Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 644 del 15/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 644 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Imposte dirette redditi di
capitale

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SCALISE MMUID, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Modena,
presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma alla via
Monte delle Gioie n. 24;
– ricorrente contro
AGENZIA MEM ENTRATE,

in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difeuà dalliAvvocatura generale dello Stato,
presao la quale è domiciliata in Roma in via dei Portoghesi n.
12;
– ccatrocc~te —
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
della Liguria, sezione 11, n. 117, depositata il 15 dicembre
2005;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 maggio 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avv. Roberto Modena per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giulio Romano, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso per guanto di ragione.

Data pubblicazione: 15/01/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Mario Scalise impugnò l’avviso di accertamento con il quale
veniva rettificata 1a dichiarazione dei redditi relativa all’anno
1997, recuperndoi a tagazinno, ai fini doll’IRPEF e dell’ILOR;
redditi di capitale, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917,

relativi ai rendimenti di somme affidate per

investimenti a tale Sig. Carlo Mereta, successivamente fallito ed
inquisito per truffa ai danni dei risparmiatori.
il ricorso del contribuente.
La Commissione tributaria regionale della Liguria
accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, ha invece
riconosciuto la legittimità del recupero.
Per un verso ha infatti rilevato che il contribuente aveva
ricevuto delle somme, come risultava dagli assegni bancari emessi
nel 1997 a suo favore, il cui importo trovava puntuale riscontro
nella scheda rinvenuta presso il Méreta nella colonna “dare”; per
altro verso ha ritenuto che “i tabulati e le schede sulle cui
risultanze l’ufficio ha basato la propria pretesa abbiano piena
valenza probatoria e siano attendibili, sia quando recano
puntuale annotazione dei capitali conferiti, non contestati, e
dei versamenti effettuati, sia quando riportano i prelievi
effettuati (con puntuale riscontro negli assegni rinvenuti), sia
quando recano annotazione degli accreditamenti periodici degli
interessi maturati”. Tutti tali redditi da capitale “non possono
non essere considerati “percepiti” dallo Scalise negli anni in
questione”.
Nei confronti della sentenza il contribuente propone
ricorso sulla base di tre motivi, illustrati con successiva
memoria.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
MDTIVI DELLA DECISICNE
Va anzitutto disatteso il giudicato esterno, che
sembrerebbe essere opposto dal contribuente, costituito da
decisioni di merito – delle quali non si documenta la
definitività -, relative all’accertamento di imposte dirette per
periodi d’imposta diversi, e quindi a fatti non aventi

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La Commissione tributaria provinciale di Genova ha accolto

caratteristica di durata e comunque variabili da anno ad anno
(Cass. sez. un., 16 giugno 2006, n. 13916).
Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e
falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e
dell’art. 42 del tuir, anche sotto il profilo dell’error

in

procedendo, nonché vizio di motivazione, il contribuente contesta

la ritenuta idoneità probatoria dei tabulati del Néreta anche in
relazione alle somme imputate soltanto in contabilità; i
provenienti da soggetto intento ad attuare un ampio disegno
criminoso.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa
applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., 1823, 1825,
1834 e 1852 cod. civ., 41 e 42 tuir, assume che le schede
nominative ed i tabulati rinvenuti presso il promotore
finanziario non sarebbero idonei a far presumere la percezione di
interessi, utili o altri proventi.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 26, 27 e 64 del d.P.R. n. 600 del
1973 per avere la sentenza escluso che le somme corrisposte a
titolo di interessi non beneficiassero della ritenuta alla fonte
a titolo di imposta, agendo il promotore quale intermediario di
un soggetto non residente.
I primi due motivi sono fondati nei termini che seguono,
rimanendo assorbito l’esame del terzo motivo.
Questa Corte ha affermato che “in tema di IRPEF, gli
interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in
gestione patrimoniale ad un promotore finanziario e che non siano
materialmente percepiti dal cliente, ma soltanto contabilizzati a
credito in schede nominative e tabulati riferiti a detto
creditore, non costituiscono reddito di capitale, desumendosi
dall’art. 42 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel testo
“ratione temporis” vigente) che gli interessi entrano a far parte
del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta
ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente
incamerati o ne abbia comunque disposto o sia stato messo nelle
condizioni di farlo a suo piacimento” (Cass. n. 9202 del 2011, n.
22980 del 2010).

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tabulati, poi, sarebbero completamente inattendibili, in quanto

Mentre la semplice annotazione in contabilità non può
quindi costituire prova se non contro l’autore delle
registrazioni, il pagamento può considerarsi provato sulla base
della produzione della fotocopia del relativo assegno, non
contestata, sicché va ritenuta idonea la presunzione di effettiva
percezione ma limitatamente alle somme risultanti anche dagli
assegni incassati, e depositati in atti.
Il ricorso va pertanto accolto nei termini precisati, la
rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Cmmissione
tributaria regionale della Liguria.
P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito
il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi come
accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della
Commissione tributaria regionale della Liguria.
Così deciso in Roma il 9 maggio 2013.

sentenza impugnata va correlativamente cassata e la causa

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