Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6446 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24287-2019 proposto da:

S.V., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

SPACCHETTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il provvedimento n. cronol. 8749/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 02/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.V. – cittadino della Nigeria – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Ancona avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’aver deciso d’espatriare poichè, residente nella zona del Biafra travagliata da torbidi di natura politica, la sua famiglia era stata uccisa durante scontri di piazza e la sua casa bruciata, sicchè era rimasto solo e privo di mezzo alcuno di sussistenza.

Il Tribunale marchigiano ebbe a rigettare il ricorso, ritenendo la vicenda personale narrata dal ricorrente non credibile; ritenendo non sussistente, nella zona della Nigeria di sua provenienza, una situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrente condizione di vulnerabilità ai fini della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale dorico articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha depositato solo nota ex art. 370 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dal S. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c., – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con la prima ragione di doglianza il ricorrente lamenta omessa, insufficiente ovvero contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, rilevando come la valutazione della situazione socio-politica del Pakistan – così nel ricorso – operata dal Tribunale fosse manchevole e come dovevano esser meglio indagate le ragioni e modalità della sua persecuzione.

All’evidenza il motivo, siccome formulato, risulta inammissibile poichè assolutamente generico; non solo perchè il richiedente asilo proviene dalla Nigeria e non dal Pakistan, ma soprattutto perchè attualmente non è più annoverato tra i vizi di legittimità la contraddittoria od insufficiente motivazione. Quanto all’omessa motivazione – vizio denunziabile ex art. 360 c.p.c., n 4 – all’evidenza la censura appare apodittica poichè riguardo all’attuale situazione socio-politica esistente in Nigeria, nella zona di provenienza del S., il Collegio dorico ha esposto puntuale e partita motivazione.

Con il secondo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione di norma di diritto, che indica in modo specifico nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, posto che gli elementi fondanti la statuizione del Tribunale – non credibilità del narrato e circolari Onu – non consentono di apprezzare in dettaglio la situazione sociopolitica del Pakistan – così in ricorso – in effetti “tutt’altro che pacifica”.

Anche detta censura risulta inammissibile per la sua assoluta genericità posto che, non solo non appaiono specificatamente indicate le norme di legge assunte siccome violate, ma nemmeno risulta svolto un argomento critico a sostegno dell’apodittica denunzia del vizio di legittimità.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il S. lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria con violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, poichè il Tribunale di Ancona non ebbe ad esaminare, alla luce della direttiva Europea siccome interpretata dalla Corte Europea, la sua situazione di perseguitato, fondando invece la decisione su rapporti generici e non anche utilizzando le vicende descritte nel suo narrato.

La doglianza si fonda su argomento critico meramente astratto e privo di un effettivo confronto con la motivazione pur illustrata dal Tribunale al riguardo, sicchè si appalesa inammissibile.

Difatti il Collegio dorico ha puntualmente esaminato la situazione socio-politica, esistente nella zona della Nigeria di provenienza del richiedente asilo, e sulla scorta delle informazioni desunte da indicati rapporti, redatti da autorevoli Organismi internazionali all’uopo preposti, ha messo in rilievo come, seppur presenti criticità per la presenza di episodi di criminalità comune specie verso gli stranieri, tuttavia la situazione socio-politica non appare connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

La critica svolta si limita a riportare le indicazioni generali dettate dalla direttiva Europea e da arresti della Corte Europea, a definire generici i rapporti evocati dal Tribunale e richiamare le vicissitudini narrate dal ricorrente, senza considerare che motivatamente il Collegio anconetano ebbe a ritenere non credibile il suo racconto e che tale specifica statuizione non risulta attinta da puntuale critica. Con il quarto ed ultimo motivo di ricorso il S. deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 e D.P.R. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il Tribunale marchigiano non ha riconosciuto il suo diritto a godere della protezione umanitaria pur concorrendone le ragioni in dipendenza della situazione sociopolitica della Nigeria e della sua specifica condizione personale, siccome delineata nel suo racconto.

Anche detta censura s’appalesa inammissibile poichè generica in quanto l’argomento critico svolto si compendia nel mero richiamo a norme di legge, che delineano l’istituto, ed all’apodittica conclusione che, in ragione della situazione interna della Nigeria e delle sue personali vicissitudini, siccome narrate, concorrevano ragioni per il riconoscimento della protezione chiesta.

Difatti il Tribunale dorico ha puntualmente esaminato la specifica condizione personale del S., valutando la concorrenza di condizioni di vulnerabilità sia oggettive che soggettive, escludendole in ragione dell’esame della situazione socio-poitica della zona della Nigeria, in cui il richiedente asilo viveva, e della non credibilità del suo narrato, in assenza di altri dati fattuali lumeggianti diverse condizioni di fragilità ed escludendo anche che – in tesi – la perdita dei genitori possa configurare elemento valido allo scopo.

Infine il Collegio dorico ha pure messo in rilevo come il ricorrente nemmeno aveva allegato alcun dato fattuale utile a lumeggiare il suo radicamento in Italia e, sulla scorta di detti elementi, ha operato anche la prescritta comparazione in relazione alle sue condizioni di vita in caso di rimpatrio.

Nell’argomento critico svolto nel ricorso alcuna specifica critica vien mossa ad alcuna delle statuizioni adottate dal Tribunale, limitandosi come detto il ricorrente a nuovamente enfatizzare gli elementi desumibili dal suo racconto – ritenuto non credibile – e dalla situazione interna della Nigeria – fatto puntualmente esaminato con esito opposto rispetto alla valutazione prospettata dal ricorrente.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione poichè risulta solo depositato atto ex art. 370 c.p.c..

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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