Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6454 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18683/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato

CLEMENTINA PULLI, unitamente agli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO;

– ricorrente –

e contro

G.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 827/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di appello di Bologna, con sentenza del 15 luglio 2014, riformando la decisione del Tribunale di Parma, accertava che G.F. era invalida nella misura del 46% dal 15.1.2004 e del 67% a decorrere dal 1.10.2006 e condannava l’INPS “al riconoscimento delle provvidenze di legge”;

che per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l’INPS affidato a due motivi;

che la G. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che: con il primo motivo l’INPS deduce violazione e/o falsa applicazione della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 13 (come modificato del D.L. 23 novembre 1988, n. 509, artt. 2 e 9) e dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per aver la Corte di Appello riconosciuto il diritto della G. all’assegno di invalidità omettendo qualsiasi accertamento in merito alla ricorrenza del requisito socio-economico (requisito reddituale e mancato svolgimento di attività lavorativa); con il secondo motivo viene dedotta violazione ed errata applicazione della L. 12 marzo 1999, n. 68, art. 6, come modificato dal D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 6, comma 2, lett. b), nonchè dell’art. 91 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto, una volta accertato che la G. era invalida al 46% a decorrere dal 15.1.2004, la Corte non avrebbe potuto condannare l’INPS alla iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio essendo legittimata passiva la Provincia e non l’istituto, come evidenziato nelle difese nel corso del giudizio di primo grado e ribadito in appello;

che il primo motivo è fondato avendo la Corte di Appello accertato il diritto della G. all’assegno di invalidità L. n. 118 del 1971, ex art. 13, solo sulla scorta della ricorrenza del requisito sanitario (la espletata CTU aveva ritenuto la predetta invalida in misura superiore a due terzi) senza dir nulla circa la sussistenza degli altri elementi costitutivi del diritto alla prestazione, in riferimento al periodo a decorrere dal quale la stessa è stata riconosciuta, ovvero in merito al requisito reddituale ed al mancato svolgimento di attività lavorativa;

che del pari fondato è il secondo motivo alla luce del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui in materia di collocamento obbligatorio, il D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 6, comma 2, lett. b), ha attribuito alle Province i compiti relativi all’iscrizione nelle liste di collocamento, nonchè quelli di verifica delle condizioni sanitarie richieste a tal fine, in quanto ha istituito, all’interno dell’organismo provinciale, un comitato tecnico di esperti nella materia dell’inabilità, che devono espressamente valutare le residue capacità lavorative degli interessati con la conseguenza che la domanda volta ad ottenere l’accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio, o il permanere delle relative condizioni sanitarie, è ritualmente promossa nei confronti della Provincia (Cass. n. 18637 del 30/10/2012; Cass. n. 10538 del 23/04/2008);

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Corte di;Appello di Bologna in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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