Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6452 del 17/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6452
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 3855-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAROLETTI CAMILLO, giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G.;
– intimato –
sul ricorso 5998-2008 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SCAVONE MAURIZIO, giusta mandato a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato PAROLETTI CAMILLO, giusta mandato a margine del
ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 2024/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,
depositata il 31/01/200 r.g.n. 705/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso per cessazione della materia del
contendere.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 20.10.2006/31.1.2007, in accoglimento dell’appello proposto da P.G. avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 16.1.2006, dichiarava che tra le Poste Italiane e P.G. si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 15.6.1999.
Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le Poste Italiane con due motivi.
Resiste con controricorso P.G., il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.
E’ stata depositata copia del verbale di conciliazione sindacale stipulato fra le parti il (OMISSIS).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno preliminarmente riuniti e dichiarati, quindi, inammissibili.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.
Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).
Stante l’esito del giudizio, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di causa.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010