Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 644 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 26/09/2016, dep.12/01/2017),  n. 644

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17174-2014 proposto da:

B.T., in proprio;

– ricorrente non costituito –

contro

PREFETTURA DI CATANIA;

– intimata –

avverso il decreto n. 395/2014 del GIUDICE DI PACE di CATANIA, emessa

il 05/05/2014 e depositata il 05/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

In ordine al procedimento recante il numero di R.G. 17174 del 2014, la relazione depositata ha concluso per l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica alla parte intimata prefetto di Catania;

il Collegio rileva che oltre al difetto di notifica sopra riscontrato il ricorso risulta sottoscritto esclusivamente dalla parte ed, in effetti, non risulta conferita procura speciale ad un difensore come richiesto dalla legge. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso. Non vi è luogo a statuizione sulle spese processuali del presente procedimento per la mancanza di una parte resistente.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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