Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6454 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 17/03/2010), n.6454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2381-2005 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

GMG SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 90/2002 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 15/05/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/5/2002 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva il gravame interposto dall’Ufficio I.V.A. di Napoli nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli di accoglimento dell’opposizione spiegata dalla contribuente società G.M.C. s.r.l. nei confronti dell’avviso di rettifica parziale emesso a titolo di I.V.A. per l’anno d’imposta 1987.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; violazione della L. n. 413 del 1991, artt. 44 e 45 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamentano che il giudice dell’appello ha erroneamente ritenuto estranea al thema decidendum la presentazione della dichiarazione integrativa di condono ai sensi della L. n. 413 del 1991, laddove la medesima ha assorbito la precedente istanza di sanatoria ex art. 21.

Il motivo è infondato.

A parte il rilievo che il motivo si palesa formulato in violazione del principio di autosufficienza giacchè i ricorrenti fanno richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente riportarli nel ricorso (es., il “dedotto – e provato – mancato, integrale pagamento del dovuto”), va altresì osservato che la censura si profila carente laddove non risultano invero spiegate le ragioni del dedotto assorbimento della “precedente istanza di sanatoria ex art. 21” e dell’assunta “concentrazione dell’oggetto della controversia nella sola questione dell’efficacia integrativa di condono ex art. 44 cit.”, tanto più stante il rilievo del giudice dell’appello in ordine all’erroneità del riferimento operato dall’Ufficio “alla L. n. 413 del 1992”, che “non è oggetto del contesto in esame”, e la mancata indicazione degli “adeguati chiarimenti in ordine a quanto richiesto dai primi giudici in relazione al condono ai sensi della L. n. 154 del 1989”.

A fortiori in ragione della mancanza di interrelazione tra le due discipline, atteso che come questa Corte ha già avuto occasione di affermare in tema di condono fiscale in materia di IVA la dichiarazione integrativa prevista dalla L. n. 413 del 1991, art. 49 non può ricomprendere le violazioni per le quali il contribuente abbia presentato istanza di sanatoria delle irregolarità formali, ai sensi del D.L. n. 69 del 1989, art. 21 (conv. in L. n. 154 del 1989), poichè quest’ultimo non prevede alcun “maggior versamento d’imposta”, richiesto dalla L. n. 413 del 1991, cit. art. 49 (v.

Cass., 28/6/2006, n. 14929).

Con il 2 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione del D.L. n. 69 del 1989, art. 21 conv. in L. n. 154 del 1989, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono che il giudice dell’appello abbia erroneamente dato rilievo al pagamento della prima rata, affermando che “i pagamenti delle rate successive non sarebbero stati contestati dall’ufficio”, laddove l’art. 21, comma 7 dispone la sospensione dei giudizi sino alla definizione delle procedure di pagamento, ove rateizzato”.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Come questa Corte ha avuto ripetutamente modo di affermare, i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa.

Ai fini della sussistenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa prescritto a pena d’inammissibilità per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c è infatti necessario che nel contesto dell’atto d’impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass, 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998; Cass, 21/5/1999, n. 4916; Cass, 25/3/1999, n. 2826).

E’ cioè indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di violazione di legge, è pertanto necessario che il medesimo risulti dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatoci della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina. (v. Cass. n. 20325 del 2006; Cass., 18/4/2006, n. 8932;

Cass., 20/1/2006, n. 1108).

Non è dunque sufficiente un’affermazione apodittica e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n, 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659).

Orbene nel caso i ricorrenti, oltre a fare (come già in sede di primo motivo) richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito senza invero debitamente riportarli nel ricorso (es., la dedotta richiesta di sospensione dei giudizi, asseritamente formulata “dall’ufficio in primo grado”), laddove si limitano ad esaurire la censura in una mera apodittica affermazione “si contesta la statuizione della C.T.R. anche laddove motiva il rigetto dell’appello sulla considerazione che la contribuente avrebbe dimostrato il pagamento della prima rata, mentre i pagamenti delle rate successive non sarebbero stati contestati dall’ufficio. Tale assunto è il frutto di un travisamento delle norme che disciplinano gli effetti della sanatoria ex art. 21 sui giudizi in corso; il comma 7 del predetto articolo dispone infatti la sospensione dei giudizi medesimi (sospensione peraltro richiesta dall’ufficio in primo grado) sin alla definizione delle procedure di pagamento, ove rateizzato. Anche sotto tale profilo, pertanto, la sentenza de qua merita di essere annullata per violazione di legge” non pongono invero, come viceversa dovrebbero, questa Corte in grado di orientarsi circa le ragioni e le argomentazioni in base alle quali essi ritengono di censurare – in diritto – la pronunzia impugnata (v. Cass., 29/9/2006, n. 21242;

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 15/2/2003, n. 2312; Cass., 21/8/1997, n. 7851).

All’inammissibilità ed infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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