Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6452 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 18/02/2021, dep. 09/03/2021), n.6452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 25272/16) proposto da:

BA. VIAGGI di P.S. s.a.s., (P.I: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv.

Carlo Maria Severini e domiciliata “ex lege” presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione, Roma, p.zza Cavour;

– ricorrente –

contro

B.G., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale allegata al controricorso, dagli Avv.ti

Chiara Nicoletti, Luciana Marazzi e Daniele Manca Bitti ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma,

v. Luigi Luciani, n. 1;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 281/2016

(depositata il 31 marzo 2016);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 febbraio 2021 dal Consigliere relatore Dott. CARRATO Aldo;

letta la memoria depositata nell’interesse della ricorrente

principale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che con sentenza n. 394/2010 il Tribunale di Crema, pronunciando sulla causa introdotta da B.G. nei confronti della Ba. Viaggi di P.S. s.a.s., condannava quest’ultima – in dipendenza della ritenuta legittimità dell’esercitato diritto di recesso di cui lo stesso aveva inteso avvalersi;

– al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 30.000,00 (oltre interessi dalla messa in mora), corrispondente al doppio della caparra da lui versata a mezzo assegno di pari importo, con riferimento alla stipula di un preliminare di vendita di un immobile sito in (OMISSIS), in relazione al quale, solo pochi giorni dopo dall’intervenuta stipulazione, la promittente venditrice aveva dichiarato di non avere più intenzione di adempiere, restituendogli il predetto assegno;

– che, decidendo sull’appello formulato dalla Ba Via.ggi e nella costituzione dell’appellato, la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 281/2016 (pubblicata il 31 marzo 2016), lo accoglieva e, in riforma dell’impugnata pronuncia, rigettava la domanda del B.G., compensando per intero le spese del doppio grado di giudizio;

– che a sostegno dell’adottata decisione la Corte bresciana osservava che, avendo il B. ricevuto in restituzione l’assegno costituente l’acconto prezzo e caparra versato per la conclusione del rapporto e non esistendo, quindi, alcun titolo giustificativo dell’esercizio del recesso (su cui aveva basato la domanda introduttiva), che trova fondamento solo ove persista quella funzione di garanzia della caparra per la liquidazione dei danni derivanti dall’avvenuta risoluzione del contratto cui si riferisce, la pretesa di condanna della Ba. Viaggi al pagamento della somma di Euro 30.000,00, corrispondente al doppio di una caparra non versata, era da considerarsi infondata;

– che avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la Ba. Viaggi;

– che ha resistito con controricorso B.G. che ha formulato anche ricorso incidentale riferito a cinque motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che con l’unico suo motivo la ricorrente principale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 e il vizio di motivazione erronea, contraddittoria ed illogica con riferimento alla disposta compensazione delle spese giudiziali di entrambi i gradi di giudizio, nonostante la totale soccombenza dell’appellato e la manifesta infondatezza della sua domanda proposta “ab initio”;

– che con la prima sua doglianza il ricorrente incidentale ha dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, – il mancato esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti e la nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte di appello aveva omesso di valutare il fatto che la Ba. Viaggi non si era semplicemente limitata a restituirgli la caparra, bensì come risultante pacificamente dagli atti di causa – aveva accompagnato tale comportamento con la dichiarazione di non voler più vendere l’immobile e di risolvere il contratto preliminare, donde la chiara configurazione del suo inadempimento che legittimava l’operatività dell’art. 1385 c.c., comma 2, ossia l’esercizio del diritto di recesso di esso promissario acquirente, da ritenersi implicito della domanda giudiziale di restituzione della somma corrispondente all’importo della caparra, senza potersi ritenere che esso B. avesse accettato quella restituzione senza riserve nè tanto meno poteva ritenersi che egli avesse prestato implicito consenso a rinunciare agli effetti della caparra originariamente versata;

– che, con il secondo motivo dell’avanzato ricorso incidentale, il B. ha prospettato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, – l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione agli artt. 115,116 e 117 c.p.c. nonchè all’art. 2729 c.c., e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1350,1351 e 1360 c.c., sul presupposto dell’erroneità dell’impugnata sentenza che da una non provata accettazione senza riserve dell’assegno restituito aveva fatto derivare un implicito consenso a rinunciare agli effetti della caparra confirmatoria, trascurando che la volontà abdicativa non si sarebbe potuta desumere da meri comportamenti concludenti ma che sarebbe stata necessaria l’adozione della forma scritta;

– che con la sua terza doglianza il ricorrente incidentale ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – la nullità della sentenza o del procedimento, con riferimento agli artt. 112 e 101 c.p.c., oltre che con riguardo all’art. 111 Cost., non potendo la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, estendere il giudizio – sulla base del “thema decidendum” definito con le difese delle parti – alla questione, non dibattuta nè prospettata, dell’implicito consenso di esso B. a rinunciare agli effetti della caparra originariamente versata, rinuncia che, peraltro, era stata ravvisata esclusivamente nell’atto materiale di restituzione dell’assegno;

– che con il quarto motivo di ricorso incidentale il B. ha – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., per non aver ritenuto la Corte di appello, in base al comportamento concretamente tenuto dalla Ba. Viaggi, sussistente l’inadempimento di quest’ultima rispetto all’obbligazione contrattuale che si era assunta con la stipula del preliminare, presupposto fattuale che doveva far considerare configurata la condizione per rilevare la legittimità del recesso operato da esso B.;

– che con il quinto ed ultimo motivo del suo ricorso incidentale il B. ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – la violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., comma 2 e art. 2697 c.c., nonchè il vizio di nullità della sentenza o del procedimento in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c., denunciandone la sua erroneità sul presupposto che la promittente venditrice non aveva dato prova nè del proprio adempimento nè, tanto meno, dei fatti impeditivi e/o modificativi eccepiti e, soprattutto, dell’accettazione senza riserva dell’assegno e della correlata risoluzione consensuale del preliminare di vendita, evidenziando detta erroneità anche in base all’affermazione – compiuta nella motivazione – che “il preteso recesso del B., che pur non richiede formule sacramentali, avrebbe presupposto almeno la richiesta della sua legittimità”, ponendosi, però, con ciò in contrasto con la giurisprudenza secondo cui nella domanda di restituzione del doppio della caparra, ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2, è da considerarsi implicita la domanda di recesso, donde fin quando resta ferma la prima, permane inevitabilmente anche la seconda.

Ritenuto che, con riferimento alla denuncia del vizio contenuta nel secondo motivo del ricorso incidentale, viene proposta una problematica questione di diritto nuova che – sulla necessaria premessa di un inquadramento generale della natura giuridica della caparra confirmatoria e della individuazione del suo rapporto con il contratto cui accede – implica la risoluzione del problema di stabilire, nell’ipotesi in cui sia richiesto l’obbligo della forma scritta per la stipula del contratto (preliminare immobiliare nella fattispecie, con applicazione dell’art. 1351 c.c.) nel cui contenuto è inserita la relativa pattuizione, sia richiesta l’osservanza di tale forma pure nell’eventualità della risoluzione del patto di caparra (e, quindi, per la produzione dell’effetto abdicativo ad ottenere la stessa ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2, ad opera della parte che, assumendosi adempiente, intenda effettuare il recesso dal contratto), avuto riguardo anche ai limiti probatori previsti dall’art. 2722 c.c.;

considerato, pertanto, che, stante la obiettiva controvertibilità della riportata nuova questione e della possibile valenza nomofilattica della relativa decisione (in assenza di precedenti specifici), il collegio ritiene che sussistono le condizioni per la rimessione della trattazione e della definizione dei ricorsi alla pubblica udienza.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione dei ricorsi in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2 Sezione civile, il 18 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

 

 

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