Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6454 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. I, 21/03/2011, (ud. 10/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3230/2010 proposto da:

N.F. ((OMISSIS)) + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA ANDREA DORIA 48, presso lo studio

dell’avvocato ABBATE FERDINANDO EMILIO, che li rappresenta e difende,

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto nei procedimenti iscritti dai n. 59519 al n.

59256/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA de 6.10.08, depositato

l’11/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDOIME;

udito per i ricorrenti L’Avvocato Ranieri Roda per delega avv.

Ferdinando E. Abbate) che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- S.V., + ALTRI OMESSI hanno adito la Corte d’appello di Roma, alloo scopo di ottenere l’equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Lazio (avente ad oggetto la corresponsione di interessi e rivalutazione su somme corrisposte in ritardo a seguito di inquadramento nelle qualifiche funzionali) con ricorso del gennaio 1995, definito dal Consiglio di Stato con sentenza del 6 marzo 2006.

La Corte d’appello, con decreto depositato l’11.12.2008, pronunciato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato inammissibili i ricorsi perchè proposti il 21.11.2006, ossia oltre il termine semestrale di decadenza previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, contro una sentenza del Consiglio di Stato depositata il 6.3.2006.

Per la cassazione di questo decreto gli attori hanno proposto ricorso affidato a un solo motivo con il quale denunciano la violazione o la falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, artt. 2 e 4, artt. 324 e 362 c.p.c., L. n. 1034 del 1971, art. 36 e art. 111 Cost., deducendo che erroneamente; il termine ai decadenza era stavo fatto decorrere dal deposito della sentenza del Consiglio di stato anzichè dalla sua definitività.

La P.D.C.M. non ha svolto difese.

2.- Il ricorso appare manifestamente fondato alla luce del principio per il quale in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, per definitività della decisione concludente il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, la qua io segna il dies a quo dei termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda, s’intende la insuscettibilità di quella decisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimo giudice che l’ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere in grado successivo. Pertanto, in relazione ai giudizi di cognizione, la domanda di equa riparazione può essere proposta entro il termino di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento della cui ragionale durata si dubiti. Talchè non si può ritenere passata in giudicato la pronuncia resa dalla Corte dei conti in grado di appello, in quanto ancora ricorribile per cassazione, dinanzi alle Sezioni Unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1, e dell’art. 111 Cost., u.c. (Sez. 1^, Sentenza n. 13287 del 07/06/2006).

Il principio è applicabile anche nella concreta fattispecie perchè le decisioni del Consiglio di Stato passano in giudicato quando non possono più essere proposte le impugnazioni consentite dalla legge per il decorso dei termini stabiliti dagli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. (Sez. 1^, Sentenza n. 2284 del 29/07/1974), ossia allorquando non siano ritualmente impugnate con ricorso allo Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 9 del 04/01/1975, Rv.

373105).

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

p. 2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprio le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fendano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei termini innanzi precisati. Il provvedimento impugnato, dunque, deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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