Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6441 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25734-2006 proposto da:

CANTIERE NAVALE VITTORIA S.R.L., (già Cantieri Navali Vittoria

s.r.l.), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. DEPRETIS 86,

presso lo studio dell’avvocato SPAGNOLO FABRIZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato BARILLARI GIANNI, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CALIULO LUIGI,

SGROI ANTONINO, CORRERA FABRIZIO, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 26/08/2005 R.G.N. 644/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato GAETANO MILIO per delega BARILLARI GIANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato innanzi al Pretore del lavoro di Rovigo la società Cantieri Navali Vittoria s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio L’I.N.P.S. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo del 25.5.1993 n. 655/93, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 531.737.404 a titolo di contributi e somme aggiuntive di cui alla legge n. 48 del 1988 per il periodo dal 1.10.1989 al 30.9.1992, nonchè avverso il decreto ingiuntivo del 25.5.1993 n. 672/93, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 46.413.665 altresì a titolo di contributi e somme aggiuntive di cui alla L. n. 48 del 1988 per il periodo dal 1.3.1989 al 31.5.1989, emessi a seguito del verbale ispettivo del (OMISSIS) dell’Ispettorato del Lavoro di Rovigo che aveva ravvisato la sussistenza di una situazione di appalto di manodopera di lavoratori, deducendo l’infondatezza della natura “subordinata” del rapporto intercorso con i lavoratori operanti nel cantiere della società, come accertato all’atto della visita ispettiva, per essere invece gli stessi tutti dipendenti delle ditte appaltatrici dell’esecuzione dei lavori sulle navi da essa appaltati, che li avevano assunti e li retribuivano; inoltre per avere i lavoratori utilizzato nel cantiere solo attrezzatura di proprietà delle datrici di lavoro, dalla quali esclusivamente avevano ricevuto ordini e direttive.

Deduceva l’opponente società, con riguardo alla s.d.f. di D., P. e Pu., l’essere i lavoratori indicati dagli ispettori non dipendenti, ma soci della stessa, e contestava infine la correttezza del calcolo dei contributi richiesti in pagamento, che avrebbe dovuto analiticamente specificare il numero dei lavoratori dipendenti degli appaltatori già presenti nel cantiere ed il periodo di lavoro da essi prestato.

Chiedeva quindi la revoca dei decreti ingiuntivi opposti e l’accertamento che nulla era da essa dovuto per i titoli azionati.

Si costituiva ritualmente in giudizio l’I.N.P.S. chiedendo il rigetto della domanda ritenuta priva di fondamento e la conferma dei decreti ingiuntivi opposti.

Il giudice adito, assunte le prove ammesse, con sentenza n. 183 del 5.3.2003, in parziale accoglimento delle opposizioni proposte, revocava i decreti ingiuntivi opposti e condannava l’opponente Cantieri Navali, Vittoria s.r.l. al pagamento in favore dell’I.N.P.S. della minor somma di Euro 131.553,97 a titolo di importo capitale, oltre Euro 78.932,38 a titolo di sanzioni civili, nonchè ad Euro 40.067,13 a titolo di interessi legali (oltre a quelli ulteriormente maturati dal 30 novembre 2002 fino al saldo), oltre alla rifusione delle spese in favore dell’Istituto previdenziale .

2. Con ricorso depositato il 12.5.2003 Cantieri Navali Vittoria .s.r.l. proponeva appello censurando la sentenza per non aver accolto integralmente le ragioni da essa formulate con i ricorsi in opposizione, su cui insisteva, e chiedeva che, in totale riforma dell’impugnata sentenza, fossero dichiarati non dovuti contributi e le somme aggiuntive richieste, dall’I.N.P.S. nei decreti ingiuntivi opposti.

Si costituiva in giudizio l’I.N.P.S. chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza, con rifusione delle spese di lite del grado.

La Corte di Appello con sentenza del 17 maggio – 22 settembre 2005 rigettava l’impugnazione.

3. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione l’originaria ricorrente.

Resiste con controricorso la parte intimata.

La società ricorrente ha depositato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

Con il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 degli artt. 2697, 2727, 2729 e 1655 c.c.. e dell’art. 116 c.p.c., nonchè vizio di motivazione. In sostanza nega che sussistessero i presupposti dell’interposizione illecita di manodopera vietata dall’art. 1 cit..

Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 416 c.p.c. nonchè vizio di motivazione. Sostiene che la doglianza circa la correttezza del calcolo dei contributi da parte dell’INPS era stata espressa fin dal ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo.

2. Il primo motivo del ricorso è infondato.

La L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 – applicabile ratione temporis, poi abrogata ad opera del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 376, art. 85, comma 1, lett. c) – vieta all’imprenditore di affidare in appalto o in subappalto, anche a società cooperative, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l’impiego di manodopera assunta e retribuita dall’appaltatore o dall’intermediario, qualunque sia la natura dell’opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono.

La violazione di tale divieto comporta l’applicazione di sanzioni a norma dell’art. 2 della Legge nonchè la conseguenza che i lavoratori così occupati sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che ha utilizzato le loro prestazioni.

In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 21 luglio 2006, n. 16788) ha affermato che la nozione di appalto di manodopera o di mere prestazioni di lavoro, vietato dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1 in mancanza di una definizione normativa, va ricavata tenendo anche conto della previsione dell’art. 3 della stessa Legge concernente l’appalto (lecito) di opere e servizi all’interno dell’azienda con organizzazione e gestione propria dell’appaltatore; ne consegue che l’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal citato art. 1, comma 3 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione di impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli, in particolare nel caso di attività esplicate all’interno dell’azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un’organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio di impresa relativo al servizio fornito. Peraltro, con riferimento agli appalti cosiddetti “endoaziendali”, che sono caratterizzati dall’affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, va precisato che il richiamato divieto di cui alla L. n. 1369 del 1960, art. 1 opera tutte le volte in cui l’appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore stesso i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Cfr. anche Cass., sez. lav., 24 febbraio 2006, n. 4181, secondo cui il concetto di mere intermediazioni di manodopera, vietate dalla L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1 presuppone che la ditta appaltatrice si limiti a fornire prestazioni di lavoro del personale da lei assunto e sia priva di reale autonomia, di una struttura propria e di una effettiva organizzazione imprenditoriale.

La valutazione di questi aspetti di fatto rientra nei compiti del giudice del merito ed è, perciò, incensurabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Nella specie la Corte territoriale, confermando le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, ha ritenuto che risultasse provato che l’attività dei lavoratori non era stata gestita dalle ditte con propria organizzazione e con i necessari mezzi, distinti da quelli dell’appaltante, stante anche la prova della mancanza di responsabilità del risultato conseguito relativo ai servizi appaltati e l’inesistenza del rischio d’impresa inerente, l’economicità dell’ attività resa in relazione all’oggetto dell’appalto.

Quanto in particolari ai verbali redatti in sede ispettiva questa Corte ha affermato che essi, in quanto redatti dal pubblico ufficiale incaricato dell’ispezione, anche per l’accertamento di eventuali infrazioni amministrative, fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento da colui che lo ha tonnato nonchè dei fatti che questi attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti mentre non hanno alcun valore probatorio precostituito, ma sono liberamente apprezzate dal Giudice ne contesto del complessivo materiale raccolto (pertanto mai quali fonti esclusive del proprio convincimento), le circostanze che il pubblico ufficiale indichi di avere appreso dalle dichiarazioni altrui o che siano il frutto di sue deduzioni (cfr., per tutte, Cass. 25 giugno 2003 n. 10128 e 10 dicembre 2002 n. 17555). In senso ulteriormente conforme v. anche Cass., sez. lav. 23 giugno 2008, n. 17049, citata dalla ricorrente in memoria, che ha censurato l’impugnata sentenza di merito per non aver tenuto conto anche della documentazione prodotta dalla società committente (i contratti di appalto) e per non aver ammesso la prova contraria. Nella specie invece i giudici di merito hanno proceduto ad una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie pervenendo al convincimento della sussistenza, in punto di fatto, degli elementi dell’interposizione fittizia di manodopera.

3. Il secondo motivo è inammissibile per genericità della censura.

Ha ripetutamente affermato questa Corte (ex plurimis Cass., sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 945) che nel processo del lavoro, l’onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum – la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda – opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poichè la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità, della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.

La società ricorrente, nel motivo in esame, con specifica in dettaglio e con completezza il tipo di contestazione degli analitici conteggi posti a base degli impugnati decreti ingiuntivi.

4. Il ricorso va quindi nel suo complesso rigettato.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 12,00 Euro 5.000,00 (cinquemila) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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