Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6440 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24432-2006 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

71, presso lo studio dell’avvocato CANFORA MAURIZIO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIROMINI ROBERTO, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.D.A.P. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENDTI

DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, – GESTIONE EX I.N.A.D.E.L. –

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME 55,

presso lo studio dell’avvocato MARINUZZI DARIO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura speciale atto notar IGOR GENGHINI di ROMA del

08/11/07, rep. 16026;

– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 251/2002 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il

12/09/2005 r.g.n. 844/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito l’Avvocato MARINUZZI DARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di La Spezia, B.M., premesso di aver lavorato alle dipendenze dell’Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) dal 1.11.51 al 31.12.75, esponeva che a seguito della soppressione dell’ente, per effetto della L. 23 dicembre 1975, n. 698, era stata trasferita al Comune della stessa città, lasciando il servizio in data (OMISSIS). L’INADEL, debitore del trattamento di quiescenza ai sensi della L. n. 698, art. 9, comma 1, non le aveva corrisposto l’indennità premio di servizio, comprensiva dell’indennità di buonuscita, relativa al periodo trascorso alle dipendenze dell’ONMI, e del trattamento di fine servizio dovuto per il periodo successivo. Pertanto, chiedeva che l’INADEL fosse condannato a corrisponderle gli importi relativi, con rivalutazione ed interessi.

L’Istituto convenuto, costituitosi, osservava che la B. aveva optato per l’iscrizione alla Cassa per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), per cui ai sensi della citata L. n. 698, art. 9, comma 2, e del regolamento ONMI, ivi richiamato, aveva diritto per l’impiego prestato presso l’ente soppresso esclusivamente all’indennità premio di servizio e non anche all’indennità di buonuscita maturata per il periodo di servizio prestato all’OMNI. Corrisposta in corso di causa dall’INADEL all’attrice la richiesta indennità di premio servizio, con sentenza del 30.1.87 il Pretore rigettava la domanda relativa all’indennità di buonuscita e, quanto all’indennità pagata in corso di causa, condannava l’Istituto a pagare interessi e rivalutazione.

Proposto appello principale dall’INADEL e incidentale dalla B., il Tribunale di La Spezia con sentenza in data 1.9.89, in parziale riforma della prima decisione, condannava l’Istituto a corrispondere l’indennità di buonuscita nonchè gli interessi e la rivalutazione di tutte le somme dovute, secondo gli indici Istat per la scala mobile dei lavoratori dell’industria. Il collegio d’appello dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dall’appellante principale in riferimento all’art. 3 Cost., della L. 20 marzo 1980, n. 75, art. 6, comma 1, nella parte in cui non attribuisce alla giurisdizione amministrativa le controversie sull’indennità di buonuscita pretesa dai dipendenti degli enti locali, mentre le attribuisce quelle promosse dai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome. Il Tribunale riteneva, altresì, dovuti gli interessi e la rivalutazione, considerata la natura previdenziale del credito, ai sensi non dell’art. 429 c.p.c. bensì dell’art. 1224 c.c., a partire dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di cui alla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 7.

Quanto alla spettanza dell’indennità di buonuscita per il periodo alle dipendenze dell’ONMI, il Tribunale si esprimeva in senso positivo richiamando la giurisprudenza prevalente di questa Corte, e in particolare Sez. un. 1.3.89 n. 1125, secondo cui detta indennità doveva essere corrisposta anche al personale dell’ente soppresso, che avesse optato per l’iscrizione alla CPDEL. Contro questa sentenza ricorreva per cassazione l’INADEL. Assegnato il ricorso alle Sezioni unite, ravvisandosi, dopo la sentenza n. 5186 del 91 delle stesse Sezioni unite e la sentenza n. 311 del 1993 della Corte costituzionale, una questione di massima di particolare importanza, e succeduto all’INADEL alla data del 18.2.93 l’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP, L. 12 agosto 1993, n. 308, art. 1, comma 5), la Corte con la sentenza 8.8.95 n. 8682 cassava l’impugnata sentenza.

La Corte rigettava i primi due motivi – attinenti il punto della costituzionalità della devoluzione della giurisdizione al giudice ordinario e la decorrenza di interessi e rivalutazione – ed accoglieva il terzo motivo di ricorso, con il quale l’INADEL denunciava l’erronea interpretazione, da parte dei giudici di merito, degli artt. 1 e 4 del regolamento per il trattamento di quiescenza del personale ONMI in relazione alla L. 23 dicembre 1975, n. 698 e della L. 1 agosto 1977, n. 563, art. 5 sostenendo che in applicazione di detto regolamento non era dovuta l’indennità di buonuscita, in quanto la ricorrente in primo grado, assunta dall’ONMI prima del 6.10.67, aveva a suo tempo optato per l’iscrizione alla Cassa per i dipendenti degli enti locali (CPDEL).

La sentenza impugnata era perciò cassata sul punto e la causa veniva rinviata al Tribunale di Massa, cui veniva rimessa l’applicazione del seguente principio di diritto: “I dipendenti dell’ONMI già in servizio al 6.10.67 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell’Opera, i quali abbiano a suo tempo optato ai fini pensionistici per l’iscrizione alla CPDEL, hanno diritto, a norma della L. n. 698 del 1975, art. 9 modificato dalla L. n. 563 del 1977, art. 5 ad un trattamento di fine servizio, per il periodo trascorso alle dipendenze dell’Opera, determinato secondo il regolamento di quiescenza del personale della medesima, richiamato senza alcuna eccezione o limitazione dall’art. 9 citato”. Allo stesso Tribunale era rimessa l’interpretazione di detto regolamento secondo le norme dettate nell’art. 1362 e segg. c.c. in quanto applicabili agli atti non contrattuali, attenendosi alla lettera dei singoli articoli ed alla loro considerazione complessiva, ovvero alla volontà originariamente espressa dall’autorità amministrativa.

Riassunta dall’INPDAP la causa, il Tribunale di Massa Carrara con sentenza del 3.12.02-12.9.05 riteneva nulla l’impugnazione, ritenendo che l’originario atto di appello dell’11.3.88 – oggetto di riassunzione e di cui si chiedeva l’accoglimento quanto alle questioni di merito non cassate – non presentava la necessaria chiarezza e specificità nell’indicare i motivi di doglianza, essendosi limitato ad un generico integrale richiamo a “tutte le difese di primo grado” da ritenere integralmente trascritte e da considerare specifici motivi di appello. Considerati inammissibili i motivi formulati per relationem dall’INPDAP, il giudice del rinvio confermava la originaria sentenza del Pretore.

Avverso questa sentenza propone ricorso illustrato da memoria B..

L’INPDAP ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente parte ricorrente evidenzia che l’impugnata sentenza di rinvio, nel confermare la sentenza del Pretore, travolge la statuizione resa in appello dal Tribunale di La Spezia che, accogliendo l’impugnazione incidentale della B., aveva riconosciuto alla stessa il diritto all’indennità di buonuscita con rivalutazione ed interessi. Dato che tale diritto non era stato escluso dalla sentenza rescindente, in quanto la Corte regolatrice si era limitata a indicare diverse modalità di calcolo dell’indennità, parte ricorrente con la presente impugnazione intende ottenere una statuizione che accerti l’illegittimità della sentenza del Tribunale di Massa nella parte in cui ha confermato la sentenza pretori e dichiari gli effetti estintivi di cui all’art. 393 c.p.c., con reviviscenza ed efficacia della sentenza di appello cassata pro parte.

Conseguentemente, con l’unico motivo parte ricorrente deduce violazione degli artt. 392 e 393 c.p.c., mettendo in luce la contraddittorietà della pronunzia che, pur dichiarando la nullità dell’impugnazione, ha confermato la sentenza impugnata, riconoscendo all’appellante – riassumente lo stesso petitum richiesto con l’atto dichiarato nullo. In particolare il giudice di rinvio ha omesso l’esame dell’appello incidentale (accolto dalla sentenza cassata e che avrebbe comunque dovuto essere riesaminato dal giudice di rinvio in ossequio al principio di diritto enunziato dalla Corte di cassazione.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

Il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado (art. 394 c.p.c., commi 1 e 2), ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti; tanto è dato desumere dal disposto dell’art. 393 c.p.c. per il quale all’ipotesi di mancata o intempestiva riassunzione del giudizio in sede di rinvio, consegue l’estinzione dell’intero processo e, quindi, non il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (v. le sentenze Cass. 28.1.05 n. 1824, 23.9.02 n. 13833, 17.11.00 n. 14892 e 18.6.94 n. 5901).

Nel caso di specie – in cui la sentenza di secondo grado era stata cassata dalla Corte di legittimità per motivi attinenti la violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – compito del giudice di rinvio era, dunque, non riprendere in esame l’appello a suo tempo proposto dalla parte soccombente nel giudizio di primo grado, quanto dar corso all’autonoma fase processuale destinata all’attuazione del precetto formulato dalla sentenza rescindente.

In tal senso l’INPDAP aveva riassunto la causa, precisando nel ricorso proposto ai sensi dell’art. 392 c.p.c. (il cui esame è qui consentito, in ragione del vizio denunziato) che il giudizio di rinvio riguardava “esclusivamente il diritto di controparte all’indennità di buonuscita, nonchè ai relativi accessori, oggetto del terzo motivo del ricorso per cassazione INADEL, accolti in foto dalla S.C.”. La discussione che faceva seguito a tale affermazione era tutta diretta a dimostrare come, secondo l’assunto di parte ricorrente in riassunzione, dovesse escludersi il diritto di B. all’indennità di buonuscita e, conseguentemente, agli accessori relativi.

Il giudice di rinvio, tuttavia, ha inteso il ricorso di riassunzione ai sensi dell’art. 392 c.p.c. quale “atto di riassunzione dell’appello” ed ha inteso di doverne valutare il contenuto sulla base degli stessi motivi esposti nell’originario atto di appello (proposto dall’INADEL, all’epoca ancora in vita). Sulla base di questa premessa, ritenuti generici e carenti di specificità i motivi, ha dichiarato la nullità dell’impugnazione, confermando esplicitamente in dispositivo la sentenza di primo grado, pronunziata dal Pretore.

Tale risultato è frutto di un evidente fraintendimento della natura del giudizio di rinvio, correttamente censurato dalla parte convenuta in riassunzione.

Il ricorso deve essere dunque accolto, l’impugnata sentenza deve essere cassata e la causa deve essere rimessa per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo, il quale farà applicazione del seguente principio di diritto: il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, ma integra una nuova ed autonoma fase che ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti.

Fatta applicazione di tale principio, lo stesso giudice provvederà a dare attuazione alla sentenza Cass. n. 8682 del 1995, più volte indicata, procedendo secondo la scansione ivi indicata.

Al giudice di rinvio va rimessa anche la pronunzia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Genova, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

 

 

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