Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6442 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23033-2015 proposto da:

P.I. SPA, C.F. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE 207 presso lo studio dell’avvocato SERIO GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato RICCI FRANCESCO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1986/2014 della CORTE D’APPE1i di BARI,

depositata il 25/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 25.9.2015, la Corte di appello di Bari, in accoglimento per quanto di ragione del gravame di Poste s.p.a. e in riforma della decisione del Tribunale – che aveva accolto il ricorso di S.M.C. dichiarando la nullità del termine apposto ai contratti stipulati con la predetta e l’intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 1.2.2001, data di assunzione con il primo contratto, con condanna alla riammissione in servizio della S. ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto – dichiarava la nullità del termine apposto al contratto del 15.2.2002, ritenendo i precedenti legittimamente stipulati, e limitava la condanna ad un’indennità risarcitoria pari a tre mensilità della stessa retribuzione;

che, nell’addivenire a tale decisione, la Corte rilevava in primo luogo, quanto alla riproposta eccezione di scioglimento del contratto per mutuo consenso non esaminata dal Tribunale, che l’elemento temporale, in assenza di altri elementi concorrenti, non era da ritenere sufficiente ad esprimere l’inequivoca volontà del lavoratore intesa allo scioglimento del rapporto di lavoro e, quanto alla legittimità del primo dei contratti a termine, osservava che lo stesso, stipulato per il periodo dal 1.2 al 31.5.2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione ivi comprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione c/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi” disciplinato dalla normativa previgente all’introduzione del D.Lgs. n. 368 del 2001, era stato ritenuto validamente stipulato per esserne stato il controllo demandato alle parti sociali nell’ambito di una valutazione preventiva che rappresentava adeguata tutela per i lavoratori (Cass. 18602/2006); che, con riferimento, invece, al successivo contratto del 5.2.2002, con termine scadente il 30.4.2002, stipulato per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo….nonchè in attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002″ con assegnazione dell’appellata alla sede di (OMISSIS) con mansioni portalettere, la Corte territoriale ne rilevava l’illegittimità, non essendo stata provata, oltre all’esistenza di un generale processo di mobilità interna riguardante gli addetti al recapito, che il detto processo avesse riguardato specificamente la sede di assunzione della S., avendo, peraltro, la prova testimoniale espletata dato esito completamente negativo;

che, di tale decisione la società chiede la cassazione, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui ha opposto difese la S., che propone ricorso incidentale condizionato fondato anch’esso su quattro motivi;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che, con il primo motivo del ricorso) principale, viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., comma 1, art. 1175 c.c., artt. 1375, 1427 e 1431 c.c., art. 100 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; che, con il secondo, viene denunziato omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., in rapporto alla omessa pronuncia in ordine alla preliminare eccezione della società – già sollevata in primo grado – in base alla quale la ricorrente, sull’errato presupposto che i contratti impugnati fossero stati tutti stipulati ai sensi dell’art. 8 ccnl 1994, aveva addotto motivi di nullità del termine del tutto estranei alle effettive causali apposte e che la decisione era stata assunta pure in assenza di ogni specificazione di motivi di nullità del termine valutati dalla Corte, che non aveva considerato che altri erano stati quelli dedotti dalla parte;

che, con il terzo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, nonchè dell’art. 2697 c.c., osservandosi che l’onere della prova è previsto unicamente in relazione alla sussistenza di ragioni oggettive che legittimino la proroga e non anche di quelle legittimanti la stipula ex novo di un contratto a tempo determinato e che il requisito della specificità risulta soddisfatto anche attraverso il rinvio per relationem ad altri testi scritti accessibili alle parti, specie nel caso in cui, stante la complessità e l’articolazione del fatto organizzativo, tecnico e produttivo sotteso all’esigenza delle assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificamente ad esso dedicati per ragioni di gestione concordata con i rappresentanti del personale;

che, con il quarto motivo, la ricorrente si duole della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 253, 420 e 421 c.p.c., rilevando l’erroneità della decisione che ha ritenuto mancante la prova di qualsiasi elemento atto a dimostrare la effettiva sussistenza delle ragioni organizzative e sostitutive invocate nel contratto de quo e del nesso di causalità tra queste ultime e l’assunzione della lavoratrice, in violazione delle norme richiamate, sottolineandosi, poi, che il giudice di primo grado, dopo avere ammesso la prova testimoniale richiesta dalle parti ed escusso solo due testi indicati dalle parti che riferivano solo parzialmente in ordine ai fatti di causa, aveva rinviato la causa, per la rilevata assenza del fascicolo d’ufficio, ad altra udienza nella quale, stante l’assenza di un teste regolarmente comparso alla precedente udienza, anzichè disporre ulteriore rinvio per prosieguo prova, aveva rinviato per discussione;

che ritiene il Collegio si debba pervenire al rigetto del ricorso principale;

che, quanto al primo motivo, si osserva che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che il mutuo consenso sullo scioglimento del rapporto deve essere espresso, oppure, salvo che non sia richiesta la forma scritta ad substantiam, deve essere desumibile da comportamenti concludenti (Cass. 26 ottobre 2015, n. 21764, nonchè Cass. 15264 del 2006) e che, con riferimento al caso dei contratti a tempo determinato, la mancata impugnazione della clausola che fissa il termine viene considerata indicativa della volontà di estinguere il rapporto di lavoro tra le parti a condizione che la durata di tale comportamento omissivo sia particolarmente rilevante e che concorra con altri elementi convergenti, ad indicare, in modo univoco ed inequivoco, la volontà di estinguere ogni rapporto di lavoro tra le parti; che il relativo giudizio attiene al merito della controversia (da ultime, Cass. 1 gennaio 2016, n. 1841 e 11 febbraio 2016, n. 2732, cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti, e Cass. s. u. 21691/2016);

che nel caso in esame la Corte d’appello ha applicato, con motivazione congrua, i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità, considerando la durata del comportamento omissivo e la consistenza e convergenza degli altri elementi prospettati dalla società, ritenendo correttamente che il lasso temporale di non attuazione del rapporto non sia rilevante ove allo stesso non si aggiungano altri elementi dotati di concorrente valenza, non potendo attribuirsi significatività alla percezione del tfr senza riserve o a prestazioni lavorative presso terzi, essendo ciò funzionale all’esigenza di sopperire alle proprie esigenze di vita, in conformità a richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo, Cass., s. u., 21691/2016 cit.); che, quanto al secondo motivo, se ne deve rilevare in parte l’inammissibilità per carenza di interesse, posto che alla mancata pronunzia sulla eccezione sollevata da Poste in primo grado aveva fatto seguito la declaratoria di legittimità del contratto ritenuto illegittimo dal Tribunale, laddove, con riguardo all’eccezione sollevata relativamente alla mancata valutazione degli specifici rilievi di nullità dei termini indicati in ricorso, è sufficiente osservare che la Corte ne ha escluso il carattere di novità, ritenendo che il richiamo alla direttiva non fosse stato tale da integrare un nuovo e diverso motivo di nullità, mai dedotto, ma avesse costituto elemento valido quale criterio guida di interpretazione del decreto delegato, sicchè la censura, a fronte di un tale espresso argomentare, avrebbe dovuto essere diretta a contrastare la valutazione posta a sostegno del rigetto della eccezione di inammissibilità;

che, con riferimento al terzo motivo, relativo alla ritenuta a necessità di prova solo per la proroga, deve premettersi che il D.Lgs. n. 368 del 2001 (adottato in ottemperanza alla delega contenuta nella Legge comunitaria n. 422 del 2000), ha armonizzato nell’ordinamento nazionale la direttiva 1999/70 CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE e dal CEEP e CES e costituisce la nuova ed esclusiva fonte regolatrice del contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione della l. n. 230 del 1962 e della successiva legislazione integrativa;

che il quadro normativo che ne emerge, caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla l. n. 230 del 1962 e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, impone un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dall’obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare, in esso, le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate;

che, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte Cass. 1 febbraio 2010, n. 2279; id. 27 aprile 2010, n. 10033; id. 12 luglio 2010, n. 16303; id. 25 maggio 2012, n. 8286), privilegiando la scelta del legislatore europeo di ampliare la considerazione delle fattispecie legittimanti l’apposizione del termine, ha concesso tuttavia un’importante apertura, ritenendo possibile che la specificazione delle ragioni giustificatrici risulti dall’atto scritto non solo per indicazione diretta, ma anche per relationem, ove le parti abbiano richiamato nel contratto di lavoro testi scritti che prendono in esame l’organizzazione aziendale e ne analizzano le complesse tematiche operative e che ciò è quanto nella sostanza la ricorrente sostiene essere avvenuto nel caso di specie, in cui l’atto scritto di assunzione, dopo alcuni generici riferimenti ai processi di riorganizzazione aziendale, puntualizza le “esigenze tecniche, organizzative e produttive” attraverso il richiamo alla “attuazione delle previsioni di cui agli accordi 16, 17 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002”;

che il Giudice del merito, con valutazione correttamente motivata e priva di vizi logico – giuridici, ha, invece, escluso la sussistenza di tali presupposti, sulla base dell’esame di ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi i predetti accordi collettivi, effettuando, altresì, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte (vedi le citate sentenze 2279 del 2010 e n. 6974 del 2013) l’analisi delle pattuizioni collettive richiamate per relationem;

che, in particolare, la Corte di appello, ha ritenuto che la società non abbia assolto l’onere probatorio a suo carico in quanto si è limitata a dimostrare l’esistenza in generale di un processo di mobilità interna riguardante gli addetti al recapito (cioè i portalettere), ma abbia fornito una prova solo generica dell’incidenza di tale situazione anche sull’ufficio in cui la S. ha lavorato e sulla misura di tale incidenza;

che la Corte di merito, con congrua motivazione, si è attenuta al principio affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’onere di provare le ragioni obiettive poste a giustificazione della clausola appositiva del termine grava sul datore di lavoro e deve essere assolto sulla base delle istanze istruttorie dallo stesso formulate (vedi per tutte: Cass. 10 febbraio 2010, n. 2279; Cass. 11 dicembre 2012, n. 22716);

che, inoltre, è jus receptum che il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali denunciabile in sede di legittimità peraltro, nel rispetto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come definito, da ultimo da Cass. SU 3 novembre 2011, n. 22726 – deve riguardare specifiche circostanze oggetto della prova o del contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, sulle quali il giudice di legittimità può esercitare il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse (cfr. Cass. 30 luglio 2010, n. 17913; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21486);

che il quarto motivo sconta una vizio di inammissibilità per non essere stato dedotto ritualmente e tempestivamente vizio di violazione processuale attinente a chiusura dell’istruttoria di primo grado, prospettandosi in tal modo come connotata da assoluta novità la questione con lo stesso in questa sede sottoposta all’esame della Corte; che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore di manifesta infondatezza del ricorso principale ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, deve pervenirsi al rigetto dello stesso, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della ricorrente principale e sono liquidate in dispositivo;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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