Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6449 del 04/04/2016
Civile Sent. Sez. U Num. 6449 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE
SENTENZA
sul ricorso 6941-2014 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO, in persona del
2015
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
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domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIORGIO LI VIGNI, per delega in calce al
ricorso;
Data pubblicazione: 04/04/2016
- ricorrente contro
DI CARLO ANTONINO;
– intimato
–
avverso la sentenza n. 36/2013 del TRIBUNALE di TERMINI
IMERESE, emessa il 22/01/2013;
udienza del 17/11/2015 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito
l’Avvocato
Davide
TEDESCO,
per
delega
dell’avvocato Giorgio Li Vigni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO, che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso,
restanti.
assorbiti
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Svolgimento del processo
La controversia concerne un decreto ingiuntivo per 1298,11 euro emesso dal
giudice di pace del comune siciliano di Montemaggiore Belsito, a carico della
Azienda Sanitaria Provinciale Palermo, in favore di Antonino Di Carlo,
allevatore di Sclafani Bagni, a titolo di indennità per la macellazione forzata
di quattro bovini infetti.
gennaio 2013 hanno disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata
dall’opponente Azienda Sanitaria. Quest’ultima ha proposto ricorso per
cassazione, notificato a mezzo Pec e a mezzo posta nel marzo 2014 e
illustrato da memoria.
Il creditore opposto non ha svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
2) Con il primo motivo di ricorso l’ASP di Palermo deduce che la controversia
riguarda la fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del
beneficio e dunque una situazione soggettiva di interesse legittimo da far
valere davanti al giudice ordinario.
Sostiene che l’art. 3 della L. R Sicilia n., 12/89 (recte l’art. 1 comma 3)
subordina la corresponsione dell’indennità per cui è causa all’accertamento
da parte delle Usl del diritto a percepire le indennità di cui alla legge n. 3 del
1968. Afferma che la P.A. sarebbe titolare di un ampio potere discrezionale
correlato alle disponibilità finanziarie.
Invoca a tal fine Cass. 3881/93, a mente della quale: <
3.1) Da queste disposizioni (le altre indicate in ricorso riguardano decreti
ministeriali concernenti l’indennità nazionale ex lege n.33/68 e sono coerenti
con il richiamare la necessità degli accertamenti tecnici) non si evince che la
controversia relativa alla richiesta di erogazione dell’indennizzo attenga a
materia di giurisdizione esclusiva, nella quale cioè la P.A. agisce come
autorità nei cui confronti è accordata tutela davanti al giudice
amministrativo.
Né attiene alla l’impugnazione di atti amministrativi.
L’istante ha dedotto in via monitoria che era proprietario di animali infetti,
macellati coattivamente. Tale è la condizione, da accertare giudizialmente se
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n. 33 e 23 gennaio 1968, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, è
non accertata precedentemente dall’amministrazione,
che legittima il
beneficio previsto dalla legge regionale e da quella statale.
Non risulta che, eseguito positivamente il controllo tecnico, sussista un
potere valutativo dell’amministrazione che le consenta il rifiuto
dell’erogazione.
Non si può quindi configurare, a fronte di una domanda giudiziale di tal
segno, la giurisdizione del giudice ammnistrativo, ma va dichiarata la
4) Mette conto chiarire che il procedimento previsto per l’accertamento non
è tale da modificare la natura della situazione soggettiva fatta valere.
La questione è sviluppata nel terzo motivo di ricorso, con il quale l’ASP
lamenta la violazione delle norme sostanziali (decreti ministeriali n.592/95
art 2 lett. H), lett. i); art. 19; DM 14/6/1968 art.4 c.4) circa l’accertamento
del diritto.
L’ASP ripete in sede di legittimità (si veda ricorso pag. 21) che l’indennizzo
sarebbe erogabile solo dopo la verifica condotta da “veterinari ufficiali”, cioè
dal personale dell’Azienda Usi 6 di Palermo individuato dal Sindaco di
Sclafani Bagni
Contesta che possa avere la stessa valenza l’accertamento condotto dal
personale dipendente dal servizio veterinario di Sant’Agata di Militello per
incarico della Procura della Repubblica di Messina.
Il tribunale ha disatteso tale tesi, osservando che gli animali dell’allevatore
sono stati controllati da veterinari legittimati a procedere alle verifiche di
legge, su incarico della locale Procura.
4.1) La Corte rileva in primo luogo che la dipendenza del veterinario
accertatore da una o dall’altra amministrazione non influisce sul diritto
azionato e sulla natura del provvedimento che consegue alla verifica tecnica.
L’interesse protetto con la indicata qualificazione del personale è infatti
l’interesse alla professionalità e oggettività degli accertamenti, non quello di
dar corso a una valutazione discrezionale. Ne è riprova la circostanza che la
norma citata al §3 (in fine) prevede che vi possano essere veterinari liberi
professionisti autorizzati ad effettuare le operazioni.
4.2) A maggior ragione assumono rilevo, ai fini della prova delle condizioni
legittimanti l’indennità, gli esami condotti da veterinari incaricati dalla
procura della Repubblica, che svolgono quindi, non meno ufficialmente dei
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giurisdizione del giudice ordinario.
liberi professionisti di volta in volta officiati dall’ASP, le stesse affidabili
verifiche tecniche.
Non consta infatti, nel terzo motivo, alcuna doglianza relativa alla affidabilità
dell’esito del controllo, ma l’insistenza sulla “qualifica di ausiliario di Polizia
Giudiziaria” del veterinario accertatore di Sant’Agata di Militello.
Parte ricorrente continua cioè a sovrapporre due piani: quello
dell’accertamento in via amministrativa e quello giurisdizionale e a
all’allevatore perché il rispetto delle norme sulla profilassi comprenderebbe
anche l’attività dei veterinari ufficiali.
In tal modo implicitamente assume che non vi sarebbe un diritto azionabile
giurisdizionalmente in mancanza di osservanza delle forme rituali disposte
dai regolamenti ministeriali.
Ciò non può essere, dovendo e potendo l’autorità giudiziaria, adita per far
valere un diritto riconosciuto dalla normativa vigente, stabilire quale sia
l’accertamento tecnico necessario e sufficiente a provare il presupposto del
diritto stesso. (41 .5,TPalì
La decisione in proposito è stata resa ed è congruamente motivata. A nulla
vale, sul punto decisivo dell’esistenza del presupposto della macellazione
coatta di animali infetti, insistere sulla mancanza di investitura del
veterinario da parte dell’ASP.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso.
Non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di
attività difensiva dell’intimato.
Va dato atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo
unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario.
Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 1 quater del d.p.r 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dal comma 17 dell’art.
1 della legge n.
228/12 per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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sostenere, a quanto si comprende, che l’indennità non potrebbe spettare
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio delle Sezione Unite civili
tenuta il 17 novembre 2015