Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6450 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 12/02/2021, dep. 09/03/2021), n.6450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubalda – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9249-2016 proposto da:

GMR IMMOBILIARE s.r.l., unipersonale, in persona del legale

rappresentante pro tempore G.R., rappresentata e difesa

dall’Avvocato ALBERTO CHIOCCHINI ed elettivamente domiciliata presso

lo studio dell’Avv. Angelo Grandoni, VIA VARRONE 9;

– ricorrente –

contro

P.N., T.M. e T.L., rappresentati e

difesi dagli Avvocati MICHELE SUSINI e LUCA DI GIANNANTONIO, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA, VIA

FLAMINIA 141;

– controricorrenti –

avverso le sentenze n. 955/2013 e n. 95/2015 del TRIBUNALE di PISA

rispettivamente pubblicate il 20/09/2013 e il 22/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/0/2021 dal Consigliere Dott. BELLINI UBALDO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

P.N., T.M. e T.L. convenivano in giudizio la GMR IMMOBILIARE S.R.L. per chiedere che venisse dichiarata la nullità di un contratto di compravendita inter partes, ovvero la risoluzione dello stesso, stante il mancato pagamento del prezzo, oltre al risarcimento del danno, o in subordine la risoluzione di altro contratto preliminare di compravendita immobiliare e la risoluzione del contratto di compravendita; e che la polizza fideiussoria rilasciata al momento della stipula del contratto preliminare era carente dei requisiti prescritti dalla legge, non essendo la società che l’aveva prestata iscritta nello speciale albo previsto dall’art. 107 TUB.

La GMR si costituiva senza contestare i fatti allegati dagli attori, chiedendo in via riconvenzionale la riduzione del prezzo di vendita per una cifra corrispondente alle spese sostenute o, in subordine, l’indennizzo per l’ingiusto arricchimento della controparte.

Con sentenza n. 955/2013, depositata in data 20.9.2013, il Tribunale di Pisa aveva dichiarato la nullità del contratto preliminare di compravendita stipulato il 12.9.2007 tra le parti relativamente alla piena proprietà di due appartamenti di futura edificazione; e dichiarato risolto, per inadempimento grave dell’acquirente, il contratto di compravendita stipulato tra le stesse parti, in pari data, relativamente al terreno in oggetto.

Con sentenza n. 95/2015, del 22.1.2015, il Tribunale di Pisa condannava la convenuta GMR al risarcimento dei danni.

Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 3.2.2016 la Corte d’Appello di Firenze dichiarava inammissibile l’appello, ritenendo che esso non avesse ragionevole possibilità di essere accolto.

Avverso dette sentenze propone ricorso per cassazione la GMR Immobiliare s.r.l. sulla base di quattro motivi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze – pure affermando la non ragionevole possibilità dell’appello di essere accolto – ritiene che, nella specie, “a prescindere dalla fondatezza della eccezione di nullità della fideiussione, la risoluzione del contratto dovesse comunque essere pronunciata” (v. pag. 4);

che questa Corte ha rilevato (Cass. n. 15644 del 2017) che se la sentenza è “errata” e la decisione, per resistere alle censure dell’impugnazione, ha bisogno di essere fondata su una diversa motivazione, non ricorrono le condizioni per dichiarare l’appello inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. (giacchè il giudice d’appello non può, pronunziando con ordinanza e dichiarando inammissibile il ricorso, sostituire la motivazione del provvedimento impugnato con un diverso percorso argomentativo) (cfr. Cass. n. 5655 del 2018);

che, in tal modo, il giudice dell’impugnazione inammissibile finisce con l’entrare nel merito del giudizio di appello, deragliando dai binari dell’art. 348-bis c.p.c., che invece prevede una delibazione meramente sommaria;

che, infatti, qualora il giudice d’appello provveda con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., tuttavia sostituendo o aggiungendo alle ragioni della decisione di primo grado un diverso percorso argomentativo, la parte soccombente che intenda proporre ricorso ordinario si troverebbe costretta a porsi in rapporto dialettico con una ratio decidendi, quella della sentenza di primo grado, sconfessata dallo stesso giudice dell’appello;

che, allora, quando questo – nel provvedere a norma dell’art. 348-bis c.p.c., non si limiti a dichiarare l’appello inammissibile, perchè lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, ma – compia anche un aggiunto scrutinio del merito del gravame, assume una decisione che, sebbene rivesta forma di ordinanza, presenta natura di sentenza, sicchè è ricorribile per cassazione (Cass. n. 13923 del 2015).

Considerata la controvertibilità della questione e l’opportunità che venga trattata e decisa il pubblica udienza.

PQM

rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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