Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6444 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 12/11/2020, dep. 09/03/2021), n.6444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24353-2019 proposto da:

M.B.S., (o S.) alias (OMISSIS) rappresentato

dall’avvocato MARIO NOVELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il provvedimento n. cronol. 8436/2019 del TRIBUNALE di

ANCONA, depositato il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2020 dal Consigliere GORJAN SERGIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S.M. – cittadino del Bangladesh – ebbe a proporre ricorso avanti il Tribunale di Ancona avverso la decisione della locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essersi dovuto allontanare dal suo Paese per la necessità di guadagnare e così mantenere la propria famiglia rimasta in Patria.

Il Tribunale di Ancona ebbe a rigettare l’opposizione, ritenendo che il racconto reso dal richiedente asilo lumeggiava questione di natura privata esulante da ogni ipotesi di persecuzione tutelabile; osservando che non concorreva situazione socio-politica di violenza generalizzata nel Bangladesh e ritenendo che, nemmeno con riguardo alla protezione umanitaria, il ricorrente aveva dedotto elementi fattuali che consentivano d’individuare condizioni di vulnerabilità.

Avverso detto decreto il S.M. ha proposto ricorso per cassazione articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni, ritualmente vocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso svolto dall’impugnante appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce violazione del disposto D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 poichè il Collegio dorico non ha esaminato la sua domanda secondo i criteri dettati dalla norma indicata siccome violata al fine di apprezzare la sua specifica condizione personale, anche alla luce della situazione socio-politica del suo Paese, illustrata dai passi di rapporti, redatti da Organismi internazionali, riprodotti nel ricorso.

La censura svolta appare generica posto che non si correla con la motivazione esposta dal Collegio dorico ad esito dell’esame partito della specifica situazione personale del richiedente asilo.

Difatti il Tribunale ha ritenuto credibile il racconto reso circa le ragioni dell’espatrio – motivi economici – e, sulla scorta di ciò, ha escluso che il ricorrente era un perseguitato ovvero fosse esposto, in caso di rimpatrio, a pericolo specifico.

Inoltre il Collegio anconetano ha puntualmente esaminato l’attuale situazione socio-politica esistente in Bangladesh sulla scorta di rapporti, redatti da Organismi internazionali all’uopo preposti e disponibili nel 2018, mettendo in risalto l’esistenza di violenza tra aderenti agli opposti partiti, ma limitata agli aderenti di spicco e non già generalizzata, così motivatamente escludendo la concorrenza di situazione connotata da violenza diffusa secondo l’accezione data a tale concetto dalla Corte Europea.

La critica portata dal ricorrente si limita ad evocare rapporti antecedenti rispetto a quelli esaminati dal Tribunale, e non già successivi – Cass. sez. 1 n 26728/19.

enfatizzando l’informazione afferente le violenze tra gli aderenti agli opposti partiti politici, ossia esattamente il dato fattuale puntualmente esaminato dal Tribunale e ritenuto motivatamente non rilevante al fine di qualificare la situazione socio-politica siccome connotata da violenza diffusa.

Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per l’inadeguata valutazione e della situazione interna del Bangladesh e per l’omessa valutazione della circostanza che egli, già dal 2015 viveva e lavorava in Libia da dove era dovuto fuggire per la guerra civile ivi esplosa, elemento questo di assoluto rilievo in altri casi relativi a cittadini del Bangladesh esaminati dal Tribunale di Roma e di Lecce.

La censura appare inammissibile non solo perchè apodittica, ma anche per carenza di autosufficienza.

Difatti il ricorrente si limita ad asserire che in Bangladesh la situazione sociopolitica è connotata da violenza diffusa ma non si confronta con la specifica motivazione – dianzi ricordata – sul punto illustrata dal Collegio dorico.

Inoltre il ricorrente introduce l’allegazione fattuale nuova e generica, rappresentata dal suo soggiorno in Libia, senza alcuna connotazione particolare circa le sue condizioni di vita colà e senza nemmeno precisare come e quando detto fatto fu sottoposto all’esame del Tribunale ovvero riferito alla Commissione ammnistrativa.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente lamenta violazione della norma D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3, in quanto il Collegio dorico non ha valutato la situazione socio-politica del Bangladesh sulla base di appropriata attività istruttoria ed aggiornata documentazione.

La censura appare apodittica poichè basata su mera affermazione della parte senza anche lo sviluppo di un confronto critico con la motivazione al riguardo pur illustrata dal Tribunale, indicando rapporti utili pretermessi – Cass. sez. 1 n 26728/19 -, pur a fronte delle specifiche indicazioni rese dal Tribunale circa le fonti internazionali compulsate al riguardo, come già indicato in relazione all’esame del primo motivo d’impugnazione.

Con la quarta ragione di doglianza il ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.P.R. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, poichè il Tribunale ha negato la chiesta protezione umanitaria senza un’effettiva valutazione della sua specifica situazione personale ed economica e delle sue condizioni di vulnerabilità, che ben possono essere le medesime poste alla base delle domande afferenti gli altri istituti di protezione negati.

Anche detta censura appare generica poichè fondata su asserzioni apodittiche prive di un effettivo confronto con la partita motivazione esposta dal Collegio dorico sul punto.

Difatti il primo Giudice ha puntualmente esaminato, ai fini della protezione umanitaria, le condizioni di vulnerabilità proposte dal ricorrente e rilevato come le condizioni socio-politiche ed economiche del Bangladesh non incidevano, in maniera significativa, sui diritti fondamentali del ricorrente e come non erano stati allegati elementi lumeggianti un radicamento sociale in Italia e come nemmeno concorrevano condizioni specifiche di fragilità.

A fronte di detta puntuale motivazione, il ricorrente si limita a censura astratta di mera contestazione delle statuizioni adottate dal Tribunale senza una compiuta e specifica argomentazione critica.

Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione non segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione degli Interni poichè non costituita.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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