Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6440 del 13/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21870-2015 proposto da:

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

(CNPADC), nella persona del Presidente, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

PANDOLFO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SILVIA LUCANTONI;

– ricorrente –

contro

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI, 12,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MASCIOCCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE BINNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 178/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 12.3.2015, la Corte di appello di Bologna respingeva il gravame proposto dalla Cassa epigrafata avverso la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da B.E., previa declaratoria dell’illegittimità dell’art. 22 del regolamento che aveva istituito un contributo di solidarietà, in relazione al principio del cd. pro rata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 12 aveva condannato la Cassa alla restituzione del contributo di solidarietà applicato sul trattamento pensionistico in relazione periodo dal 1.1.2004 sino alla data del ricorso (notificato il 14.2.2008), nonchè degli ulteriori importi successivamente trattenuti dalla Cassa fino all’effettiva cessazione della decurtazione, con obbligo alla stessa di immediata cessazione delle trattenute de quibus;

che la Corte felsinea rilevava che le censure della Cassa ed in particolare quella con la quale veniva contestato che la pronuncia impugnata potesse scrutinare le trattenute successive al 31.12.08 avendo l’assicurato contestato la legittimità dell’art. 22 del regolamento approvato con D.M. 14 luglio 2004, la cui vigenza era circoscritta alla data suindicata – erano infondate, posto che, alla luce della struttura logico-semantica del dispositivo, non integrabile con una eventuale confliggente motivazione, peraltro non rinvenibile con sufficiente univocità e chiarezza, doveva ritenersi esclusa dallo scrutinio l’esame della successiva Delib. 28 ottobre 2008;

che, alla stregua di quanto esposto nello stesso ricorso introduttivo della lite, osservava che, pure essendo richiamata la successiva Delib. 28 ottobre 2008, approvata con il D.M. 19 dicembre 2008, gli effetti del dictum non potevano che arrestarsi alla cessazione della vigenza del precedente D.M. e cioè al 31.12.2008, con conseguente infondatezza della doglianza che muoveva da una diversa interpretazione della gravata pronuncia;

che di tale sentenza la Cassa chiede la cassazione affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui ha opposto difese il B., con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata; che viene dedotta la nullità assoluta della sentenza della Corte di appello di Bologna ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, nonchè dell’art. 132 c.p.c., comma 2, e art. 111 Cost., comma 6, per contraddittoria motivazione sostenendosi che le argomentazioni sopra riportate della pronunzia della Corte del merito avrebbero dovuto condurre all’accoglimento della domanda della Cassa quale formulata nelle conclusioni del ricorso in appello, con la quale, in alternativa, si chiedeva accertarsi e dichiarasi che la sentenza di primo grado si limitava a condannare la Cassa alla eliminazione e conseguente restituzione del contributo di solidarietà in relazione al periodo decorrente dal 1.1.2004 e sino al 31.12.2008;

che il ricorso è manifestamente infondato, posto che, al di là della questione di merito, risolta dal giudice del gravame in conformità alla giurisprudenza di questa Corte, di segno sfavorevole alla ricorrente (Cass. 30.11.2009 n. 25212, Cass. 25029 e 25030/2009, Cass. 2749/2013, Cass. 53/2015), non risulta che le premesse motivazionali contenute nella decisione oggetto del presente ricorso, ove si precisa che il dictum della sentenza di primo grado non può che interpretarsi nel senso che i suoi effetti devono arrestarsi alla cessazione della vigenza del D.M. 14 luglio 2004, si pongano in contraddizione con il dispositivo, onde il rigetto del gravame non risulta palesemente contraddetto dal contenuto della motivazione;

che sussiste, invero, un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 e art. 360 c.p.c., n. 4, nel caso in cui il provvedimento risulti inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (cfr. Cass. 11.7.2014 n. 15990, Cass. 30.12.2015 n. 26077);

che ciò non si è. verificato nella fattispecie all’esame, emergendo dalla sentenza impugnata, al di là dell’affermazione della specificità delle censure formulate con l’atto di gravame, ai fini della relativa ammissibilità, che la deduzione dell’appellante Cassa secondo cui la fondatezza della doglianza dell’assicurato doveva ritenersi circoscritta al 31.12.2008 (dovendo, secondo l’appellante, in tal senso essere interpretato “in via alternativa” il dictum della pronuncia gravata) non configura un reale motivo di impugnazione, posta la sua inidoneità a determinare una riforma della decisione di primo grado, ove nel senso patrocinato fosse stata interpretata l’estensione temporale del dictum del Tribunale;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della Cassa e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;

che sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3700,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA