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 26 del 1998, art. 5, comma 44, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il ricorrente aveva titolo al riconoscimento della protezione umanitaria, versando in condizione di effettiva vulnerabilità soggettiva, stante il rischio di uccisione in caso di rientro.

2. Il primo motivo è infondato.

La domanda di protezione internazionale si basava su ragioni riconducibili ad un contrasto circa l’appartenenza di taluni terreni illegittimamente occupati da un parente del ricorrente, quindi su una vicenda che il giudice distrettuale ha correttamente ritenuto di natura puramente privata, non legata a motivi di carattere religioso, politico, di appartenenza ad una data etnia, etc…

La richiesta di protezione è – inoltre – stata respinta, sia per la ritenuta carenza della stessa allegazione di uno dei rischi di persecuzione che consentono la concessione dello status di rifugiato, sia per l’inattendibilità del racconto del richiedente asilo, che, in base ad un apprezzamento conforme ai criteri legali di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, era stata compiuta già dal tribunale. Sulla base di tali premesse, correttamente la Corte di merito ha poi ritenuto che non fossero sussistenti i presupposti legittimanti la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Non era dovuto alcuno approfondimento istruttorio in merito alle condizioni di sicurezza del paese di provenienza, dato che, per la natura dei fatti narrati, la domanda non era – in alcun caso suscettibile di accoglimento, dovendo ritenersi del tutto inconferenti le circostanze descritte in ricorso che, in quanto pertinenti a fatti di violenza indiscriminata e al mancato riconoscimento di diritti nel Paese di provenienza dell’istante, non mostrano alcuna attinenza rispetto alla vicenda personale – di natura privata – descritta dal ricorrente.

Sotto altro profilo, deve ribadirsi che la valutazione di non credibilità della narrazione, operata dal giudice di merito in ossequio ai criterio del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, integra una autonoma e autosufficiente ratio decidendi della sentenza impugnata che, se non (o, come in questo caso, infondatamente) censurata, è destinata a consolidarsi e a precludere, in sede di impugnazione, lo scrutinio dei motivi inerenti i profili sostanziali della domanda di protezione, rendendola di per sè non suscettibile di accoglimento, poichè non sussistono elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo (in termini, Cass. 3237/2019; Cass. 33096/2018; Cass. 33137/2018; Cass. 33139/2018; Cass. 21668/2015).

Va poi osservato che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali, ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui all’art. 5, lett. b), del citato decreto (Cass. 9043/2019; Cass. 18148/2020).

3. Il secondo motivo è inammissibile perchè si limita ad ipotizzare – peraltro in modo estremamente sintetico – la sussistenza di una grave situazione di vulnerabilità derivante dal rischio di subire violenza o attentati alla vita, corroborata esclusivamente dall’elencazione dei principi che governano la concessione del permesso per ragioni umanitarie, senza minimamente confrontarsi con le argomentazioni della sentenza che ha – per contro – negato sia una condizione di vulnerabilità soggettiva nel paese di provenienza, correlata al rischio di gravi violazioni dei diritti umani in rapporto alle vicende dedotte in giudizio, sia l’assenza di un sufficiente inserimento del ricorrente nel paese di provenienza.

Il ricorso è quindi respinto, aggravio di spese secondo soccombenza. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 2100,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda sezione civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA