Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6440 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 09/03/2021), n.6440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24431-2019 proposto da:

S.I., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA GASPARIN

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

S.I., nato il (OMISSIS) a (OMISSIS), ha formulato domanda di protezione internazionale alla Commissione territoriale competente, che è stata rigettata con provvedimento del 16 febbraio 2018.

Il richiedente ha riferito di essere cittadino pakistano, e di avere fatto ingresso irregolare in Italia nel 2006; deduceva di essere di etnia punjabi e di religione musulmana e di avere lasciato il proprio Paese, poichè aveva intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza di religione cristiana, con la quale aveva deciso di contrarre matrimonio, relazione che però era invisa ad alcune persone del gruppo L. e T., che a tal fine avevano costretto la ragazza ad interrompere la gravidanza ed avevano sottoposto a torture il ricorrente, il quale per timore di altre violenze aveva deciso di espatriare.

Il Tribunale di Milano, con Decreto n. 5549 del 2019, depositato in data 27/6/2019, ha respinto la richiesta di S.I., a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici del Tribunale, all’esito di udienza di comparizione delle parti, hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, in ragione della sua unione sentimentale con una ragazza di religione cristiana, unione non tollerata da alcuni appartenenti ad un gruppo estremista religioso islamico) non era credibile, per genericità e diverse incongruenze, cosicchè non integrava i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato, con riguardo a rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine.

Infatti, il ricorrente aveva atteso ben nove anni dal suo ingresso in Italia prima di presentare domanda di protezione, senza che tale attesa avesse trovato una valida giustificazione da parte dello stesso ricorrente. Inoltre le fonti rinvenute (Amestown Foundation, Terrorism Monitor, Volume VIII, Issue 30 del 20 agosto 2010), avevano evidenziato che il gruppo L. e T. era radicato soprattutto nel Kashmir e quindi a circa 200 km di distanza dal luogo di residenza del ricorrente, il cui racconto, quanto alla conoscenza di esponenti di tale gruppo, era risultato molto generico ed inconsistente.

Del pari generica era la narrazione della relazione sentimentale con una ragazza di religione cristiana.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Paese di provenienza non risultava interessato da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata (come risultava dai Rapporto di Freedom House pubblicato nel 2018) e in particolare la regione del Punjab, zona di provenienza dell’istante, come emergeva dal rapporto Easo sulla sicurezza, sebbene caratterizzato da una forte instabilità, per la parte in cui risiedeva lo S., era connotata dal minor numero di attacchi terroristici, il che impediva di ritenere che la regione presentasse una situazione di violenza generalizzata da conflitto armato interno.

Inoltre, non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero o situazioni di significativo inserimento nel territorio italiano.

Avverso il suddetto decreto, S.I. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno che resiste con controricorso.

Con il primo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 CEDU, nonchè l’omesso esame di fatti decisivi e assenza di motivazione e la violazione dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subiti ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, affermando che il Tribunale la non aveva considerato che le persecuzioni erano state reali ed effettive e che proprio la regione di provenienza del richiedente doveva indurre a considerare la storia reale e verosimile, non avendo il Tribunale evidenziato motivi di implausibilità o contraddizioni e avendo omesso l’esame di un fatto decisivo rappresentato dalle dichiarazioni del ricorrente. Inoltre, non poteva attribuirsi rilevanza al ritardo nella presentazione della domanda di protezione da parte del ricorrente.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007); art. 3, comma 5, lett. c), in violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale; l’omesso esame di fatti decisivi; la violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3 e 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27; artt. 2 e 3 CEDU; la violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave; la violazione di legge in riferimento agli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU, all’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 46 della direttiva Europea n. 2013/32, esponendo che la Corte di appello avrebbe dovuto attivarsi per acquisire d’ufficio le informazioni sul contesto socio-politico del Paese di origine del richiedente in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti.

I motivi, che in quanto connessi vanno trattati unitariamente, sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice del merito, nel valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), deve attenersi anche a comuni canoni di ragionevolezza e a criteri generali di ordine presuntivo, non essendo di per sè solo sufficiente a fondare il giudizio di credibilità il fatto che la vicenda narrata sia circostanziata.

L’art. 3 citato, infatti, obbliga il giudice a sottoporre le dichiarazioni del richiedente non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass., 7 agosto 2019, n. 21142). La suddetta verifica è sottratta al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito.

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha vagliato la credibilità del racconto del ricorrente, ed ha analiticamente considerato, nel rispetto dei principi di diritto suesposti e, contrariamente a quanto affermato dal richiedente, evidenziando motivi di implausibilità e di contraddizioni.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto il racconto poco credibile in quanto generico, sia in relazione alla relazione sentimentale con una donna di religione cristiana sia agli atti di violenza di un gruppo estremista islamico, essendosi ritenuto del tutto inconsistente la narrazione quanto alle minacce patite.

Inoltre, richiamando specifiche fonti internazionali, a pag. 6, 8 e 9 del provvedimento impugnato, ha escluso l’esistenza di situazioni di violenza generalizzata generata da un contesto terroristico, anche avuto riguardo alla zona di residenza del ricorrente (Gujirat), (Ndr: testo originale non comprensibile).

Una volta esclusa dai Giudici di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede e con motivazione idonea ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la credibilità delle vicende personali narrate, non ricorronopresupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (Cass. 20 giugno 2018, n. 16275).

Non vi è, infatti, ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo.

E difatti, un’indagine nel senso indicato si manifesta inutile proprio in quanto il rischio prospettato dall’istante, siccome riferito a fatti non dimostrati, difetterebbe comunque di concretezza e non potrebbe mai presentare il richiesto grado di personalizzazione (Cass. 23 gennaio 2020, n. 1510).

Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass., 12 giugno 2019, n. 15794). Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito, nè il ricorrente ha indicato il contenuto delle allegazioni da verificare, quand’anche in via ufficiosa.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10 Cost., comma 3, la motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; l’omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza dei requisiti di quest’ultima, violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1 e del D.Lgs. n. 251 del 2006, artt. 3, 4, 7, 14, 16, 17; D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,10,32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 10 Cost.; l’omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione ai presupposti della protezione umanitaria; la mancanza e quantomeno l’apparenza della motivazione e la nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni artt. 112 e 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2; art. 111 Cost., comma 6, rilevando che il Tribunale non aveva indicato perchè il racconto non era credibile se non per genericità e non era stato indicato un passo di contraddizione o inverosimiglianza concreta della storia; non aveva considerato che il richiedente ha un lavoro, è in Italia da diversi anni e parla perfettamente l’italiano; inoltre ha una radicata rete di amicizie e affetti.

Il motivo è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. 15 maggio 2019, n. 13079).

Mentre il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può assumere rilevanza non quale fattore esclusivo, bensì quale circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale da tutelare mediante il riconoscimento di un titolo di soggiorno (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed, infatti, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza e, tuttavia, non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza, atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Cass., 28 giugno 2018, n. 17072; Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459).

Con specifico riferimento all’onere di cooperazione istruttoria, va precisato, che, così come per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria, incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria (Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Anche di recente, questa Corte ha affermato che nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicchè il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte (Cass., 22 maggio 2019, n. 13897), ribadendo, pertanto, che il potere di integrazione istruttoria officiosa richiede come condizione preliminare che il richiedente soddisfi l’onere di allegazione, produzione o deduzione degli elementi posti a fondamento della domanda.

Nella specie il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte dei giudici di merito, che hanno escluso l’esistenza di fattori particolari di vulnerabilità con idonea motivazione, affermando che il ricorrente non aveva dedotto specifici profili di vulnerabilità; l’assenza di informazioni circa il vissuto attuale del ricorrente non consentivano che il giudizio di bilanciamento si risolvesse a favore del ricorrente stesso, non emergendo una grave sproporzione nel godimento delle libertà e dei diritti fondamentali rispetto alla condizione che vivrebbe in Pakistan, ove comunque svolgeva un’attività lavorativa, vivendo in famiglia, tenuto conto anche della mancanza di prova degli elementi di una situazione oggettiva con riferimento alla regione di provenienza del richiedente e soggettiva per la mancanza di credibilità del ricorrente.

Nel caso di specie, poi, il ricorrente non ha mai assolto, nell’intero ricorso, l’onere di allegare e descrivere quali sarebbero le circostanze di fatto, personali e peculiari, anche diverse da quelle poste a fondamento delle altre ed infondate domande di protezione, che costituiscono riscontro della sussistenza della condizione di grave violazione dei diritti umani e, per ciò solo, giustificative della richiesta di protezione umanitaria.

Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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