Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6452 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10206/2015 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dell’avvocato

VINCENZO TRIOLO, unitamente agli avvocati VINCENZO STUMPO e

ANTONIETTA CORETTI;

– ricorrente –

e contro

L.C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3127/2014 della CORTE D’APPELLO di depositata

il 23/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L.C.C. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lecce l’INPS esponendo: di aver lavorato per la società M.E.S. Costruzioni s.r.l. dal 17.11.2010 al febbraio 2011 e di aver sottoscritto, in data 27.4.2011, verbale di accordo sindacale per l’importo complessivo di Euro 3.290,00 di cui Euro 476,17 per T.F.R. ed Euro 2.413,83 per le ultime tre mensilità; di non aver ricevuto da detta società quanto pattuito e di aver intrapreso, con esito negativo per irreperibilità del debitore, una procedura esecutiva mobiliare; di aver, quindi, presentato al Fondo di Garanzia INPS domanda, per il pagamento delle ultime tre mensilità e T.F.R., respinta sul rilievo che non era stata dimostrata la inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali per mancanza dei requisiti soggettivi di cui alla L. Fall., art. 1. Tanto esposto, chiedeva la condanna dell’istituto al pagamento delle predette somme, oltre accessori.

L’adito giudice accoglieva la domanda e tale decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 23 dicembre 2014.

Ad avviso della Corte, nella fattispecie in esame, correttamente il primo giudice aveva ritenuto la insussistenza dei presupposti per presentare l’istanza di fallimento non essendo stati depositati dalla M.E.S. Costruzioni s.r.l. presso la Camera di Commercio i bilanci societari relativi agli ultimi tre esercizi sicchè, avendo il L. provato di aver esperito infruttuosamente una procedura esecutiva mobiliare e non sussistendo elementi da cui risultava l’esistenza di beni della società aggredibili, ricorrevano i presupposti per riconoscere l’accesso alle prestazioni di cui al Fondo di Garanzia.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS affidato ad un unico motivo.

Il L. è rimasto intimato.

E’ stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Preliminarmente, si evidenzia che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione della L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 2, comma 5 e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 1, comma 2 (nel testo modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 1 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, art. 1, anche in relazione all’art. 2697 c.c. (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Si assume che, sulla scorta della mera interpretazione letterale della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5 (per il pagamento del T.F.R.) e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 1, comma 2 (per il pagamento delle ultime tre mensilità), si evinca chiaramente come la prova da parte del lavoratore che il proprio datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale costituisca un requisito indefettibile per poter ottenere il riconoscimento del diritto alle prestazioni del Fondo di Garanzia.

Il ricorso è fondato.

Vale ricordare che la L. n. 297 del 1982, all’art. 2, ha previsto il pagamento del T.F.R. da parte dell’INPS quando l’impresa sia assoggettata a fallimento, ovvero quando (comma 5) il datore di lavoro, non soggetto alla legge fallimentare, venga sottoposto senza esito ad esecuzione forzata.

Questa Corte ha ritenuto (cfr. Cass. 7585 del 2011; Cass. 15662 del 2010; Cass. 1178 del 2008; Cass. 7466 del 2007) che una lettura della legge nazionale orientata nel senso voluto dalla direttiva CE n. 987 del 1980 consente, secondo una ragionevole interpretazione, l’ingresso ad un’azione nei confronti del Fondo di garanzia, quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa. L’espressione “non soggetto alle disposizioni del R.D. n. 267 del 1942” va quindi interpretata nel senso che l’azione della citata L. n. 297 del 1982, ex art. 2, comma 5, trova ingresso quante volte il datore di lavoro non sia assoggettato a fallimento, vuoi per le sue condizioni soggettive vuoi per ragioni ostative di carattere oggettivo.

Orbene, nel caso in esame la non assoggettabilità al fallimento della M.E.S. s.r.l. è stata ritenuta dalla Corte territoriale sulla base del rilievo che non sussistevano i presupposti per presentare l’istanza di fallimento non essendo stati depositati dalla M.E.S. s.r.l. presso la Camera di Commercio i bilanci societari relativi agli ultimi tre esercizi. In siffatta situazione, tuttavia, la assoggettabilità o meno della s.r.l. alla procedura concorsuale doveva essere accertata solo dal competente Tribunale fallimentare.

Peraltro, il ragionamento seguito dal giudice del gravame non risulta conforme al principio più volte affermato da questa Corte secondo cui l’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, nella formulazione derivante dal D.Lgs. n. 5 del 2006, applicabile “ratione temporis”, grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal D.Lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Si è anche precisato che non osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli clementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l’imprenditore non si sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell’ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame (Cass. n. 625 del 15/01/2016; Cass. n. 24721 del 04/12/2015; Cass. 8769 del 31/05/2012).

Pertanto, essendo pacifico tra le parti che il L. non aveva presentato istanza di dichiarazione di fallimento della s.r.l. non può ritenersi sussistente il presupposto per riconoscimento del suo diritto ad ottenere la tutela del Fondo di Garanzia.

Alla luce di quanto esposto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso va accolto e l’impugnata sentenza cassata con decisione nel merito – ex art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto – di rigetto della originaria domanda.

Le spese dei gradi di merito vanno compensate tra le parti in considerazione del diverso esito rispetto alla presente decisione; del pari, vanno compensate le spese relative al presente giudizio anche avuto riguardo al comportamento processuale della parte che non ha resistito al ricorso.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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