Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6438 del 13/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/03/2017, (ud. 17/02/2017, dep.13/03/2017),  n. 6438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6897/2016 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

CACCINI 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DODARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO MUSSATO;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO

MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI IARIA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO TOFFOLI;

– controricorrente –

e contro

G.I., G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 557/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 10/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 17/02/2017 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– G.R. propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti da G.L. (parte attrice), costituì servitù coattiva di passaggio con mezzi meccanici attraverso il sentiero carrabile ricadente nella proprietà del convenuto a vantaggio del fondo di proprietà attorea;

– G.L. ha resistito con controricorso;

– gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;

– il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla pretesa incompatibilità delle domande attoree) è manifestamente infondato, in quanto le dette domande risultano essere state proposte in via subordinata l’una rispetto all’altra;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, relativamente alla pretesa inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi) è inammissibile, in quanto non specifico, non riportando i profili del gravame che sarebbero stati generici;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, in quanto si riduce ad una censura in fatto circa la ritenuta sussistenza della interclusione relativa del fondo attoreo, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– il quarto motivo (relativo alla parziale compensazione delle spese della lite) è inammissibile, in quanto esula dal sindacato di legittimità e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, n. 15317 del 19/06/2013);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2017

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