Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6445 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27001/2015 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1445/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 22/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Brindisi ha accolto, nei limiti della prescrizione quinquennale, il ricorso proposto da M.C. – già dipendente NATO (USAF di (OMISSIS)) transitato al Ministero della Giustizia ai sensi della L. n. 98 del 1971, in posizione A1 – inteso ad ottenere la declaratoria del diritto all’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo del beneficio, previsto dal D.P.R. n. 344 del 1983, art. 5, dell’1,25% dello stipendio iniziale di assunzione nello Stato per ogni anno di servizio o frazione prestato presso l’organismo militare;

che la Corte di appello di Lecce ha respinto il gravame del Ministero confermando la pronunzia impugnata, osservando che sia l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato in sede consultiva (parere 1931 del 6.12.2000), che il Consiglio di Stato (sez. 4, 28.12.2006 n. 8008) avevano affermato la natura retributiva dell’indennità integrativa speciale in linea con quanto ritenuto da Corte Cost. 243/93, che nel contratto collettivo 1998/2000 l’IIS era ricompresa nella retribuzione come voce singola non conglobata, laddove l’art. 20 del ccnl comparto Ministeri sottoscritto il 16.6.2003 aveva invece innovato la disciplina in tema prevedendo che l’iis dovesse essere inglobata nello stipendio tabellare assunto come base di computo;

che si riteneva che la circostanza che a decorrere dall’1.1.2003 l’indennità, alla stregua del comma 3 dell’art. 20 del contratto di comparto, non fosse più corrisposta come voce, ma componesse il trattamento retributivo, non determinava il mutamento della natura giuridica dell’attribuzione;

che di tale sentenza chiede la cassazione il Ministero, affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui non ha opposto difese il M., rimasto intimato;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio, in prossimità della quale il Ministero ha depositato memoria di contenuto adesivo alla proposta.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevandosi che il riferimento nel testo della norma ad una percentuale dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in godimento al momento dell’assunzione del personale di cui alla L. n. 98 del 1971, ed alla L. n. 596 del 1979, alle dipendenze dello Stato indica chiaramente che il beneficio doveva essere determinato in relazione allo stipendio tabellare alla data dell’assunzione in servizio presso il Ministero;

che, essendo stato il M. assunto in epoca anteriore rispetto all’inglobamento dell’IIS nello stipendio tabellare, avvenuto con l’art. 20, comma 3, ccnl 2002/2005 comparto Ministeri, sottoscritto il 16.1.2003 con decorrenza dal 1.1.2003, si sostiene che il nuovo meccanismo introdotto con tale decorrenza non poteva influire sulla quantificazione del beneficio invocato, da calcolarsi al momento dell’assunzione prendendo a base esclusivamente lo stipendio tabellare a tale data;

che si controverte del diritto del M., già dipendente della Nato, assunto presso il MIUR, al beneficio economico previsto dal D.P.R. 25 giugno 1983, n. 344, art. 5(recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie), secondo il quale “il servizio prestato dal personale di cui alla L. 9 marzo 1971, n. 98 e alla L. 23 novembre 1979, n. 596, alle dipendenze degli organismi militari operanti sul territorio italiano nell’ambito della Comunità atlantica, dà titolo ad un beneficio pari all’1,25 per cento dello stipendio iniziale del livello retributivo corrispondente alla posizione giuridica in base alla quale è stato assunto alle dipendenze dello Stato, per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi, con le modalità previste dal D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310, art. 2”;

che l’interessato rivendica, nello specifico, l’inclusione dell’indennità integrativa speciale nel computo di detto beneficio, che il Ministero ritiene, invece, non consentita in base al tenore della norma invocata; che la causa va decisa in conformità a quanto statuito da Cass. 14.10.2016 n. 20908 alle cui motivazioni si rinvia per tutto quanto attiene all’iter ricostruttivo ed alla soluzione della controversia;

che le considerazioni di cui alla proposta, che hanno trovato conferma anche in numerose ulteriori pronunce di questa Corte (tra le altre, cfr. Cass., sez. 6, 16524/2016, 248035/2016, 25004/2016, 25439/2016) sono del tutte condivise dal Collegio e deve affermarsene la validità in relazione ad ipotesi di passaggio alle dipendenze dell’amministrazione avvenuto, come per il M., prima del 1.1.2003, giacchè l’art. 20, comma 3, del CCNL, di categoria sottoscritto il 26 maggio 2004 ha stabilito la ricomprensione dell’iis ed il suo assorbimento nello stipendio tabellare con tale decorrenza;

che, pertanto, deve pervenirsi all’accoglimento del ricorso del Ministero, cui consegue la cassazione della decisione della Corte di Lecce;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384, comma 2, seconda parte, la causa può essere decisa nel merito nel senso del rigetto della domanda del M.; che il diverso orientamento espresso nella presente sede di legittimità rispetto a quello seguito nelle fasi del merito induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e quelle dei gradi di merito.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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