Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6442 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi

n. 123, presso lo studio dell’Avv. Dettori Raimondo, rappresentato e

difeso, unitamente e disgiuntamente, con l’Avv. Paolo Naseddu del

foro di Sassari per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ENI S.p.A. (succeduta alla AGIP PETROLI S.p.A.) in persona del

Direttore Generale della Divisione Refining & Marketing

Dott.

T.A., in virtù dei poteri conferitigli con procura

per atto notaio Giancarlo Castorina di Roma rep. n. 56518,;

– intimata –

e contro

R.L.- C.R., eredi di C.S.;

– intimati –

nonchè sul ricorso n. 22855/2006 proposto da:

ENI S.p.A. (succeduta alla AGIP PETROLI S.p.A.) in persona del

Direttore Generale della Divisione Refining & Marketing

Dott.

T.A., in virtù dei poteri conferitigli con procura

per atto notaio Giancarlo Castorina di Roma rep. n. 56518,

elettivamente domiciliata in Roma Piazza Mazzini n. 27, presso lo

studio dell’Avv. Lucio Nicolais per procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

– ricorrente incidentale –

contro

D.G.;

R.L.- C.R., eredi di C.S.;

– intimati –

per la cassazione della sentenza n. 192/05 della Corte di Appello di

Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari del 13.04.2005/15.07.2005

nella causa iscritta al n. 262 del R.G. anno 2003.

Udita la relazione della causa svolta n ella pubblica udienza del

10.01.2010 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’Avv. Lucio Nicolais per l’ENI S.p.A.;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MATERA

Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Sassari con sentenza n. 688 del 2002 respingeva la domanda di risarcimento relativa a malattia da invasione di piombo organico, contratta da D.G., dipendente dell’AGIP PETROLI S.p.A. con mansioni di addetto alla pulizia dei serbatoi di benzina e misurazione dei livelli.

Tale decisione, appellata dal D., è stata riformata dalla Corte di Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari con sentenza n. 192 del 2005, che ha condannato l’ENI S.p.A. succeduta all’AGIP PETROLI S.p.A, in solido con R.L. e C. R., eredi di C.S. (responsabile della manutenzione del deposito), ciascuno nei limiti della rispettiva quota ereditaria, al risarcimento del danno in complessivi Euro 132.994.31 (di cui Euro 163.120,60 per danno biologico da inabilità permanente, Euro 25.780,15 per danno morale), oltre accessori. La Corte territoriale ha osservato che il Pretore di Sassari – Sezione Distaccata di Porto Torres con sentenza penale del 30.11.1992/8.01.1993 aveva condannato C.S. per il delitto di lesioni colpose aggravate nei confronti di D.G., per averlo adibito a lavorazioni che lo esponevano a derivati organici da piombo tetraetile, senza l’adozione di misure precauzionali, cagionandogli in tal modo intossicazione di tale sostanza nociva, con disturbi psichici permanenti, costituenti indebolimento permanente del sistema nervoso centrale. Ciò precisato, la Corte, preso atto che il danno patrimoniale da inabilità permanente (riferito alla capacità lavorativa generica) era stata indennizzato dall’INAIL nella misura dell’80% e con la corresponsione della relativa rendita, provvedeva alla liquidazione del danno biologico nella misura del 30% e di quello morale.

La Corte ha ritenuto di dare risposta affermativa – sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio – alla riconducibilità dell’inabilità permanente anzidetta all’intossicazione da piombo contratta sul lavoro.

Il D. ricorre con due motivi.

L’ENI resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..

Gli eredi di C.S. non si sono costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la medesima sentenza.

2. Con il primo motivo del ricorso il D. deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. e all’art. 1227 cod. civ..

In particolare il ricorrente lamenta che il giudice di appello, pur avendo riconosciuto una invalidità lavorativa pressochè totale, abbia determinato il danno nella più ridotta misura del 30%, con riferimento alla minore invalidità riconducibile alla causa lavorativa.

Le stesse doglianze formano oggetto del secondo motivo del ricorso sotto il profilo di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, per non avere affrontato il giudice di appello la questione della valutazione complessiva dell’invalidità e dell’invalidità riferibile alla causa lavorativa.

Le esposte censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro intima connessione, sono prive di pregio e vanno disattese.

La Corte di appello ha spiegato i criteri seguiti nel riconoscere il danno biologico nella misura del 30% e non in quello richiesto nella misura del 90%, ritenendo, sulla base delle risultanze peritali di ufficio e tenendo conto anche dei rilevi dei consulenti di parte, che molte delle patologie e delle affezioni non fossero riconducibili all’intossicazione da piombo tetraetile. Tali censure non sono ammissibili in sede di legittimità secondo costante indirizzo giurisprudenziale, risolvendosi, in un diverso apprezzamento delle risultanze di fatto e peritali, fatte oggetto di attento esame da parte del giudice di appello, il quale ha ritenuto, come già detto, con valutazione immune da vizi logici e giuridici di procedere all’anzidetta liquidazione del danno.

3. Da parte sua la controricorrente ENI con ricorso incidentale ha censurato l’impugnata sentenza sotto il profilo di vizio di motivazione, sostenendo che era emersa da tutto il quadro degli elementi raccolti la mancanza di un chiaro, evidente, univoco rapporto causale tra l’esposizione al piombo tetraetile e l’obiettivo riscontro dei sintomi, anche di carattere psichiatrico, lamentati dal D..

Tra l’altro l’ENI contesta al giudice di appello di avere fatto riferimento alla sentenza penale del Pretore di Porto Torres, che non avrebbe potuto avere alcuna rilevanza nel giudizio civile, non essendo stata parte in quel giudizio l’AGIP Petroli, cui era succeduta essa controricorrente.

Neppure, ad avviso, della stessa controricorrente, avrebbero potuto essere utilizzate le determinazioni assunte dall’INAIL con riferimento alla malattia e al grado di invalidità Le esposte censure non meritano di essere condivise, in quanto consistono anche esse, come i rilievi di parte ricorrente, in un diverso apprezzamento delle risultanze peritali ed in ogni caso le valutazioni del giudice di appello poggiano su motivazione adeguata e logica con riguardo all’esistenza di un nesso eziologico tra la malattia del D. e l’esposizione a piombo organico.

4. In conclusione entrambi i ricorsi sono destituiti di fondamento e vanno rigettati.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra il D. e l’ENI S.p.A., in considerazione della reciproca soccombenza.

Nessuna statuizione sulle spese nei confronti degli intimati R.L. e C.R. non costituiti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese nei rapporti tra il D. e l’ENI S.p.A. Nulla per le spese nei confronti degli intimati R.L. e C.R..

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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