Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6438 del 17/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 17/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 17/03/2010), n.6438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29969-2006 proposto da:

B.A.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.

MORGAGNI 2-A, presso lo studio dell’avvocato BLASI FABIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PIPPI PAOLA, giusta mandato a

margine del ricorso;

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA, giusta mandato in

calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE TOSCANA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1424/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/10/2005 R.G.N. 206/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. MICHELE DE LUCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora denunciata – per quel che ancora interessa – la Corte d’appello di Firenze – pronunciando sull’appello principale del Ministero dell’economia e delle finanze ed incidentale di B. F. contro la sentenza del Tribunale di Grosseto, che aveva dichiarato la B. “invalida civile nella misura del 74% a decorrere dal mese di marzo 2003”, nei confronti del Ministero, mentre aveva rigettato la domanda della B., contro l’INPS e la regione Toscana, per ottenere l’accertamento del diritto all’assegno di invalidità civile – confermava, con motivazione diversa, il rigetto della stessa domanda, soltanto nei confronti dell’INPS – pur ritenendolo “l’unico soggetto passivamente legittimato” – in base, essenzialmente, al rilievo che il possesso del requisito reddituale e di quello della incollocazione al lavoro – pure essendo “elementi costitutivi della pretesa azionata” – non risultava provato – nonostante le contestazioni specifiche delle controparti (Ministero ed INPS) – essendosi la B. – sulla quale gravava l’onere di darne la prova (ai sensi dell’art. 2697 c.c.) – “limitata ad affermare, tanto apoditticamente quanto erroneamente, la sufficienza della loro sussistenza al momento della liquidazione del beneficio”.

Avverso la sentenza d’appello, B.F. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivi.

Gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 e 346 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) – B. F. censura, infatti, la sentenza impugnata – per avere rigettato la domanda, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell’assegno di invalidità civile, in base al rilievo che non ne sarebbero stati provati nè il requisito reddituale, nè quello di incollocazione al lavoro – sebbene inducessero ad opposta o, L. comunque, diversa decisione le circostanze e le considerazioni seguenti:

– “la Corte d’appello, infatti, ha travisato l’appello incidentale proposto dalla B., ritenendo erroneamente che la stessa avesse chiesto la condanna del soggetto legittimato passivo alla erogazione della prestazione”;

– “in realtà la B., nel proprio appello incidentale, non ha chiesto di sentire affermare il proprio diritto alla percezione della prestazione nei confronti del soggetto ritenuto passivamente legittimato, ma ha chiesto semplicemente che, in caso di accoglimento del gravame principale proposto dal Ministero, venisse individuato il soggetto legittimato passivo”;

– “d’altra parte, il giudice del gravame, avendo accolto la domanda principale proposta dal Ministero dell’economia e delle finanze e riconoscendo così il difetto di legittimazione passiva dello stesso, non poteva estendere la propria pronuncia al merito, in quanto ogni altra questione, sollevata in ordine alla sussistenza nel merito dei concorrenti requisiti richiesti ai fini dell’erogazione, era preclusa dalla pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva”;

– “infatti, se il soggetto contro cui si agisce è privo di legittimazione processuale, il processo deve arrestarsi alla pronuncia di tale difetto, essendo ciò pregiudiziale ad ogni questione sul merito”;

– “inoltre l’INPS non ha proposto appello incidentale e, nella propria memoria di costituzione, ha chiesto semplicemente che venisse confermata la sentenza di primo grado e, conseguentemente, il proprio difetto di legittimazione”;

– “pertanto nessuna delle parti in causa, compresa la signora B., ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Grosseto sul punto della mancata condanna alla erogazione della prestazione richiesta”;

– “la statuizione del primo giudice in ordine al predetto punto, in quanto non espressamente impugnata da nessuna delle parti processuali, è dunque passata in giudicato”;

– “dinanzi a tali evidenze, la Corte d’appello, accolto l’appello principale del Ministero, doveva accogliere l’appello incidentale, proposto dalla B., individuando il soggetto passivamente legittimato ed omettendo qualsiasi pronuncia sul merito”.

l ricorso non è fondato.

2. E’ ben vero, infatti, che l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito – riconosciuto al giudice di legittimità, ove sia denunciato un error in procedendo – presuppone, comunque, l’ammissibilità del motivo di censura – e ne postula, tra l’altro, la specificità (ancorchè non richiesta espressamente, come per i motivi d’appello), cioè l’enunciazione di tutte circostanze idonee ad evidenziare il vizio denunciato – con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 14133/2007, 20405/06, 4741/05, 1860/92) – il potere di esame diretto – in dipendenza del prospettato coordinamento con la specificità del motivo di ricorso – deve essere limitato al passaggio dello sviluppo processuale – nel quale si colloca il vizio denunciato, appunto, dal ricorrente – in funzione della verifica circa la fondatezza della censura che ne risulta proposta.

3. Tuttavia, anche nel rito del lavoro, trova applicazione il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (di cui all’art. 112 c.p.c.) – cui fa riscontro, nel giudizio d’appello, il principio del tantum devolutum quantum appellatum (di cui agli artt. 434 e 437 c.p.c.) – e, pertanto – mentre il giudice di primo grado non può pronunciare ultra petita – il giudizio d’appello ha per oggetto la medesima controversia, decisa dalla sentenza di primo grado – entro i limiti della devoluzione, quali risultano fissati dai motivi specifici che l’appellante ha l’onere di proporre con l’atto d’appello (ai sensi dell’art. 434 c.p.c.) – con la conseguenza che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 11406/2008, 15496, 7690, 5027/2007, 11039/2006, 10290/2005, 21856/2004, 9167, 13291/2003, 16898, 7088, 191/2002, 7088, 6/2001, 2215/95) – la sentenza di secondo grado non può trattare e decidere una questione, già decisa in primo grado, se – in difetto di specifico motivo d’appello – la questione stessa non risulti, comunque, devoluta al giudice d’appello oppure la decisione relativa risulti, addirittura, coperta dai giudicato sostanziale interno (art. 2909 c.c.), che è rilevabile – anche d’ufficio – in sede di legittimità.

Coerentemente, il principio – secondo cui l’interpretazione di qualsiasi domanda, eccezione o deduzione di parte da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice del merito (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 22893/08, 2096/07, 3702 e 17461/06, 10423 e 21208/05, 13426 e 2916/04, 7198/03, 12259/2002, 2574/1999, 10337, 272/1998) – non trova applicazione – secondo la giurisprudenza di questa Corte (in tal senso, vedine, per tutte, le sentenze n. 20373/08, 15496/2007, 11039/2006, 10290/2005, 11275/2004, 9167, 12022/2003, 10314, 6526/2002, 7049, 6066, 3016/2001, 11199/2000) – quando si denunci un vizio – che sia riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) oppure del principio del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.) – trattandosi, in tale caso, della denuncia di un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione è giudice anche del fatto ed ha, quindi, il potere – dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali.

E’ proprio quello che si è verificato nella specie.

4. La ricorrente censura, infatti, la sentenza impugnata, per avere – pronunciando oltre i limiti della devoluzione, quali risultano dai motivi d’appello – rigettato la domanda – diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell’assegno di invalidità civile – in base al rilievo che non ne sarebbero stati provati nè il requisito reddituale, nè quello di incollocazione al lavoro.

Ne risulta, quindi, denunciato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), cui fa riscontro, nel giudizio d’appello, il principio del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.).

Coerentemente, il giudice di legittimità ha il potere-dovere di accertare la sussistenza del vizio denunciato – per quanto si è detto – (anche) all’esito dell’ esame diretto degli atti del giudizio di merito.

5. Ora – all’esito dell’esame diretto, appunto, dell’appello incidentale dell’attuale ricorrente – lo stesso risulta diretto “al fine di ottenere una pronuncia nei confronti di chi sia ritenuto legittimato passivo”, e – “per quanto attiene all’eccezione di mancato accertamento dei concorrenti requisiti di legge ai del riconoscimento del beneficio dell’assegno” – ritiene “utile sottolineare come la legge richieda che i suddetti requisiti vengano accertati nell’imminenza della liquidazione del beneficio”.

Lungi dal travisare l’appello incidentale dell’attuale ricorrente, la sentenza impugnata, tuttavia, ne ha colto il significato – quale risulta, (anche) all’esito dell’interpretazione diretta da parte di questa Corte – laddove conferma, sia pure con motivazione diversa, il rigetto della domanda – contestualmente riproposta “nei confronti di chi sia ritenuto legittimato passivo” – identificando, da un lato, nell’INPS – “l’unico soggetto passivamente legittimato” – ed adducendo a sostegno del rigetto, dall’altro, il rilievo che non risultano provati – pure essendo “elementi costitutivi della pretesa azionata” – il possesso del requisito reddituale e di quello della incollocazione al lavoro.

Con la “pronuncia nei confronti di chi sia ritenuto legittimato passivo” – esplicitamente riproposta con l’appello incidentale – concorre, infatti, la confutazione dell’argomento – che ne viene addotto a sostegno – laddove la sentenza, ora investita da ricorso, rileva che l’appellante incidentale (ed attuale ricorrente) – “per quanto attiene all’eccezione di mancato accertamento dei concorrenti requisiti di legge ai del riconoscimento del beneficio dell’assegno” – si è “limitata ad affermare, tanto apoditticamente quanto erroneamente, la sufficienza della loro sussistenza al momento della liquidazione del beneficio”.

Pertanto il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) – cui fa riscontro, nel giudizio d’appello, il principio del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.) – risulta osservato, nella specie, dalla sentenza ora impugnata.

Nè merita censure – peraltro non riproposte con il ricorso – la decisione sul merito.

6. Invero l’onere della prova – circa il possesso del requisito reddituale e di quello della incollocazione al lavoro, che integrano (al pari del requisito sanitario) elementi della fattispecie costitutiva del diritto all’assegno di invalidità civile – grava sulla parte, che agisce per ottenerne il riconoscimento – secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza n. 5167/2003 delle sezioni unite e la successiva giurisprudenza conforme della sezione lavoro, quale, da ultima, la sentenza n. 12131/2009) – in base ai principi generali sul riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.).

L’inottemperanza dell’onere probatorio, tuttavia, comporta la soccombenza della parte – che ne sia gravata – soltanto se il possesso degli stessi requisiti (reddituale, appunto, e di incollocazione al lavoro) – nonostante la contestazione specifica di controparte – non risulti dalle prove, comunque, acquisite al processo.

Infatti i prospettati principi generali – sul riparto dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.) – debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro – in alcune disposizioni de codice di rito (quale, ad esempio, l’art. 245 c.p.c., comma 2) – nonchè pregnante fondamento nella costituzionalizzazione (art. 111 Cost.) del principio del giusto processo (sul punto, vedi Cass. n. 28498/2005, 12131/2009, cit.).

La sentenza impugnata, tuttavia, risulta conforme – ai principi di diritto enunciati – laddove – a sostegno della pronuncia di rigetto della domanda, volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità civile – adduce il rilievo che il possesso del requisito reddituale e di quello di in collocazione al lavoro – pure essendo “elementi costitutivi della pretesa azionata”- non risultano provati.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Il ricorrente non può essere condannato, tuttavia, alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione (ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1), non avendo gli intimati svolto alcuna attività defensionale nello stesso giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Nulla per spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2010

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