Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6450 del 13/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.13/03/2017),  n. 6450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3763/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO

NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GABRIELE INELLA,

MARIA ANTONIETTA DE SANTIS;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore della

Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato EMILIA FAVATA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCIANA ROMEO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 772/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 25 settembre 2014 la Corte di appello di L’Aquila confermava la decisione con la quale il Tribunale di Pescara aveva rigettato la domanda proposta da C.A. nei confronti volta al riconoscimento della rendita da malattia professionale, contratta nello svolgimento dell’attività di “operaio addetto ai lavori di squadra” alle dipendenze della Enel Distribuzione s.p.a. dal novembre 1974 al marzo 2001; la Corte territoriale riteneva che le censure mosse nel gravame alle consulenze tecniche d’ufficio disposte in primo grado non ne scalfivano le conclusioni (entrambe avevano escluso l’esistenza di un nesso di causalità tra le malattie da cui il C. era affetto e l’attività lavorativa dallo stesso svolta) integrando un mero dissenso diagnostico;

che avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il C. affidato a tre motivi cui resiste l’INAIL con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;

che il C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si dissente dalla proposta ribadendo le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 112, 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., nonchè artt. 40 e 41 c.p. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla specifica richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio con riferimento alle attività morbigene svolte dal C., così come emerse dalla espletata istruttoria, ed alla loro idonea efficienza causale rispetto alle malattie al predetto diagnosticate (“spondiloartrosi con protrusioni discali lombari multiple” e “ernia discale lombare intrasponginosa”); con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., art. 2697 c.c., artt. 61, 196, 115, 132 c.p.c., D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, artt. 3, 79 e 84, nonchè del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, comma 2, lett. a) e b), artt. 3, 38 Cost. e art. 1, lista 1^, Gruppo 2 del D.M. 14 gennaio 2008 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) per avere il giudice del gravame escluso il nesso causale tra le attività espletate dal C. e le malattie dallo stesso contratte senza disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio e nonostante la letteratura scientifica ed i dati statistico epidemiologici richiamati deponessero nel senso della ricorrenza del detto nesso di causalità; con il terzo mezzo si deduce violazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) in quanto la Corte di appello aveva omesso di motivare circa la esclusione del nesso di causalità in relazione ad alcuni rischi specifici, dedotti e provati, cui era stato esposto il ricorrente;

che i tre motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi, sono inammissibili in quanto finiscono con l’integrare un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale, che si traduce, quindi, in una inammissibile critica del convincimento del giudice (giurisprudenza consolidata: v. da ultimo Cass. n. 1472 del 22 gennaio 2013, Cass. n. 1652 del 03/02/2012; id. n. 569 del 12/01/2011; Cass. n. 22707 del 08/11/2010; Cass. n. 9988 del 29/04/2009); invero, la Corte territoriale ha, in modo sintetico ma adeguato, evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto di condividere il contenuto e le conclusioni delle due consulenze tecniche espletate in primo grado; peraltro, il giudice d’appello non è tenuto a motivare il diniego di una nuova consulenza e tale decisione, anche implicita, non sindacabile in sede di legittimità qualora gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta di rinnovazione della consulenza formulata da una delle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici (e multi s: Cass. n. 25569 del 17/12/2010; Cass. n. 15263 del 06/07/2007; Cass. n. 20820 del 26/09/2006);

che, con riferimento al lamentato vizio di un omesso esame di punti decisivi per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti denunciato nella parte finale del secondo motivo se ne rileva la inammissibilità in quanto non presenta alcuno dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 360, comma 1, n. 5, così come novellato nella interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte (SU n. 8053 del 7 aprile 2014) finendo con il denunciare non la omessa valutazione di un fatto storico, bensì di risultanze istruttorie; che, per tutto quanto sopra considerato, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come dispositivo;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014); inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo ‘172017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA