Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6443 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23047-2015 proposto da:

C.S.B., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ARCHIMEDE 122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MICALI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,

CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 196/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte d’Appello di Messina, in accoglimento del gravame dell’INPS ed in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, che aveva riconosciuto in favore di C.S.B. il diritto all’assegno ordinario di invalidità a far data dal 1.2.2011, in dichiarata adesione alle conclusioni della relazione medico – legale d’ufficio, rigettava la domanda di cui all’originario ricorso;

che la Corte addiveniva a tale decisione sul rilievo che l’assicurato, pur presentando una riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa con riferimento alle mansioni di operaio addetto alla manutenzione, era ancora in grado di svolgere le mansioni di addetto alla portineria cui era stato adibito, non incidendo le patologie diagnosticate sulla capacità di lavoro in relazione a lavoro sedentario;

che di tale sentenza il C. chiede la cassazione, affidando l’impugnazione a due motivi, cui oppone difese, con controricorso, l’Inps;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che, col primo motivo, il ricorrente adduce che la sentenza impugnata è viziata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. n. 222 del 1984, art. 1), in quanto la Corte d’appello di Messina ha riconosciuto come attitudini valutabili ai fini dell’accertamento della riduzione della capacità lavorativa mansioni diverse da quelle che hanno dato luogo alla posizione assicurativa dello stesso;

che, col secondo motivo, il ricorrente si duole del fatto che la sentenza della Corte d’Appello di Messina c’ viziata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in quanto affetta da errori influenti sul percorso logico-motivazionale della decisione impugnata;

che ritiene il Collegio si debba pervenire al rigetto del ricorso;

che, attraverso il primo motivo, il ricorrente tenta di porre in discussione l’esito a lui sfavorevole della perizia d’ufficio, che ha accertato il permanere di una residua capacità lavorativa confacente alle sue attitudini lavorative in misura non inferiore ad un terzo, col richiamo alla considerazione che il C. fosse stato in grado di svolgere attività di addetto alla portineria inserito nei turni per tale attività predisposti, a conferma di quanto emerso dalla obiettività clinica e cioè che egli era in grado di svolgere una residua attività lavorativa, senza usura e danno, in mansioni che non richiedevano sforzo fisico implicante un’incidenza sull’apparato cardiorespiratorio e psichico;

che al riguardo deve osservarsi che la capacità di lavoro dell’assicurato, alla quale fa riferimento la L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l’attribuzione della prestazione previdenziale dell’assegno di invalidità, consiste nella idoneità a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacitàspecifica), ed inoltre tutti i lavori che l’assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali, sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell’assicurato allo svolgimento del lavoro proprio;

che la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell’assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 1, va, dunque, verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall’assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell’assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l’adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l’assicurato ad ulteriore danno per la salute;

che in tale senso si è già espressa in precedenza questa Corte (Cass. sez. lav. n. 3519 del 9/3/2001, Cass. 14.6.2002 n. 8596, Cass. 6.7.2007 n. 15265, Cass. 14.3.2011 n. 5964) che, tra l’altro, ha anche avuto modo di aggiungere che, ove la capacità dell’assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l’obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali – di accertare anche l’incapacità dell’assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini;

che, in ogni caso, è costante l’orientamento della Corte in base al quale, ove nel giudizio in materia di invalidità’ pensionabile il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinchè i lamentati errori e lacune della consulenza tecnica determinino un vizio di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione, è necessario che siano riscontrabili carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche o scientificamente errate, e non già semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e quella della parte;

che, pertanto, quando il giudice di merito accoglie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, l’obbligo della motivazione è assolto con l’indicazione della fonte dell’apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese;

che, nella specie, peraltro, la parte non trascrive il contenuto della ctu nei suoi esatti termini con ciò non rispettando l’ onere in tal senso imposto al ricorrente, a pena di inammissibilità del ricorso, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all’esame del fascicolo d’ufficio (v. da ultimo, Cass., 8.9.2015 n. 17769, Cass.12 dicembre 2014, n. 26174, Cass., 7 febbraio 2011, n. 2966);

che, in considerazione di tutto quanto osservato, il primo motivo di doglianza si rivela infondato;

che egualmente infondato è il secondo motivo col quale, oltre alla ripetizione di alcuni dei concetti esposti in occasione della prima censura, si imputa alla sentenza la insufficiente e contraddittoria esplicazione del percorso motivazionale che ha condotto a recepire gli esiti della ctu;

che per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge e che la legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”; che, perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite (cfr. Cass., s. u., n. 8053/14), si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione” o di argomentazioni svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”;

che è stato chiarito che: a) l'”omesso esame” non può intendersi quale “omessa motivazione”, perchè l’accertamento se l’esame del fatto è avvenuto o è stato omesso non può che risultare dalla motivazione; b) i fatti decisivi e oggetto di discussione, la cui omessa valutazione è deducibile come vizio della sentenza impugnata, sono non solo quelli principali ma anche quelli secondari; c) è deducibile come vizio della sentenza soltanto l’omissione e non più l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, salvo che tali aspetti, consistendo nell’estrinsecazione di argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi”, si risolvano in una sostanziale mancanza di motivazione;

che nessuno di tali vizi ricorre nel caso in esame, atteso che la sentenza impugnata dà conto della rilevanza attribuita alle mansioni svolte in concreto ed alla compatibilità delle stesse con lo stato patologico riscontrato, “indipendentemente da qualsivoglia riferimento a tutte quelle comunque esigibili in quanto ricomprese nell’ambito della qualifica formalmente rivestita” (pag. 3 della pronunzia);

che la motivazione non è pertanto assente o meramente apparente, nè gli argomenti addotti a giustificazione dell’apprezzamento fattuale risultano manifestamente illogici o contraddittori;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato in quanto manifestamente infondato ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5;

che nulla va statuito sulle spese del giudizio di legittimità, pur nella soccombenza del ricorrente, attesa la sussistenza di idonea dichiarazione per l’esonero, ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., dal relativo pagamento, personalmente sottoscritta dall’assistito; che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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