Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6438 del 09/03/2021

Cassazione civile sez. II, 09/03/2021, (ud. 13/07/2020, dep. 09/03/2021), n.6438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubalda – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23632-2019 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LABICANA, 45,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO D’UFFIZI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SARA CORTESINI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

nonchè contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 779/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2020 dal Consigliere ORICCHIO ANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

è stata impugnata da M.B. la sentenza n. 779/2019 della Corte di Appello di Bologna.

Il ricorso è fondato su cinque motivi ed è resistito con controricorso.

Per una migliore comprensione della fattispecie in giudizio va riepilogato, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

L’odierna parte ricorrente formulava istanza, di cui in atti, alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento dello stato di rifugiato delle (Ndr: testo originale non comprensibile).

La Commissione rigettava l’istanza.

L’odierno ricorrente impugnava, quindi, detto rigetto con ricorso innanzi al Tribunale di Bologna.

Quest’ultimo respingeva il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza l’odierno ricorrente interponeva appello a sua volta rigettato con la decisione oggetto del ricorso in esame.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., con ordinanza in camera di consiglio non ricorrendo l’ipotesi di particolare rilevanza delle questioni in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4 e 5.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si eccepisce, in relazione al vizio di cui innanzi sub, la nullità del provvedimento e del procedimento.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente.

Entrambi non possono essere accolti.

La pretesa nullità, oltre che infondata per quanto si dirà di seguito, è eccepita senza riferimento alcuno al parametro normativo processuale alla cui stregua si pretenderebbe l’affermazione della nullità stessa.

Nella sostanza, poi, il fulcro di quanto lamentato sarebbe relativo ad una pretesa omessa traduzione di tutti gli atti del procedimento.

Senonchè, a prescindere dal fatto che non risulta normativamente un obbligo di integrale traduzione di tutti gli atti, emergono circostanze poste a base della decisione ed eluse dal ricorso.

Dagli atti emerge, infatti, una ampia partecipazione della parte al giudizio (con allegazione di documentazione del rapporto lavoro agricolo ed altro) attestante -viceversa- l’insussistenza della necessità della integrale traduzione oggi pretesa ed elevata a motivi di ricorso.

Nè mai, anzi, risulta prima dedotta tale necessità (peraltro inesistente) di siffatta traduzione.

Entrambi i motivi sono, quindi, inammissibili.

3. – Con il terzo motivo del ricorso si prospetta genericamente l'”omesso esame di un fatto decisivo (Ndr: testo originale non comprensibile).

Il motivo è svolto, anch’esso, senza la pur dovuta indicazione del parametro normativo processuale alla cui stregua l’ordinamento prevede la possibilità di ricorso per cassazione.

La parte espositiva del motivo qui in esame è, peraltro, del tutta generica e si sostanzia in cenni e ricostruzioni di interpretazioni normative.

Il motivo deve, dunque, essere respinto.

4. – Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la falsa applicazione di norme (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14).

5. – Con il quinto motivo del ricorso viene dedotto, ancora, il vizio di omesso esame.

Entrambi tali ultimi due motivi del ricorso, scevri da ogni indicazione normativa processuale, mancano del tutto della rituale indicazione di quale fatto, decisivo e già oggetto di discussione nei precedenti gradi del giudizio, sia stato omesso nella valutazione.

I motivi sono, quindi, entrambi non ammissibili.

6. – Il ricorso deve, dunque, essere -nel suo complesso- rigettato.

7. – Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

8. – Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, se dovuto, non risultando il ricorrente ammesso in via definitiva al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio determinate i Euro 2.100,00, oltre spese prenotate ea debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2021

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