Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6448 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27793/2015 proposto da:

TRENITALIA SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22,

presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.R., FALLIMENTO (OMISSIS) ARL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 304/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 19.5.2015, la Corte di appello di Firenze rigettava il gravame di Trenitalia s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Livorno che aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società, confermando il provvedimento monitorio di condanna della stessa, quale committente coobbligata solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, al pagamento del tfr per Euro 2895,02 in favore di I.R., lavoratore dipendente della Cooperativa (OMISSIS), a sua volta operante in subappalto con la spa P.M. Ambiente;

che veniva ritenuta l’infondatezza della tesi dell’inapplicabilità della L. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, all’appalto in esame in quanto soggetto al D.Lgs. n. 163 del 2006, sugli appalti pubblici, per essere l’appellante società di diritto privato e per non sussistere nel D.Lgs. n. 163 del 2006, una norma che consentisse di derogare alla generale disciplina del D.Lgs. n. 276 del 2003, citato art. 29, dovendo essere inoltre escluso il diritto di surrogazione della stessa nei diritti del lavoratore nei confronti del Fondo di Garanzia per il credito al TFR, quale conseguenza dell’assolvimento degli obblighi dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti in forza del vincolo di solidarietà D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29;

che, con riguardo all’obbligo del pagamento del TFR nei confronti del lavoratore, si sosteneva che lo stesso era rimasto a carico del datore anche per le quote maturate dopo il 1.1.2007, nonostante che per i datori con più di 50 dipendenti i relativi accantonamenti fossero depositati presso il Fondo di Tesoreria;

che di tale sentenza Trenitalia s.p.a. chiede la cassazione, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui non hanno opposto difese sia lo I., che il Fallimento della (OMISSIS) s.c.a.r.l., rimasti intimati;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale la predetta ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che, con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6 e D.P.R. n. 207 del 2010, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo la propria soggezione, in quanto “ente aggiudicatore nel campo dei servizi ferroviari” (ex D.Lgs. n. 163 del 2006) in relazione ai servizi sussidiari prestati per il settore trasporti (pulizia dei rotabili ferroviari e altri servizi connessi), al regime di responsabilità previsto dal citato decreto, di disciplina degli appalti pubblici, modulato sulla solidarietà solo tra appaltatore e subappaltatore, nel coinvolgimento del committente soltanto nei limiti della disciplina generale prevista dall’art. 1676 c.c.;

che esso pone la questione della compatibilità tra le due normative di disciplina della materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e quindi della tutela delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del 2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163 del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità: solidale del committente con l’appaltatore per i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali da questo dovuti ai suoi lavoratori dipendenti (D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2); diretta dell’appaltatore nei confronti dei propri dipendenti e solidale con i subappaltatori per i loro dipendenti per l’osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona di esecuzione delle prestazioni (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6) e sostitutiva del committente (stazione appaltante) in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell’esecutore e dell’appaltatore (D.P.R. n. 207 del 2010, artt. 4 e 5, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, codice dei contratti pubblici);

che, come è noto, la questione è stata risolta negativamente da un recente arresto di questa Corte (Cass. 7 luglio 2014, n. 15432) in riferimento alle pubbliche amministrazioni (nel caso di specie: Ministero della Giustizia), ma che un analogo divieto di applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non esiste nei confronti dei soggetti privati, quale frenitalia s.p.a., cui pure si applica il codice dei contratti pubblici, nella sua qualità di “ente aggiudicatore”, secondo la definizione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 3, comma 29 (nel campo dei servizi ferroviari in base all’allegato 6 D ed ai fini dell’applicazione della parte 3, artt. 206 e segg., secondo la previsione dell’art. 3, comma 30 D.Lgs. cit.) e quindi anche l’art. 118, comma 6, neppure essendo la norma in esame stata abrogata dall’art. 256 D.Lgs. cit.;

che giova, poi, ancora sottolineare come il codice dei contratti pubblici non contenga una disciplina di legge autosufficiente, in sè esaustiva nè aliunde integrabile, essendo, al contrario, esso compatibile con disposizioni ad esso esterne, come chiaramente denunciato dal rinvio, per quanto in esso non espressamente previsto in riferimento all’attività contrattuale, alle disposizioni stabilite dal codice civile (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 2, comma 4);

che, proprio in virtù di un tale rimando, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, cui è preclusa per espresso divieto di legge l’integrazione con il D.Lgs. n. 276 del 2003, si è ritenuto applicabile il regime di garanzia dei lavoratori (più in generale degli ausiliari) dell’appaltatore previsto dall’art. 1676 c.c. (ancora da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432), sicchè, ben a ragione deve ritenersi applicabile il regime di responsabilità solidale stabilito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a quei soggetti privati, quale Trenitalia s.p.a., anche qualora committenti in appalti pubblici, alla cui disciplina pure siano soggetti; che, infatti, nessuna incompatibilità è ravvisabile tra le due discipline, in quanto il D.Lgs. n. 276 del 2003, regola la materia dell’occupazione e del mercato del lavoro, sul piano della tutela delle condizioni dei lavoratori, con riserva di una più forte protezione ad essi, titolari di un’azione diretta nei confronti (in via solidale con il proprio datore di lavoro) del committente per ottenere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti in dipendenza dell’appalto e non soltanto, come a norma del D.P.R. n. 207 del 2010, art. 5, comma 1, le retribuzioni arretrate (peraltro nei limiti delle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto, con detrazione da queste del loro importo): e ciò non per riconoscimento di un proprio diritto, ma per esercizio di una facoltà (“possono pagare anche in corso d’opera”) attribuita ai soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.Lgs. cit. (“amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatoti, altri soggetti aggiudicatoti, soggetti aggiudicatoci e stazioni appaltanti: i soggetti indicati rispettivamente dall’art. 3, commi 25, 26, 29, 31, 32 e 33, del codice”);

che il D.Lgs. n. 163 del 2006, opera, invece, sul diverso piano della disciplina degli appalti pubblici, anche apprestando una tutela ai lavoratori, nei limiti detti, in corso d’opera, ma con più intensa concentrazione sull’esecuzione dell’appalto in conformità a tutti gli obblighi previsti dalla legge, mediante un costante monitoraggio dell’osservanza del loro regolare adempimento a cura dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori, per effetto di una disciplina sintomatica di una più preoccupata attenzione legislativa alla corretta esecuzione dell’appalto pubblico, siccome non riguardante soltanto diritti dei lavoratori, ma anche l’appaltatore inadempiente nel suo rapporto con il committente pubblico (come osservato anche da Cass. 7 luglio 2014, n. 15432);

che dalle superiori argomentazioni discende allora coerente la possibilità di un concorso, nei confronti di un imprenditore soggetto di diritto privato come Trenitalia s.p.a., delle due discipline, in assenza di un espresso divieto di legge e tra loro, per le ragioni dette, ben compatibili (v. Cass. 16834 e 10355/2016);

che, con il secondo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione della L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2 (di attuazione della direttiva n. 80/987/CEE poi codificata dalla direttiva n. 2008/94/CE) e D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneo rigetto dell’eccezione eli inammissibilità e improcedibilità della domanda del lavoratore di garanzia nei propri confronti, per la legittimazione del Fondo di garanzia istituito presso l’Inps al pagamento dei loro crediti per T.f.r. e delle ultime tre mensilità, in sostituzione del datore di lavoro in procedura concorsuale e segnatamente in amministrazione straordinaria;

che il motivo è infondato, dovendo essere esclusa la sostituzione al datore di lavoro insolvente del Fondo di garanzia, limitandosi, questo, ad un’anticipazione di alcuni crediti (per T.f.r. e ultime tre mensilità), così subentrando nel debito del primo e restando vincolato all’accertamento operato nell’an e nel quantum in sede concorsuale di verifica dello stato passivo (Cass. 13 novembre 2014, n. 24231), ai soli fini di garanzia dei crediti insoddisfatti dei lavoratori (Cass. 4 dicembre 2015, n. 24730), salva la sua legittimazione, quale creditore per anticipazione di crediti previdenziali (14 dicembre 2010, n. 25256; Cass. 19 aprile 2010, n. 9231; Cass. 27 agosto 2004, n. 17079) insinuati ed ammessi allo stato passivo, a ricorrere, ai sensi della L. fall., art. 102, per la revoca di crediti ammessi (Cass. 26 novembre 2015, n. 24202) ed essendo surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimoni() del datore di lavoro, ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 7;

che, con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma da 755 a 757, D.M. 30 gennaio 2007 e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea ripartizione dell’onere probatorio dell’attuale sussistenza dell’obbligazione di versamento dei contributi dalla società appaltatrice (ai fini dell’esclusione dell’intervento del Fondo di Tesoreria gestito dall’Inps, cui è trasferito il T.f.r. mantenuto presso la società datrice dai lavoratori non optanti per forme di previdenza complementare e la conseguente responsabilità solidale della committente), a carico dei lavoratori e da questi non assolto;

che il motivo è infondato, riguardando l’onere probatorio dei lavoratori i fatti costitutivi dei loro crediti, rappresentati dal rapporto di lavoro subordinato con la Cooperativa (OMISSIS) e dal contratto di appalto di questa con Trenitalia s.p.a. nel senso del loro impiego nei lavori appaltati quali dipendenti della prima per l’intera durata dell’appalto, in quanto radicanti la responsabilità solidale della committente escussa con gli odierni giudizi, e non anche l’effettivo versamento dei contributi spettanti al datore di lavoro, a norma della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 756, seconda parte, in funzione di finanziamento del Fondo di Tesoreria istituito dall’art. 1, comma 755 L. cit., secondo il principio della cd. “ripartizione”;

che esso costituisce, infatti, fatto estintivo della pretesa dei lavoratori nei confronti della loro datrice appaltatrice (e di conseguenza della committente obbligata solidale ex lege) ed è pertanto nell’onere probatorio di questa che lo opponga in eccezione (Cass. 27 giugno 2014, n. 14610; Cass. 8 giugno 2007, n. 13390);

che, con il quarto motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 e degli artt. 2094, 2099 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea inclusione nel regime di garanzia solidale del committente nei confronti dei lavoratori impiegati nell’appalto, previsto soltanto per i “trattamenti retributivi”, anche del credito per T.f.r., non riconducibile a detta nozione, come comprovato dalla successiva modificazione della norma denunciata, per effetto del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con mod. in L. n. 35 del 2012, correttamente ritenuto non applicabile, estensivo della garanzia legale per i trattamenti retributivi “comprese le quote di trattamento) di fine rapporto… in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”;

che il motivo è inammissibile per essere la questione con lo stesso posta nuova, non risultando trattata dalla sentenza impugnata, neppure ad essa riferendosi la più generale valutazione degli effetti dello ius superveniens del D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1, conv. con mod. in L. n. 35 del 2012, in quanto modificativo della fisionomia dell’obbligo del committente nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore;

che la ricorrente non ha neanche indicato specificamente, nè trascritto gli atti nei quali l’avrebbe posta nei gradi di merito e che ciò si riflette sulla genericità del motivo, in violazione del principio di autosufficienza e specificità del ricorso;

che il quinto motivo (violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c., per difetto di idonea prova, a carico dei lavoratori, dell’impiego nei lavori oggetto dell’appalto quali dipendenti della Cooperativa per l’intera sua durata) è inammissibile, in quanto non si configurano le denunciate violazioni di norme di legge, per insussistenza dei requisiti loro propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva delle norme, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038;Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 28 novembre 2007, n. 24756; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984);

che, in particolare, la norma prevista dall’art. 2697 c.c., regola l’onere della prova, non anche (come concretamente censurata nella specie) la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c. e la cui erroneità ridonda comunque in vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 novembre 2012, n. 21234; Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 12 febbraio 2004, n. 2707);

che, d’altro canto, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non riguarda la valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, al cui prudente apprezzamento (salvo alcune specifiche ipotesi di prova legale) è pertanto rimessa la valutazione globale delle risultanze processuali, essendo egli peraltro tenuto ad indicare gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento nonchè l’iter seguito per addivenire alle raggiunte conclusioni, ben potendo al riguardo disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, con apprezzamento è insindacabile in cassazione in presenza di congrua motivazione, immune da vizi logici e giuridici (Cass. 13 luglio 2004, n. 12912, nonchè Cass. 20 giugno 2006, n. 14267);

che, con il sesto motivo, viene dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1203 c.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, ella L. n. 297 del 1982, artt. 1 e 2, anche in relazione alle Direttive Cee e dell’art. 3 Cost., sul rilievo che l’adempimento di un obbligo ex lege da parte del committente, coobbligato solidale, non può escludere il diritto del predetto a rivalersi sul Fondo di Garanzia per effetto di surroga rispetto alla posizione del lavoratore, in applicazione dell’art. 1203 c.c., che consente la surrogazione del solvens rispetto ai diritti dell’accipiens;

che la infondatezza di quanto con tale motivo sostenuto è. stata affermata in precedenti di questa Corte, che hanno evidenziato come la posizione giuridica soggettiva della committente Trenitalia s.p.a. non sia riconducibile a quella dell’avente diritto beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della L. n. 297 del 1982, art. 2 (per il quale: “E’ istituito presso l’Istituto, Nazionale della Previdenza Sociale il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’art. 2120 c.c., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”) (cfr. Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544);

che è stato rilevato che nella fattispecie in esame, il committente, solidalmente responsabile con il proprio appaltatore, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2 (che recita: “In caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti”), non trae la propria posizione in via derivata da un dante causa (nel caso di specie: il lavoratore) come invece il cessionario del suo credito, ma presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad un’obbligazione propria, istituita ex lege, che lo legittima, come nei rapporti tra condebitori solidali, ad un’azione di regresso ai sensi dell’art. 1299 c.c., nei confronti dell’appaltatore, obbligato principale;

che nei confronti di quest’ultimo, quando si renda inadempiente, il medesimo committente può agire anche in surrogazione dei diritti del lavoratore, ai sensi dell’art. 1203 c.c., n. 3, in base al diverso titolo del rapporto di appalto assistito dal particolare obbligo di garanzia legale, posto che: “Ai fini dell’operatività della surrogazione legale di cui all’art. 1203 c.c., n. 3, non è necessario nè che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato, nè che egli sia direttamente obbligato nei confronti dell’accipiens, richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell’obbligazione” (Cass. 16 dicembre 2013, n. 28061);

che, per tale ragione, è stato escluso che Trenitalia s.p.a. possa essere qualificata ad alcun titolo avente diritto del lavoratore, il quale riceve la propria garanzia attraverso il meccanismo predisposto dalla speciale normativa in materia di appalto, così essendo soddisfatto del proprio credito, per effetto di ciò venendo meno, per la parte così soddisfatta, i presupposti di applicabilità della garanzia del Fondo di Garanzia gestito dall’Inps, per avere l’adempimento del committente, obbligato solidale dell’appaltatore datore di lavoro, rimediato alla sua insolvenza, in virtù della garanzia istituita dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, a carico del committente, sicchè, quest’ultimo non può sicuramente accedere, sulla base di un titolo autonomo, per la ragione detta, e pertanto non di derivazione diretta da quello del lavoratore (quale appunto suo “avente diritto”), a detto Fondo (cfr., nei termini richiamati, Cass. 10543 e 10544/2016 cit.);

che, infine, quanto all’ultima censura prospettata nel settimo motivo di ricorso della società Trenitalia, relativamente alla violazione del D.Lgs n. 276 del 2003, art. 29, con riferimento alla natura processuale di tale norma e di quella modificativa di cui al D.L. n. 5 del 2012, art. 21, comma 1 (convertito con modif. dalla L. n. 35 del 2012, e successivamente dalla L. n. 92 del 2012, art. 4, comma 31, lett. a) e b) in quanto tali applicabili dallo loro entrata in vigore, va ritenuta la correttezza di quanto affermato al riguardo nella decisione impugnata, che ha ritenuto che il D.L. n. 5 del 2012, ha modificato l’intero art. 29, introducendo una nuova disciplina sostanziale che trova applicazione solo alle fattispecie perfezionatesi nel suo vigore, con stipula dell’appalto e successiva insorgenza del credito del lavoratore;

che il contenuto della memoria è inidoneo ad incidere sulla soluzione della controversia che è complessivamente nel senso del rigetto del ricorso, dovendo osservarsi che la differente regolamentazione tra aggiudicatoti privati e aggiudicatoti pubblici stabilita in via interpretativa non è sospettabile di illegittimità costituzionale con riguardo agli assunti relativi alle disparità di trattamento fra Enti Pubblici e privati imprenditori ed alla limitazione di iniziativa economica di tali ultimi enti, per l’aggravio connesso alla ulteriore previsione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29;

clic, invero, quanto al primo profilo, sono state già bene evidenziate le peculiarità proprie delle due situazioni a confronto, che giustificano senz’altro la diversità delle discipline, dettate al fine di contemperare, in ciascun ambito, i diversi interessi che vengono in rilievo (v. da ultimo Cass. 10.10.2016 n. 20327), osservandosi che nell’appalto privato il committente non incontra alcun limite nella scelta del contraente, laddove nelle procedure di evidenza pubblica la tutela dei lavoratori è assicurata sin dal momento della scelta del contraente, poichè nella valutazione delle offerte “gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ed al costo relativo alla sicurezza…” (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 86) e ad effettuare controlli preventivi volti ad accertare non solo la solidità del concorrente, ma anche il rispetto da parte dello stesso della normativa in materia di sicurezza, degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, degli adempimenti previdenziali ed assistenziali (D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 38);

che, in particolare, come già evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 15432/2014, alla cui motivazione si fa rinvio per la trattazione analitica di detti aspetti, la stazione appaltante è tenuta a verificare l’esattezza dell’adempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore nei confronti dei prestatori ed a predeterminare la spesa dell’affidamento di un’opera in appalto, non potendo sottoscrivere contratti che li espongano ad esborsi non previamente preventivati e deliberati;

che la diversità delle situazioni a confronto e degli interessi che in ciascuna vengono in rilievo giustifica la posizione più “onerosa” prevista per tali imprenditori rispetto a quella di altri operatori economici o privati o PP.AA., in relazione alla peculiarità della loro qualificazione giuridica, che li rende soggetti ad entrambe le discipline per la duplice connotazione, e rende manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, prospettata dalla difesa della ricorrente principale in relazione all’art. 3 Cost.;

che anche in relazione all’ulteriore profilo di incostituzionalità deve osservarsi come non sia precluso al legislatore modulare le tutele dei lavoratori in rapporto alla diversa natura dei committenti, ciò che, nel caso di soggetti aggiudicatori privatistici, rende compatibile, a livello di sistema, la possibilità di invocare, da parte dei lavoratori, anche un intervento in regime di solidarietà degli stessi a fronte di inadempienze dell’appaltatore;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, deve pervenirsi al rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza manifesta alla luce dei precedenti richiamati;

che nulla deve statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità, essendo lo I. ed il Fallimento rimasti intimati;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei riguardi della ricorrente.

PQM

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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