Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6448 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29730-2008 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA

106, presso lo studio degli avvocati IZZO CARLO, IZZO STEFANO, ANITA

GERARDI, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENEA – ENTE NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E

L’AMBIENTE, in persona del rappresentante legale in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/2008 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 27/08/2008 r.g.n. 924/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;

udito l’Avvocato IZZO CARLO;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Matera, depositato in data 29.3.2005, M.G., premesso di essere dipendente dell’E.N.E.A – Ente per le Nuove Tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, da epoca anteriore al 1975, e premesso che l’ente suddetto aveva costituito a favore dei propri dipendenti un trattamento di previdenza mediante una polizza collettiva accesa presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed alimentata tramite il versamento di somme pari al 20% delle retribuzioni corrisposte a ciascun dipendente, esponeva che a decorre dalla contrattazione collettiva del 1982 l’Ente aveva ritenuto di continuare a corrispondere il contributo accantonando peraltro non più il 20% della retribuzione annua lorda per quattordici mensilità, bensì il valore maturato nell’ultimo mese di vigenza, di talchè le somme versate erano state inferiori a quelle in realtà dovute; rilevava altresì che la disciplina della L. n. 70 del 1975 e del successivo D.P.R. n. 411 del 1976, pur avendo escluso la possibilità di stipulare nuove polizze integrative per i lavoratori assunti dopo il 1975, aveva mantenuto inalterata la disciplina dei fondi integrativi per il personale già in servizio. Ritenendo pertanto la illegittimità di tale decurtazione chiedeva che fosse dichiarato il diritto di esso ricorrente al computo della retribuzione annua lorda nella misura concordata all’inizio del rapporto di lavoro, con condanna dell’ente convenuto alla ricostituzione dell’indennità integrativa spettantegli.

Con sentenza in data 3.5.2007 il Tribunale adito rigettava la domanda, richiamando quanto stabilito dalla L. n. 84 del 1982, art. 8 ai sensi del quale il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dell’E.N.E.A. era regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, e quanto previsto dall’art. 52 del CCNL del 31.12.1982 ai sensi del quale i dipendenti che, alla data di entrata in vigore del contratto, usufruivano di previdenza in forma assicurativa, conservavano il trattamento stesso nel valore maturato nell’ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa.

Avverso tale sentenza proponeva appello il dipendente lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo l’accoglimento delle domande proposte con il ricorso introduttivo; e proponeva altresì appello incidentale l’E.N.E.A. chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nel punto in cui aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte di Appello di Potenza, con sentenza in data 3.7.2007, in accoglimento dell’appello incidentale, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione M. G. con quattro motivi di impugnazione.

Resiste con controricorso l’Ente intimato.

Diritto

Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione di legge (art. 38 Cost.), deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto che il trattamento di previdenza integrativa de quo avesse natura retributiva e non previdenziale; a diverse conclusioni doveva invece pervenirsi tenendo conto che:

– al momento della cessazione del rapporto il lavoratore aveva la possibilità di vedersi riconoscere una rendita vitalizia integrativa della pensione;

– sia il contratto individuale di lavoro, che la contrattazione collettiva, non ponevano dubbi sulla funzione previdenziale della contribuzione;

– gli accantonamenti non erano stati trattenuti dall’Ente datore di lavoro, ma versati ad un ente terzo, con conseguente svincolo dal pregresso rapporto di impiego.

Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione di legge (art. 1419 c.c., comma 2 in relazione alla L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, e all’art. 38 Cost.), deducendo che considerare legittimo il “congelamento” della base di calcolo del premio assicurativo disposto dall’art. 52 del CCNL significava “svuotare” l’istituto della previdenza della sua naturale funzione.

Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata violazione di legge (R.D. n. 262 del 1942, art. 1 – Disposizioni sulla legge in generale), deducendo che l’art. 52 del CCNL violava la disposizione della fonte normativa previdenziale di rango superiore (L. n. 70 del 1975), che aveva inteso mantenere non solo il fondo di previdenza, ma anche il meccanismo di contribuzione.

Con il quarto motivo del ricorso principale viene denunciata violazione di legge (art. 38 Cost.; art. 1419 c.c., comma 2), deducendo che il principio del favor prestatoris non poteva subire attenuazione in relazione alle disposizioni di previdenza integrativa poste a tutela del personale più anziano, che aveva fatto affidamento sulla tutela previdenziale prevista nel contratto individuale e che, sul piano fattuale, aveva patito un vulnus a detta tutela senza alcuna contropartita o beneficio compensativo, non potendo quindi essere condiviso l’avviso della Corte territoriale secondo cui con il CCNL sarebbe stato ottenuto un risultato equilibrato meglio rispondente alle esigenze del personale dipendente.

Il ricorso è inammissibile, non avendo in realtà alcuna attinenza alla motivazione della sentenza impugnata.

Ed invero i giudici di appello avevano ritenuto la carenza di giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria in favore del giudice amministrativo.

Orbene, è avverso il contenuto di siffatta proposizione che avrebbe dovuto indirizzarsi il ricorso per cassazione avanzato dal dipendente, ricorso che per contro non opera alcun riferimento al contenuto della sentenza impugnata, risultando incentrato sulla natura dei trattamento integrativo e su altre questioni non esaminate dal giudice di secondo grado che aveva ritenuto la persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Appare pertanto evidente la non coerenza del proposto ricorso per cassazione con il contenuto dell’impugnata sentenza.

Alla stregua di quanto sopra il ricorso deve ritenersi inammissibile.

A tale pronuncia segue, in base al criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 10,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari ed eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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