Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6453 del 13/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017), n. 6453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17938/2015 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIEDNZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato
EMANUELA CAPANNOLO, unitamente agli avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA
PULLI;
– ricorrente –
contro
B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO
CAVALLINI 12, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLOZZI, che
lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5659/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 10/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANES.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza del 10 luglio 2014, la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Frosinone, condannava l’INPS al pagamento in favore di B.A. della somma di Euro 90.187,41 a titolo di differenze per i ratei dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti relativamente al periodo dal 13.7.1996 al 31.12.2013, oltre interessi di legge;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato a due motivi cui resiste con controricorso il B.;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che il B. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui, sulla scorta di una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, si dissente dalla proposta di accoglimento del ricorso per sua manifesta fondatezza;
che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4) e con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) assumendosi come erroneamente la Corte di appello – dopo aver rilevato che si era formato il giudicato sulla non spettanza ai ciechi civili assoluti dell’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari – avesse effettuato l’equiparazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti L. 28 marzo 1968, n. 406, ex art. 1, alla corrispondente indennità corrisposta agli invalidi di guerra in conformità all’importo tabellare di cui alla tabella E lettera A/bis n. 1 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (che riguarda coloro che hanno subito “la perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”), mentre avrebbe dovuto applicare la tabella E lettera A) n. 1 allegata al D.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla L. 6 ottobre 1986, n. 656 (che riguarda coloro che hanno subito “alterazioni organiche irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità assoluta permanente”); in particolare, la Corte di merito aveva riconosciuto al B. anche il diritto a percepire l’assegno integrativo sostitutivo degli accompagnatori militari essendo tale assegno ricompreso nella tabella lettera A/bis n. 1 allegata al D.P.R. n. 915 del 1978 (come sostituita dalla L. n. 656 del 1986) laddove, a seguito della L. 31 dicembre 1991, n. 429 (dal 1.3.1991) l’indennità per ciechi assoluti è equiparata a quella per ciechi di guerra e non a quella per i grandi invalidi di guerra e non comporta pertanto l’estensione dell’assegno integrativo sostitutivo della prestazione degli accompagnatori militari nè il suo adeguamento;
che entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono fondati alla luce dei precedenti di questa Corte cui il Collegio intende dar seguito (Cass. n. 17648 del 6 settembre 2016; Cass. 19 luglio 2016, n. 14723; Cass. 13 maggio 2016, n. 9926), applicabili alla presente causa in cui si controverte specificamente della tabella da applicare al fine di garantire la corretta determinazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti (la quale deve corrispondere alla misura prevista per l’indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra);
che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, non vi è dubbio che detta tabella sia la Tabella E lett. A) n. 1 la quale prevede le “Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente” e non possa essere invece quella di cui lett. A-bis n. 1 che considera i soggetti che hanno subito “La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani”, risultando l’applicazione della tabella E lett. A) n. 1 testualmente e dalla L. n. 429 del 1991, art. 1, comma 1 – che richiama l’indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra – e dalla L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2, che ai fini dell’importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello “dell’indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1 allegata alla legge medesima” (ovvero alla L. 6 ottobre 1986, n. 656);
che l’impugnata sentenza è, dunque, incorsa nelle violazioni di legge dedotte in ricorso avendo il consulente tecnico d’ufficio utilizzato per il calcolo delle differenze la Tabella E lettera A bis n. 1 dei grandi invalidi di guerra (come emerge dal contenuto della consulenza riportato nel motivo in ossequio al principio di autosufficienza);
che le argomentazioni di cui alla memoria depositata dal B. non valgono a scalfire il ragionamento seguito da questa Corte nei precedenti richiamati (e confermati ancor più di recente da Cass. 16 dicembre 2016, n. 26068);
che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma che procederà ad un nuovo esame e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017