Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6447 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16688-2014 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20,

presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6188/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/08/2013 R.G.N. 10350/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da S.R. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato nullo il ricorso introduttivo del giudizio per essere nulla la procura alle liti priva dell’indicazione del luogo e della data di rilascio.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che correttamente il Tribunale aveva ritenuto che fosse stata vinta la presunzione che la procura, apposta a margine del ricorso di primo grado, fosse stata rilasciata in Italia atteso che la stessa non conteneva una attestazione del luogo e della data di rilascio, che il ricorrente era residente all’estero ed inoltre, senza alcuna giustificazione, non si era presentato a rendere l’interrogatorio formale disposto dal Tribunale omettendo di produrre una certificazione attestante la sua qualità di erede del titolare della prestazione (la signora S.K.V.). Infine la Corte di merito ha evidenziato che il ricorrente, all’udienza di prima comparizione, aveva contestato genericamente le deduzioni dell’INPS e non aveva preso posizione sull’eccezione di nullità della procura, trascurando di chiarire dove e quando era stata rilasciata.

3. Conclusivamente la Corte nel rilevare che l’appello era stato proposto in forza della medesima procura rilasciata in primo grado, della quale era stata accertata la nullità, ha conseguentemente dichiarato inammissibile il gravame.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Rudolf S. affidato ad un unico motivo al quale ha resistito l’INPS con controricorso.

5. Disposta la trasmissione del processo alla quarta sezione di questa Corte, la causa è stata fissata per la decisione in adunanza camerale ed il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

6. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione o falsa applicazione dell’art. 182 c.p.c. per avere la Corte trascurato di considerare che sussiste l’obbligo, per il giudice che rilevi un vizio nella costituzione delle parti, di assegnare un termine per la regolarizzazione sanando il vizio sin dall’instaurazione del rapporto processuale. Inoltre il ricorrente allega una procura notarile con la quale, nel conferire mandato speciale alle liti per il giudizio di legittimità, è stato ratificato il mandato conferito nei precedenti gradi ai difensori.

7. Con la memoria depositata per l’odierna Adunanza, poi, il ricorrente evidenzia l’esistenza di un contrasto nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte e chiede che sia rimessa alle sezioni unite la soluzione della questione se, in caso di difetto di legitimatio ad processum, il giudice anche in sede di legittimità ne debba disporre la sanatoria a prescindere dall’esistenza di una esplicita richiesta nei precedenti gradi di giudizio. Inoltre chiede che le sezioni unite si pronuncino anche sull’applicazione dell’art. 182 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69 anche a giudizi instaurati prima ma pendenti all’atto della sua entrata in vigore.

8. Il ricorso è infondato.

8.1. Rileva il Collegio che – quanto al dovere del giudice di promuovere la sanatoria della nullità della procura alle liti ai sensi dell’art. 182 c.p.c., nel testo anteriore alla L. 69 del 2009 e con riferimento a giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore – l’affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo la quale il giudice “deve” promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio, assegnando un termine alla parte, che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa con effetti “ex tunc” e senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (cfr. Cass. Sez. U. n. 9217 del 2010), va inteso nel senso che il principio della sanabilità della nullità non si estende anche al caso, diverso rispetto a quello esaminato dalle sezioni unite, del vizio della procura alle liti.

8.2. Si è chiarito infatti che il nuovo testo dell’art. 182 c.p.c., comma 2, introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che prevede tale obbligo per il giudice che rilevi la nullità della procura, non si applica retroattivamente poichè la norma non ha portata meramente interpretativa stante il suo tenore testuale fortemente innovativo (cfr. da ultimo Cass. 29/03/2019 n. 8933).

8.3. Già con sentenza n. 21811 del 2006 si precisò che il problema della validità della procura alla lite, sotto il profilo dello jus postulandi del procuratore (al quale si riferisce la disciplina dell’art. 125 c.p.c.), dovesse essere tenuto distinto da quello della capacità processuale, regolato invece dall’art. 182 c.p.c.. Il difetto di legittimazione processuale può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator e cioè del soggetto privo della capacità processuale di proporre la domanda.

8.4. Successivamente le sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 13431 del 2014, affermarono che gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza potevano essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) e che tale principio non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall’art. 125 c.p.c. il quale dispone che la procura al difensore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell’atto, purchè anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, e sempre che per l’atto di cui trattasi non sia richiesta dalla legge la procura speciale, come nel caso del ricorso per cassazione, restando conseguentemente esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di sanatoria e ratifica.

8.5. Si tratta di principi più volte affermati anche da questa Sezione (cfr. Cass. n. 30245 del 2017 e 21666 del 2018) e da altre Sezioni della Corte (tra le varie Cass. n. 26465 del 2011 e nn. 21753 e 21754 del 2013) ai quali il Collegio intende dare continuità.

8.6. Va ribadito che la regola introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 non costituisce uno strumento idoneo a scardinare il sistema processuale imponendo ingiustificabili regressioni nello sviluppo della dinamica del processo. Al contrario, essa impone una positiva collaborazione fra i soggetti del processo stesso in un’ottica antiformalistica della casistica di cui la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte si è fatta interprete in tema di inammissibilità o improcedibilità dei ricorsi, ispirandosi all’art. 6, p. 1 della Convenzione EDU, che tutela il “diritto a un tribunale” (cfr. recentemente Cass. Sez. U. n. 26338/2017 e Cass. n. 30245 del 2017 già citata).

8.7. Alla luce dei principi esposti non sono sanabili i vizi dell’originaria procura alle liti a mezzo di una nuova procura, prodotta agli atti del giudizio di cassazione e posteriore alla sentenza impugnata.

9. Alla luce di quanto esposto, non sussistono i presupposti per un nuovo invio alle sezioni unite della questione relativa all’interpretazione dell’art. 182 c.p.c. come sollecitata dal ricorrente rammentando che nel caso in esame non trova applicazione la disposizione novellata atteso che il ricorso di primo grado è stato depositato il 17.4.2008 e dunque prima dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.

10. Nè l’originaria inesistenza della procura è sanata dal mandato depositato con il ricorso in cassazione, valendo le considerazioni sopra esposte. Si tratta di mandato che, all’evidenza, è stato rilasciato addirittura dopo la sentenza di appello in occasione del conferimento della procura per il giudizio di cassazione (il 4 giugno 2014).

11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato D.P.R., art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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