Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6453 del 28/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 28/02/2022), n.6453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5848-2021 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CASALE

STROZZI, 31, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 465/2021 del TRIBUNALE di PALERMO,

depositato il 22/01/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Palermo, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis ne ha respinto le istanze intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, D.Lgs. 1 settembre 2010, n. 150, artt. 3, 19 e 19-bis e del D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 per avere il decidente pronunciato l’impugnato decreto a seguito di istruttoria condotta da un giudice onorario delegato dal componente del collegio che era stato a sua volta delegato dal collegio ai medesimi fini; 2) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2., per aver il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria quantunque il richiedente abbia reciso da tempo i legami con il proprio paese di origine.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo alo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è infondato essendosi in senso ostativo precisato che “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario di tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente la protezione ed abbia rimesso la causa per la decisione al collegio della Sezione specializzata in materia di immigrazione, atteso che, ai sensi del D.Lgs. n. 116 del 2017, art. 10, commi 10 e 11, tale attività rientra senza dubbio tra i compiti delegabili al giudice onorario in considerazione della analogia con l’assunzione dei testimoni e del carattere esemplificativo dell’elencazione ivi contenuto” (Cass., Sez. U, 26/02/2021, n. 5425).

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile evidenziando esso un fatto non oggetto di rappresentazione avanti al giudice di merito, di talché la doglianza solleva una questione estranea al perimetro del giudizio sindacabile in questa sede ovvero incorre in un difetto parimenti preclusivo di autosufficienza dal momento che nell’illustrazione di essa non si fa menzione di dove e quando sia stata sottoposta all’esame di detto giudice.

4. Il ricorso va dunque respinto.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2022

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA