Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6438 del 06/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/03/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 06/03/2020), n.6438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20615-2018 proposto da:

LIUNI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MUSTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CARLO FOSSATI;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIORGIO CUGOLA;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 242/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/05/2018, R.G.N. 638/2017.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Adito da P.D. con ricorso ai sensi della L. n. 92 del 2012 per sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli il 20.2.2015 dalla società Liuni s.p.a, il Tribunale rigettava la domanda in sede sommaria. La decisione veniva confermata in sede di opposizione dallo stesso giudice con sentenza n. 388/2017. L’opponente veniva condannato alla rifusione delle spese processuali.

2. Contro la citata sentenza del Tribunale di P.V.D. proponeva reclamo dinanzi alla Corte di appello di Venezia. La società datrice di lavoro si costituiva per resistere all’impugnazione.

3. Con sentenza non definitiva pubblicata il 24.5.2018, la Corte di appello accoglieva parzialmente il reclamo e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava l’illegittimità del licenziamento liti e, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 7 e 5, dichiarava risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento, condannando la società reclamata al pagamento in favore del lavoratore di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata in misura di 18 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, disponendo la prosecuzione della trattazione della causa in ordine al calcolo della retribuzione globale di fatto.

4. Per quanto interessa in questa sede, la Corte territoriale accertava la genuinità della soppressione del posto di lavoro di Responsabile della filiale di (OMISSIS) ricoperto dal P.. Tuttavia, rilevando che il reclamante svolgeva primari compiti di vendita, da ritenersi prevalenti anche dopo l’aggiunta dell’attività di coordinamento del personale della filiale di (OMISSIS), peraltro costituito da sole due unità, la Corte territoriale osservava che tali compiti non venivano soppressi, bensì distribuiti tra gli altri dipendenti. Assumendo poi la fungibilità delle mansioni del P. con quelle di altri dipendenti, e di conseguenza l’applicabilità per analogia dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1, al fine di valutare il rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, la Corte di appello rilevava che il dipendente Z., incaricato di compiti di vendita fungibili a quelli del reclamante, a parità di condizioni familiari e “pretese esigenze tecnico-produttive” vantava un’anzianità lavorativa decisamente inferiore, essendo stato assunto nel 2006, mentre l’assunzione del P. risaliva al 1994. Ritenuta l’illegittimità del recesso, ne traeva le conseguenze sopra indicate. L’ammontare dell’indennità risarcitoria veniva stabilito in considerazione della significativa anzianità di servizio del lavoratore e delle dimensioni dell’azienda.

5. Avverso la citata sentenza non definitiva della Corte di appello di Venezia la società datrice di lavoro propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi di ricorso illustrati da memoria. P.D. resiste con controricorso e ricorso incidentale contenente “domanda incidentale di parziale riforma” della sentenza impugnata presentata in via subordinata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso principale è infondato. Quello incidentale condizionato è assorbito.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la società Liuni deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 per avere la Corte territoriale ritenuto che la redistribuzione delle mansioni del dipendente licenziato tra altri soggetti già in forza all’azienda non costituisca una tipica fattispecie di giustificato motivo oggettivo di licenziamento secondo l’orientamento oramai costante della giurisprudenza di questa Corte.

3. In realtà il motivo, ad avviso del Collegio, non coglie l’effettiva portata della motivazione della sentenza impugnata, che riconosce da una parte la genuinità della soppressione della sede di (OMISSIS) della società ricorrente, ma osserva d’altra parte, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, che l’attività del lavoratore fosse principalmente quella di venditore, mentre solo marginalmente egli si occupava del coordinamento degli altri due dipendenti della filiale (pag. 9 della sentenza impugnata), per cui il licenziamento non poteva essere giustificato dalla semplice soppressione della sede di (OMISSIS), giacchè le mansioni prevalenti del lavoratore erano quelle di venditore, posizione quest’ultima che non era stata in realtà soppressa. A questo proposito la Corte distrettuale osserva che la stessa società datrice di lavoro ha riconosciuto che i compiti di vendita che svolgeva il P. non erano venuti meno; che l’azienda anche dopo il suo licenziamento aveva continuato a vendere nelle zone di (OMISSIS) e ha continuato ad aver bisogno di venditori; che per tale motivo era stata offerta al P., come possibile alternativa al licenziamento, la trasformazione del suo rapporto di lavoro in un rapporto di agenzia per ridurre i costi (pag. 10 della sentenza impugnata).

4. La Corte territoriale non ha quindi, in contrasto con i principi invocati dalla ricorrente, ritenuto l’illegittimità della redistribuzione delle mansioni già affidate al lavoratore come Direttore della filiale di (OMISSIS) in seguito alla soppressione di quest’ultima, ma ha considerato che tale soppressione non incideva sul posto di venditore occupato dal lavoratore, posto che assorbiva prevalentemente le sue energie lavorative.

5. Ne deriva l’inammissibilità della doglianza, che non è diretta contro la reale motivazione della sentenza impugnata sul punto.

6. Con il secondo motivo si deduce dalla società ricorrente principale la violazione e falsa applicazione degli art. 1362 c.c. e s., della L. n. 604 del 1966, art. 7 come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 40 e dal D.L. n. 76 del 2013, art. 7, comma 4, della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 42, lett. b), per avere la Corte di appello ritenuto che la motivazione del licenziamento non facesse riferimento alla soppressione dei compiti commerciali svolti dal lavoratore, bensì solo al suo ruolo di responsabile della filiale di Verona. Sia dall’istanza alla D.T.L. sia dalla lettera con cui veniva comunicato il licenziamento emergeva invece che quando la società aveva manifestato l’intenzione di sopprimere il posto di lavoro del P. aveva inteso riferirsi al complesso dei compiti e delle mansioni che lo caratterizzavano, ivi inclusi quelli di carattere commerciale o di vendita.

7. Anche questa doglianza è inammissibile. Essa consiste, infatti, in una diversa lettura del contenuto della lettera di licenziamento in data 20.12.2015 e quindi del risultato interpretativo in sè. Ma esso spetta esclusivamente al giudice di merito ed è pertanto insindacabile in sede di legittimità, qualora sorretto da congrua motivazione, esente da vizi logici e giuridici (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694), come appunto nel caso di specie, nel quale la Corte di merito ha inteso l’espressione “responsabilità commerciale della relativa zona” contenuta nella lettera di licenziamento come non riferita alle “rilevanti mansioni commerciali” che individualmente facevano capo al lavoratore (pag. 11 sentenza impugnata). Nè, d’altro canto, in presenza di un’interpretazione ben plausibile del giudice di merito neppure essendo necessario che essa sia l’unica possibile o la migliore in astratto (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178), può darsi ingresso ad una sostanziale sollecitazione a revisione del merito, discendente dalla contrapposizione di una interpretazione dei fatti propria della parte a quella della Corte territoriale (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694).

8. Con il terzo motivo la ricorrente principale si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5 nonchè degli art. 1175 e 1375 c.c. in quanto l’applicazione analogica dei criteri di scelta del personale da licenziare previsti dalla normativa sui licenziamenti collettivi anche ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo può ritenersi ammissibile solo quando vi sia l’esigenza di ridurre personale con posizioni lavorative omogenee e fungibili, quindi in una fattispecie che non ricorreva nel caso di specie. Inoltre, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le posizioni lavorative dello Z. e del P. non erano fungibili ed omogenee, in quanto il P. aveva una retribuzione che era più del triplo di quella dello Z. e svolgeva compiti di coordinamento e responsabilità della filiale di (OMISSIS) che lo Z. non aveva mai espletato. Inoltre solo una parte dei compiti di vendita che svolgeva il P. era stata redistribuita tra il personale già in forza, mentre i compiti di responsabilità e coordinamento delle vendite erano stati assunti direttamente da un amministratore della società.

9. Questo motivo è infondato.

10. La società ricorrente non nega che l’applicazione analogica dei criteri di scelta del personale da licenziare previsti dalla normativa sui licenziamenti collettivi anche ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo debba ritenersi ammissibile. Tuttavia, essa fa valere che a tali criteri di scelta può farsi ricorso solo quando vi sia l’esigenza di ridurre personale con posizioni lavorative omogenee e fungibili, mentre nella fattispecie le posizioni dei due lavoratori che venivano in rilievo, cioè l’attuale controricorrente e il dipendente Z., non erano fungibili, per vari motivi.

11. Sul piano della corretta applicazione delle norme di diritto, la sentenza impugnata non afferma un principio diverso da quello invocato dalla ricorrente, perchè, per l’appunto, lo applica sul presupposto della fungibilità delle mansioni dei due lavoratori, entrambi incaricati di compiti di vendita.

12.1n ordine all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito per giungere alla conclusione della fungibilità dei due lavoratori, pur non evocando esplicitamente l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la ricorrente denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le posizioni lavorative dello Z. e del P. non erano fungibili ed omogenee, in quanto il P. aveva una retribuzione che era più del triplo di quella dello Z. e svolgeva compiti di coordinamento e responsabilità della filiale di (OMISSIS) che lo Z. non aveva mai espletato. Inoltre, solo una parte dei compiti di vendita che svolgeva il P. era stata redistribuita tra il personale già in forza, mentre i compiti di responsabilità e coordinamento delle vendite erano stati assunti direttamente da un amministratore della società.

13. Il motivo presenta sotto questo aspetto profili di inammissibilità per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, giacchè non vengono trascritti nè indicati gli atti nei quali queste circostanze sarebbero state esposte.

14. In ogni caso si tratta, ad avviso del Collegio, di circostanze che non hanno natura decisiva. La ricorrente fa leva sulle conclusioni della sentenza di prime cure, che aveva effettivamente ritenuto il difetto di fungibilità tra i due lavoratori. La sentenza impugnata giunge invece alla conclusione opposta sulla base della considerazione della omogeneità delle mansioni – di vendita – svolte dai due dipendenti.

15. Relativamente alle ultime due circostanze invocate dalla ricorrente, esse si scontrano con l’accertamento di fatto della Corte di merito sulle prevalenti mansioni di vendita del P., in tutto omologhe a quelle dell’altro lavoratore. Quanto alla prima, la differenza di retribuzione non incide sulla nozione di fungibilità dei dipendenti, anche se può essere utilizzata, purchè in modo non arbitrario e improntato a razionalità, accanto allo standard fornito dalla L. n. 223 del 1991, art. 5 come criterio per individuare il soggetto da licenziare tra dipendenti fungibili secondo i principi di correttezza e buona fede (Cass. n. 25191 del 2016), prospettazione quest’ultima non sottoposta al giudice di merito, avendo l’azienda negato in radice la fungibilità tra i due dipendenti interessati, e che evidentemente non potrebbe essere esaminata per la prima volta in questa sede di legittimità. La circostanza non ha dunque valore decisivo non potendo funzionare da discrimina allo scopo di determinare la fungibilità dei dipendenti.

16. Con il quarto motivo del ricorso principale la società datrice di lavoro lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 6, della L. n. 604 del 1966, art. 2 e della L. n. 604 del 1966, art. 7 in quanto, se anche si fosse ritenuto che l’istanza prodromica al licenziamento o la motivazione del licenziamento fossero manchevoli per non aver indicato la soppressione anche delle mansioni commerciali svolte dal P., ciò non avrebbe potuto portare ad una declaratoria di illegittimità del licenziamento secondo l’art. 18, comma 5 bensì avrebbe dovuto portare, al più, ad una pronuncia di inefficacia del licenziamento per vizio formale secondo l’art. 18, comma 6 citato.

17. Anche questo motivo è infondato.

18. Esclusa l’ipotesi di “manifesta insussistenza del fatto” posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, la Corte territoriale, trattandosi di “altra ipotesi” nella quale era stata accertata l’assenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, ai sensi della L. n. 300 del 1970, dell’art. 18, comma 7 applicabile ratione temporis, ha fatto corretta applicazione della tutela di cui al comma 5 cit. articolo, non ricorrendo nella fattispecie l’ipotesi di mero “vizio formale” del licenziamento, di cui al comma 6 medesima disposizione, invocata dalla società ricorrente.

19. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato il lavoratore osserva che la Corte territoriale non si è pronunciata sulla illegittimità del licenziamento per violazione dell’obbligo di ropechage, e ripropone pertanto le sue difese sul punto, ribadendo la sua domanda subordinata.

20. Il rigetto del ricorso principale comporta evidentemente l’assorbimento di quello incidentale.

21. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

22. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA