Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6443 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/03/2020, (ud. 10/12/2019, dep. 06/03/2020), n.6443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11903/2017 proposto da:

N.P., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati FRANCESCO BONADUCE e FILOMENA FOCCILLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 883/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/11/2016 R.G.N. 999/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per estinzione;

udito l’Avvocato PAOLO MIGLIACCIO per delega Avvocati FRANCESCO

BONADUCE, FILOMENA FOCCILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione ed accolto la domanda proposta da N.P. nei confronti del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca nonchè della Scuola Secondaria Statale Picentia, ha ritenuto che la controversia rientrasse nella cognizione del giudice amministrativo, perchè l’originario ricorrente aveva domandato la rettifica della graduatoria di istituto relativa alla classe di concorso AB 77 chitarra, previa diversa valutazione dei titoli artistici vantati.

2. La Corte territoriale ha richiamato giurisprudenza amministrativa per sostenere che nel settore scolastico le graduatorie di istituto, a differenza di quelle ad esaurimento, si formano all’esito di una procedura che ha natura concorsuale, perchè caratterizzata dalla pubblicazione di un bando iniziale, dalla fissazione di criteri valutativi dei titoli, dalla presenza di una commissione incaricata della valutazione, dalla formazione di un atto finale.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso N.P. sulla base di un unico motivo, al quale hanno opposto difese, con tempestivo controricorso, il MIUR e la Scuola Secondaria Statale Picentia.

4. Con atto del 4 dicembre 2019 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, in considerazione dell’avvenuta immissione in ruolo a seguito di svolgimento di procedura concorsuale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., perchè la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c., comma 2, ed è stata notificata in via telematica alle parti costituite nel domicilio legale presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

2. L’accettazione rileva solo ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, ex art. 391 c.p.c., commi 2 e 4, che nella specie, pur in assenza di accettazione, devono essere compensate fra le parti in ragione del comportamento processuale del ricorrente e della complessità della questione di giurisdizione in rilievo, in relazione alla quale si registrano orientamenti difformi nella giurisprudenza amministrativa e di questa Corte.

3. Non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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