Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6442 del 04/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6442 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 19064-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585), in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA MAZZINI 27, presso lo
studio dell’avvocato SALVATORE TRIFIRO’, che la rappresenta e
difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
NOVELLI ANTONIEThA (NVLNNT581,68B781R), elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 36, presso lo studio
dell’avvocato ROBERTO AFEl,TRA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato LUIGI ZEZZA giusta procura a margine del
controricorso;

– con troricorrente –

Data pubblicazione: 04/04/2016

avverso la sentenza n. 419/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 3/4/2012, depositata il 26/7/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/1/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.
1 – Considerato che è stata depositata relazione del seguente

<>.
2 – Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380-bis cod.
proc. av..

Ric. 2013 n. 19064 sez. MI – ud. 14-01-2016
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piano del rilievo disciplinare, in rapporto alla incidenza sulla regolarità

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le
considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore, contenenti una
esaustiva replica alle osservazioni della ricorrente contenute nella
memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., siano del tutto condivisibili,
siccome coerenti alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia

proc. civ. per la definizione camerale del processo.
4 – Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
5 – La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
6 – Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella
(31/1/2013) di entrata in vigore della legge di stabiliti del 2013 (art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 del 2012), che ha
integrato l’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiungendovi il
comma 1 quater del seguente tenore: “Quando l’impugnazione, anche
incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o
improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione, principale o incidentale, a norma art. 1 bis. Il giudice dà
atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del
deposito dello stesso”.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in curo 100,00 per esborsi ed curo
4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso
forfetario in misura del 15%, da distrarsi in favore degli avv.ti Roberto
Afeltra e Luigi Zezza per dichiarato anticipo.

Ric. 2013 n. 19064 sez. ML – ud. 14-01-2016
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e che sussista con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, n. 5, cod.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pan a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2016

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