Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6446 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13158-2014 proposto da:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

B.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO GALLEANO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 658/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/12/2013 R.G.N. 516/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 658, resa in data 19 dicembre 2013, la Corte d’appello di Genova confermava la decisione del locale Tribunale con la quale era stato accertato il diritto di B.N. (già iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Palermo, elenco di sostegno ADO4 – psicomotorie – nella qualità di docente aspirante all’assunzione a tempo indeterminato con scorrimento di detta graduatoria, punti 78) ad essere inserito, per il biennio 2009-2011 in una graduatoria provinciale diversa da quella di appartenenza e così nella graduatoria di Imperia con inserimento a pettine, in base al proprio punteggio, e non in coda;

2. il B. aveva ottenuto dal TAR Lazio ordinanza cautelare n. 3324/2009 con la quale era stato disposto il suo inserimento a pettine nella graduatoria provinciale di cui al D.M. n. 42 del 2009, art. 1, comma 11 (che prevede la possibilità di essere inseriti nelle graduatorie di altre province oltre quella di appartenenza);

tuttavia il predetto non aveva potuto beneficiare di tale pronuncia del TAR in quanto, secondo l’Amministrazione scolastica, con l’entrata in vigore della L. n. 167 del 2009 (ius superveniens preminente), non era più possibile l’inserimento a pettine essendo espressamente prevista (D.L. n. 134 del 2009, art. 1, comma 4-ter, aggiunto dalla Legge di conversione n. 167 del 2009) quale unica eccezione rispetto al diritto al trasferimento in altra provincia sulla base del punteggio posseduto quella dell’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011, per il quale i docenti che ne avessero fatto richiesta, potevano essere inseriti in altre graduatorie ma “in coda” a quanti erano già iscritti;

intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2011 dichiarativa della illegittimità costituzionale del suddetto art. 1, comma 4-ter, sempre secondo l’Amministrazione ne derivava anche la caducazione del D.M. n. 42 del 2009, con la conseguenza che rivivevano le norme precedenti che prevedevano solo l’inserimento in graduatoria in unica provincia;

3. secondo il Tribunale, invece, l’amministrazione aveva errato nell’inserire il B. in coda alle graduatorie: lo stesso avrebbe dovuto, al contrario, essere inserito a pettine come da ordinanza del TAR n. 3324/2009;

se così fosse stato dall’inizio, secondo il Tribunale, la tesi del ricorrente avrebbe superato anche la cd prova di resistenza, in quanto lo stesso si sarebbe trovato in posizione 3 bis, mentre l’ultima assunzione, risalente all’1/9/2009 riguardava altro docente ( Ba.Mi.) collocata alla posizione 5;

4. a seguito dell’impugnazione di tale pronuncia da parte del Ministero, la Corte d’appello di Genova evidenziava innanzitutto che nella pronuncia della Corte Cost. n. 41/2011 fosse stato messo in luce che il criterio meritocratico ineriva anche alle ipotesi in cui il docente avesse fatto domanda di inserimento in graduatorie presso altra provincia;

escludeva che un fondamento positivo alla restrizione alla mobilità territoriale potesse trovarsi nella L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 605;

riteneva che la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento, non implicasse ex se – in assenza di una esplicita scelta di campo del legislatore tesa a conformare la valenza giuridica di dette graduatorie ad esaurimento – l’immobilità e/o la cristallizzazione di queste ultime: ciò era anzi smentito da elementi testuali e così dalla salvezza degli inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento, limitata alle categorie degli abilitati e degli abilitandi nella tassativa enumerazione prefissata dalla norma;

la previsione della possibilità di un ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie, così in definitiva conformando le graduatorie ad esaurimento, non poteva essere piegata – se non sulla base di un’arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti interni alle graduatorie provinciali, per i quali, dunque, non erano ipotizzabili preclusioni di mobilità anche territoriale, nell’ambito delle distinte graduatorie;

in conseguenza non era conforme alla normativa primaria di riferimento la determinazione dell’amministrazione scolastica di consentire il trasferimento dei docenti che intendessero spostarsi ad altra provincia alla condizione di un loro collocamento in coda a tutte le fasce;

riteneva, poi, la Corte territoriale che il diritto all’assunzione a tempo indeterminato del B. derivasse dalla positiva effettuazione della prova di resistenza in rapporto alle assunzioni di altri docenti aventi punteggio inferiore al B. ( Ba.) ovvero collocati al 3 posto in graduatoria ( b.) quando il B. era alla posizione 3 bis;

5. avverso tale sentenza di appello ha proposto ricorso affidato ad un motivo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

6. B.N. è rimasto intimato;

7. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con l’unico motivo di ricorso del Ministero adduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 167 del 2009, art. 1, comma 4 (con i successivi bis, ter e quater) (di conversione del D.L. n. 134 del 2009);

il motivo contiene al proprio interno l’excursus normativo della vicenda oggetto di causa, che si chiude con l’affermazione di sintesi secondo la quale la volontà del legislatore di porre rimedio al problema della precarietà attraverso la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti in graduatorie ad esaurimento (consentendo che, nelle stesse, possano inserirsi coloro che sono in possesso di un’abilitazione e hanno in corso una procedura per ottenerla), volontà che traspare dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 605 e 607 non esclude la mobilità dei docenti dalla graduatoria di una provincia all’altra;

in prosieguo, il motivo afferma che nel procedere alla c.d. prova di resistenza la Corte d’appello sarebbe incorsa in un errore nella lettura dei documenti prodotti dall’Amministrazione, atteso che B.N. nella graduatoria per il biennio 2009/2011 (di interesse nel presente giudizio) era collocato al posto 15 mentre era collocato al posto 3 bis nella graduatoria 2012-2014 e nel corso di tale ultimo anno di riferimento solo due docenti erano stati immessi in ruolo;

in ogni caso sostiene che tutti i 13 docenti della graduatoria di coda dell’anno 2009/2010 avevano un punteggio superiore a quello del ricorrente e quindi se tutti tali docenti fossero stati inseriti anch’essi “a pettine”, e quindi, anche a voler disapplicare il D.M. n. 42 del 2009, non vi poteva essere alcun margine per ritenere che il B. avesse titolo per ricoprire in graduatoria una posizione utile all’assunzione;

2. il ricorso è inammissibile;

2.1. il motivo denuncia violazioni di norme di diritto ma non formula le censure così come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte, trascurando di considerare che il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 1 dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038);

nella specie non vi è alcuna argomentazione in diritto intesa a contrastare il decisum posto dalla Corte territoriale (riassunto nello storico di lite) a fondamento del diritto vantato dal ricorrente in ragione della sua iscrizione in altre province rispetto a quella di precedente iscrizione;

2.2. nonostante la veste formale della denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, nella sostanza il motivo censura quelli che sono stati accertamenti in fatto della Corte territoriale in relazione alla c.d. prova di resistenza;

il ricorrente afferma l’erronea lettura di documenti, che non riproduce nel ricorso, sicchè il ragionamento resta astratto e non corrispondente alle regole processuali che sorreggono il ricorso per cassazione;

sotto tale profilo la formulazione del motivo si pone in contrasto con i presupposti di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, ai nn. 3 e 4 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l’argomentazione siano idonee, nel riferirsi con specificità al contenuto dei documenti su cui essa si fonda, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate;

3. all’inammissibilità del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità;

4. non sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater in quanto la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%, da attribuirsi all’avv. Sergio Galleano, antistatario.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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