Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6454 del 28/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5896-2021 proposto da:
T.E.J.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DORETTA BRACCI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
contro
COMMISSINE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI FIRENZE SEZIONE DI PERUGIA;
– intimata –
avverso il decreto n. 1172/2019 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato
il 26/01/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
MARULLI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Perugia, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e, di riflesso, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per aver il decidente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria astenendosi dall’indicare le fonti informative consultate e quindi omettendo di motivare il pronunciato rigetto; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5 e 6 e art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, degli artt. 2, 3, 4, 5 e 9 CEDU e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 19 e/o 20-bis per aver il decidente denegato il riconoscimento delle protezioni reclamate senza valutare i fatti narrati e gli elementi di cognizione a tal fine allegati dal richiedente. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, fermo che il Tribunale attenendosi alle dichiarazioni del richiedente, ha ritenuto che le ragioni di espatrio fossero da ricondursi alla condizione di povertà del medesimo, onde rettamente ha inteso qualificarlo come migrante economico, corroborando il rilievo anche con la considerazione che il richiedente non ha allegato alcuna ragione di rischio connessa al suo rimpatrio, il motivo addebita al provvedimento impugnato un vizio evidentemente incompatibile con il quadro decisorio, di modo che esso si rivela estraneo alla ratio ivi enunciata e si sottrae perciò al chiesto sindacato cassatorio.
3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile sotto più angolazioni ed ovvero perché enuncia una lagnanza motivazionale sotto la veste di un errore di diritto, si astiene dal capitolare le molteplici violazioni di legge denunciate in modo coerente con lo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto e formula conclusivamente una mera istanza diretta alla rinnovazione dell’apprezzamento di merito non accessibile in questa sede.
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022