Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6440 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/03/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 06/03/2020), n.6440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4511/2014 proposto da:

C.M., V.E., B.C.,

L.F., R.O., T.M.L., A.R., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA n. 320/D,

presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI, rappresentati e

difesi dall’avvocato ALBERTO GUARISO;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 803/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/08/2013 R.G.N. 1573/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per accoglimento del quinto

motivo del ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’ Appello di Milano, previa riunione dei giudizi, ha riformato le sentenze del Tribunale della stessa sede e del Tribunale di Monza, che avevano parzialmente accolto le domande proposte nei confronti del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca dai docenti indicati in epigrafe e da altri litisconsorti e, dichiarata l’illegittimità dei plurimi contratti a termine intercorsi fra le parti, avevano condannato il Ministero al risarcimento del danno, liquidato in via equitativa, nonchè al pagamento delle differenze retributive corrispondenti all’effettiva anzianità di servizio respingendo, invece, la domanda principale di conversione del rapporto.

2. La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo, ha affermato la specialità della disciplina delle supplenze, dettata dalla L. n. 124 del 1999 e dai regolamenti adottati con decreto ministeriale, e conseguentemente ha ritenuto inapplicabile il D.Lgs. n. 368 del 2001, nella parte in cui prevede un limite massimo alla reiterazione dei contratti.

3. Ha evidenziato che l’intera disciplina è finalizzata a garantire la funzionalità del servizio e la continuità didattica e, pertanto, ha escluso ogni profilo di contrasto con la direttiva 1999/70/CE per la sussistenza di ragioni oggettive che giustificano anche la differenza di trattamento, quanto all’incidenza economica dell’anzianità, fra personale a tempo indeterminato e supplenti.

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso B.C., C.M., L.F., R.O., V.E., T.M.L. e A.R. sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, ai quali non ha opposto difese il MIUR, rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è dedotta ” violazione dell’art. 6 CEDU e dell’art. 24 Cost., comma 1″ e si sostiene che, in ragione di un decreto del Presidente della Corte d’Appello, trascritto nel motivo, l’assegnazione della causa sarebbe avvenuta secondo regole diverse da quelle ordinarie, senza il necessario rispetto dei criteri oggettivi e predeterminati applicati dall’ufficio giudiziario.

2. La seconda censura addebita alla Corte territoriale la “violazione e errata applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 4,D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito con L. 24 novembre 2009, n. 167, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106; incompatibilità con la Direttiva 99/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999; insufficienza e contraddittorietà della motivazione”. I ricorrenti sostengono che il D.Lgs. n. 368 del 2001 è applicabile anche al settore scolastico e rilevano che l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine non può essere giustificato dall’esigenza di assicurare la continuità del servizio, perchè quest’ultima si ottiene anche e soprattutto attraverso il ricorso a rapporti di lavoro stabili ed inoltre perchè le variazioni della popolazione scolastica sono senz’altro programmabili e prevedibili.

3. La terza critica, rubricata “incompatibilità della L. n. 124 del 1999, art. 4,D.L. 25 settembre 2009, n. 134, art. 1, comma 1, conv. in L. 24 novembre 2009, n. 167, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, conv. in L. 12 luglio 2011, n. 106, con la Direttiva 99/70/CE”, censura la sentenza impugnata nella parte in cui, erroneamente, ha ritenuto che la reiterazione fosse giustificata da ragioni oggettive e richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia per sostenere che si era verificato un abuso in quanto i contratti a termine erano stati utilizzati per soddisfare esigenze stabili dell’amministrazione.

4. Con il quarto motivo si lamenta l’insufficienza della motivazione per omesso esame dei contratti oggetto di impugnazione, avendo la Corte territoriale del tutto pretermesso la verifica della ricorrenza dei presupposti richiesti dalla normativa richiamata, ove ritenuta non in contrasto con la direttiva comunitaria, per la legittima apposizione del termine.

5. Infine la quinta critica denuncia la “violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6 e clausola 4 Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70. Difetto e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla comparabilità degli assunti con contratto a termine e con contratto a tempo indeterminato”. Si assume che il principio di non discriminazione, come riconosciuto dalla Corte di giustizia, fa parte dell’ordinamento e del diritto comunitario e che nella specie, rispondendo le assunzioni ad una precisa programmazione, non sussistono ragioni obiettive che possano escluderne l’applicazione. Si ribadisce che, a parità di mansioni, così come previsto per gli assunti a tempo indeterminato, il trattamento stipendiale doveva essere parametrato ed adeguato all’anzianità di servizio, non potendo la natura temporanea del rapporto giustificare retribuzioni differenziate.

6. Il primo motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.

I ricorrenti prospettano come lesiva dell’art. 6 CEDU e art. 24 Cost., comma 1, l’applicazione per la costituzione del Collegio giudicante di regole diverse da quelle ordinarie, e di ciò si dolgono, senza tuttavia nè indicare, nè illustrare tali regole ordinarie, neppure tramite semplice rinvio alle fonti che le prevedano.

Si palesa, pertanto, una parziale carenza, nella prospettazione del motivo, del requisito prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4.

6.1. Questa Corte, peraltro, ha già affermato (v. Cass. 3 ottobre 2016, n. 19660) che il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, non investita della funzione esercitata, e che in assoluto, non costituisce motivo di nullità del procedimento e della sentenza la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario.

D’altro canto lo stesso legislatore, nel riformulare il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis, ha previsto espressamente, al comma 1, che “la violazione dei criteri per l’assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati”.

7. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, non possono trovare accoglimento, perchè il dispositivo della sentenza impugnata, che ha escluso la denunciata illegittimità dei termini apposti ai contratti, è conforme a diritto e pertanto deve essere confermato, ex art. 384 c.p.c., comma 4, sia pure sulla base di una motivazione parzialmente difforme.

Questa Corte, con le sentenze pronunciate all’udienza del 18 ottobre 2016 (dal n. 22552 al n. 22557 e numerose altre conformi), ha affrontato tutte le questioni che qui vengono in rilievo e, dopo avere ricostruito il quadro normativo e dato atto del contenuto delle pronunce rese dalla Corte di Giustizia (sentenza 26 novembre 2014, Mascolo e altri, relativa alle cause riunite C-22/13; C-61/13; C-62/13; C- 63/13; C-418/13), dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 187 del 20 luglio 2016) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016) ha affermato i seguenti principi di diritto:

A. “La disciplina del reclutamento del personale a termine del settore scolastico, contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, non è stata abrogata dal D.Lgs. n. 368 del 2001, essendone stata disposta la salvezza dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 70, comma 8, che ad essa attribuisce un connotato di specialità”.

B. “Per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11 e in applicazione della Direttiva 99/70/CE è illegittima, a far tempo dal 10.07.2001, la reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, commi 1 e 11, prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, sempre che abbiano avuto durata complessiva, anche non continuativa, superiore a trentasei mesi”.

C. Ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 (originario comma 2, ora comma 5), la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

D. Nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente, per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109.

E. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi dal 10.07.2001 e prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente e con quello amministrativo, tecnico ed ausiliario, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la stabilizzazione acquisita dai docenti e dal personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, attraverso l’operare dei pregressi strumenti selettivi concorsuali.

F. Nelle predette ipotesi di reiterazione, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, rispettivamente con il personale docente e con quello ausiliario, tecnico ed amministrativo, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve affermarsi, in continuità con i principi affermati dalle SS.UU. di questa Corte nella sentenza 5072 del 2016, che l’avvenuta immissione in ruolo non esclude la proponibilità di domanda per risarcimento dei danni ulteriori e diversi rispetto a quelli esclusi dall’immissione in ruolo stessa, con la precisazione che l’onere di allegazione e di prova grava sul lavoratore, in tal caso non beneficiato dalla agevolazione probatoria di cui alla menzionata sentenza.

G. Nelle predette ipotesi di reiterazione di contratti a termine stipulati ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, avveratasi a far data da 10.07.2001, ai docenti ed al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che non sia stato stabilizzato e che non abbia (come dianzi precisato) alcuna certezza di stabilizzazione, va riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella già richiamata sentenza delle SSUU di questa Corte n. 5072 del 2016.

H. Invece nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima.

7.1. In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie dedotta in giudizio non è configurabile alcuna abusiva reiterazione dei contratti a termine in quanto, per come emerge dalla lettura del ricorso e dall’elencazione delle supplenze conferite ai ricorrenti, tutti gli incarichi hanno avuto, al più, termine al 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento e, quindi, non sono riconducibili alla supplenza annuale della L. n. 124 del 1999, ex art. 4, comma 1, integrando, invece, supplenze temporanee o sino al termine delle attività didattiche ex commi 2 e 3 del richiamato art. 4, per le quali l’illegittimità va esclusa sulla base delle considerazioni espresse da questa Corte nei punti da 97 a 102 della sentenza n. 22552/2016, che vanno qui ribadite.

Non può assumere rilievo la circostanza che le supplenze sino al termine delle attività di didattiche, ossia sino al 30 giugno, possano in astratto riguardare anche posti dell’organico di diritto, qualora la vacanza si manifesti successivamente al 31 dicembre, perchè proprio quest’ultima condizione porta ad escludere quello che è l’elemento caratterizzante la supplenza annuale, ossia la necessità e la prevedibilità della stessa sin dal momento di avvio o comunque dai primi mesi dell’anno scolastico.

7.2. D’altra parte, i ricorrenti non hanno mai dedotto o allegato – se non con apodittica e generica affermazione – che vi sia stato, nella concreta attribuzione delle supplenze sui posti in organico di fatto, un uso improprio o distorto del potere di macro organizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio nè hanno allegato circostanze concrete (quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra) che consentissero di ritenere permanenti e durature le esigenze di copertura dei posti di fatto disponibili.

7.4. Quanto evidenziato ai punti che precedono rende irrilevante la questione relativa alla permanenza di un diritto al risarcimento del danno anche in ipotesi di immissione in ruolo, questione che presuppone una declaratoria di illegittimità delle assunzioni a termine.

8. E’ invece fondato il quinto motivo.

La sentenza impugnata, nell’escludere il diritto al riconoscimento a fini retributivi della anzianità di servizio, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868 del 2016, con le quali si è statuito che “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del compatto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.

8.2. A dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto.

8.3. Non può, invece, essere riconosciuto il diritto a percepire gli scatti biennali previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 e in proposito deve essere ribadito il principio affermato dalla sentenza n. 22558 del 2016 con la quale, ricostruito il quadro normativo e contrattuale, si è statuito che: “In tema di retribuzione del personale scolastico, la L. n. 312 del 1980, art. 53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”.

9. Nei termini di cui in motivazione va conclusivamente accolto il quinto motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri.

La sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente alla posizione di B.C., C.M., L.M., R.O., V.E., T.M.L. e A.R., in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati ai punti da 8 a 8.3. e provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Al riguardo va precisato che la sentenza non risulta impugnata da P.B., Ce.Gi., D.L.S., L.V.G., Pa.Ma., Lu.Em., Cu.Ma., nei cui confronti la stessa è passata in giudicato, perchè “in caso di domande di identico contenuto proposte, con unico atto, da diversi lavoratori contro un medesimo datore di lavoro, si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo improprio, in quanto, pur nell’identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori e con l’ulteriore conseguenza che la sentenza che le definisce – sebbene formalmente unica – consta in realtà di tante pronunzie quante sono le cause riunite, le quali conservano la loro autonomia anche ai fini delle successive impugnazioni ” (Cass. n. 8570/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Non sussistono le condizioni processuali richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

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